Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17241 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17241 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

sul ricorso prfflosto da:
EL MANSOURY YOUSSEF: nato il 25/05/1986

avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/2/2016, la Corte di appello di L’Aquila confermava la
pronuncia emessa il 17/11/2014 dal Tribunale di Pescara, con la quale Youssef El
Mansoury era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione
e 1.500,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l’El Mansoury, a mezzo del proprio

confermato la condanna in assenza di prova circa la destinazione allo spaccio
dello stupefacente; la motivazione, al riguardo, sarebbe data da mere formule di
stile. Il trattamento sanzionatorio, di seguito, risulterebbe eccessivo e privo di
argomento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocull;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.

difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di appello avrebbe

Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi
proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che:
a) il ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza del tipo hashish, dalla
quale si potevano ricavare circa 156 dosi medie giornaliere; b) del pari, era stato
trovato in possesso di un coltellino (verosimilmente impiegato per il taglio della

lo stato di tossicodipendenza del soggetto.
Sì da confermare, con argomento adeguato, la destinazione allo spaccio
della sostanza; peraltro negata, in questa sede, con argomento del tutto
generico, che in nessun modo si confronta con gli oggettivi elementi appena
richiamati.
5.

Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha

evidenziato l’assenza di elementi favorevoli nell’ottica delle invocate circostanze
attenuanti generiche, oltre alla congruità della pena, già individuata, peraltro, in
termini assai prossimi ai minimi edittali; sì da rendere sufficiente, da parte del
Giudice del merito, il richiamo all’adeguatezza del trattamento (tra le altre, Sez.
2, n. 28852 dell’8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

nsigliere estensore

Il Presidente

droga), del quale non aveva giustificato il possesso; c) non era risultato affatto

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