Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17232 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17232 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPORALE RAFFAELE nato il 14/07/1960 a ANDRIA

avverso l’ordinanza del 07/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Mario Pinelli che chiede l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7.9.2017 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
respinto la istanza presentata in data 18.2.2011 da Caporale Raffaele e avente
ad oggetto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale in relazione alla pena di cui a ordine di esecuzione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
Il provvedimento, che ha accolto l’istanza subordinata di ammissione alla

scarse risultanze istruttorie e … la risalente iscrizione del fascicolo …” .

2. Il difensore di fiducia di Caporale Raffaele ha presentato ricorso per
cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’assenza di motivazione della
decisione di rigetto della richiesta della misura dell’affidamento al servizio
sociale; in particolare, il Tribunale, pur dando atto della risalenza dei reati, del
nuovo nucleo familiare, della attività lavorativa, ha, con manifesta illogicità,
valorizzato negativamente l’assenza di istruttoria e il tempo trascorso dalla
richiesta presentata.
Con il secondo motivo viene censurata violazione dell’art. 47 ord. pen. per la
omessa considerazione della condotta successiva al reato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

1. L’ordinanza impugnata si è limitata a motivare il provvedimento di
ammissione alla detenzione domiciliare, senza dar conto delle ragioni ritenute
ostative alla concessione della più ampia misura dell’affidamento in prova al
servizio sociale.
Il mero riferimento alla risalenza della richiesta e alla insufficienza della
attività istruttoria costituisce motivazione manifestamente illogica, in quanto
valorizza negativamente il dato temporale, che lo stesso Tribunale riconosce
come privo di valenza negativa laddove dà atto della mancata acquisizione del
certificato dei carichi pendenti, e la omessa attivazione del dovere d’ufficio di
svolgere istruttoria sulla richiesta del condannato.

2

detenzione domiciliare, ha motivato la decisione di rigetto con riferimento a “… le

E’ stato chiarito che il giudizio che va compiuto in sede di esame della
richiesta di misure alternative alla detenzione riguarda, una volta accertata la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la idoneità della misura richiesta a
conseguire la rieducazione del condannato, tenuto conto della personalità dello
stesso.
In particolare, il giudizio, che va rapportato alla attualità, deve
considerare sia la precedente condotta di vita e i reati commessi, ma soprattutto
la più recente condotta di vita, sì da consentire un fondato giudizio prognostico

L’ordinanza impugnata ha omesso tale verifica, ed ha, con
argomentazione manifestamente illogica, dato rilievo negativo ad aspetti – il
tempo trascorso dalla richiesta e l’assenza di istruttoria – del tutto estranei
rispetto al giudizio da compiere.

2. Va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Bologna, affinchè provveda a nuovo esame della
richiesta di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 28.3.2018.

sulla possibilità di conseguire la risocializzazione.

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