Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17237 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17237 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

sul ricorso proposto da:
PRATICO’ FABIO nato il 18/01/1984 a GENOVA

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/2/2017, la Corte di appello di Genova, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 12/11/2014 dal locale Tribunale, riduceva la
pena inflitta a Fabio Praticò a tre mesi di reclusione; allo stresso era contestato il
delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 6, commi 1 e 2, I. 13 dicembre 1989, n.
401, per non aver ottemperato – il 10/5/2009 e 13/9/2009 – alle prescrizioni di
cui al provvedimento del Questore di Genova dell’11/12/2007.

pronuncia; nel caso in esame, infatti, ben avrebbe potuto trovare applicazione la
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., attesa l’episodicità
dell’accaduto in rapporto alla durata della prescrizione, pluriennale e
costantemente rispettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva la Corte, infatti, che l’applicazione della causa di non punibilità di
cui all’art. 131-bis cod. pen. non era stata richiesta dal Praticò in sede di appello
(laddove i difensore si era limitato a riportarsi ai motivi di gravame), sì da non
poter esser invocata – per la prima volta – in questa sede (tra le altre, Sez. 7, n.
43838 del 27/5/2016, Savini, RRv. 268281).
A ciò si aggiunga, poi, che la sua applicazione sarebbe stata in ogni caso
preclusa dalla pacifica reiterazione della condotta illecita (in sé non contestata),
tale dunque da integrare un comportamento abituale.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

2. Propone ricorso per cassazione il Praticò, chiedendo l’annullamento della

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

onsigliere estensore.

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