Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17234 del 28/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17234 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICCO ALEKSANDER nato il 26/09/1984
avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
Data Udienza: 28/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente Ricco Aleksander ha depositato, in data 6.3.2017, avanti la
Corte di appello di Milano dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal
difensore.
Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall’art. 591,
comma 1 lett. d), cod. proc. pen. .
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del
2017.
Segue all’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 300, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 28.3.2018.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma