Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17234 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17234 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA SALVATORE N. IL 19/05/1962
avverso la sentenza n. 1144/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 15/02/2013

Premesso che con sentenza in data 23.12.2011 la Corte d’appello di Palermo , in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 16.2.2011 appellata da Testa
Salvatore, ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione per violazioni dell’art. 9/2 legge 1423/1956
commesse nell’ottobre 2009 e nel gennaio 2011;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per violazione di legge e per mancanza e illogicità della motivazione, perché il

mancava il dolo, avendo l’imputato agito per colpa; la pena doveva essere ulteriormente
ridotta, considerata la non gravità dei fatti;

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché è del tutto pacifico
che la violazione delle prescrizioni, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza, costituisce delitto e non contravvenzione; la sentenza impugnata motiva
adeguatamente sulle ragioni della sussistenza del dolo; la Corte d’appello ha dato conto delle
ragioni per le quali la pena doveva essere determinata in mesi sei di reclusione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

fatto doveva essere qualificato contravvenzione e non delitto; perché, se qualificato delitto,

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