Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17238 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17238 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

sul ricorso prfflosto da:
SMIMMO ANION10 nato il 24/10/1989 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/6/2017, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 26/1/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale
Tribunale nei confronti di Antonio Smimmo; allo stesso erano contestati i delitti
di detenzione a fine di spaccio di hashish, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
personali aggravate.
2. Propone ricorso per cassazione lo Smimmo, personalmente, chiedendo

prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sì da risultare nulla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta inammissibile.
In primo luogo, perché proposto personalmente dall’imputato, in data
25/9/2017, allorquando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103 che
– a decorrere dal 3/8/2017 – ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen. nel senso di
imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di
specie.
In secondo luogo, e comunque, perché la doglianza emerge come del tutto
vaga, generica e priva di ogni specificità, non indicando neppure quale delle
ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. avrebbe meritato di esser riconosciuta;
sì da non costituire effettiva censura alla pronuncia impugnata.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

l’annullamento della pronuncia; la sentenza non avrebbe valutato la possibilità di

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