Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17231 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17231 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLETTI GIAN PAOLO nato il 11/12/1941 a FERRARA

avverso l’ordinanza del 12/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Francesco Salzano che chiede l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12.9.2017 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha respinto la istanza presentata da Cavalletti Giampaolo e avente ad oggetto la
concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
in relazione alla pena di cui a ordine di esecuzione del Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Bologna.
Il provvedimento, che ha accolto l’istanza subordinata di ammissione alla

rilevanti precedenti a carico del soggetto … carenza di qualsivoglia progettualità
risocializzante …” .

2. Il difensore di fiducia di Cavalletti Giampaolo ha presentato ricorso per
cassazione, deducendo il difetto di motivazione della decisione di rigetto della
richiesta della misura dell’affidamento al servizio sociale; in particolare, il
Tribunale, pur dando atto della risalenza dei reati, dell’età avanzata, delle
precarie condizioni di salute, ha, con manifesta illogicità, valorizzato
negativamente i reati commessi vent’anni prima e un dato del tutto generico
come l’assenza di progettualità risocializzante.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

1. L’ordinanza impugnata si è limitata a motivare il provvedimento di
ammissione alla detenzione domiciliare, senza dar conto delle ragioni ritenute
ostative alla concessione della più ampia misura dell’affidamento in prova al
servizio sociale.
Il mero riferimento alla gravità di reati commessi a distanza di oltre
vent’anni – la carcerazione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 risulta
sofferta nel 1994 e non nel 2004, come indicato dall’ordinanza impugnata – è
dato del tutto insufficiente a fondare un giudizio negativo sulla idoneità
rieducativa della misura richiesta.
E’ stato chiarito che il giudizio che va compiuto in sede di esame della
richiesta di misure alternative alla detenzione riguarda, una volta accertata la

2

detenzione domiciliare, ha motivato la decisione di rigetto con riferimento a “…

sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la idoneità della misura richiesta a
conseguire la rieducazione del condannato, tenuto conto della personalità dello
stesso.
In particolare, il giudizio, che va rapportato alla attualità, deve
considerare sia la precedente condotta di vita e i reati commessi, ma soprattutto
la più recente condotta di vita, sì da consentire un fondato giudizio prognostico
sulla possibilità di conseguire la risocializzazione.
In tale prospettiva, la, pur significativa, gravità dei reati commessi non

dall’ordinanza, e relativi alla condotta più recente ed attuale.
L’ulteriore riferimento ad una generica assenza di progettualità rende
meramente apparente la motivazione, in quanto viene valorizzato negativamente
un dato privo di concretezza.

2. Va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Bologna, affinchè provveda a nuovo esame della
richiesta di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 28.3.2018.

può essere considerata disgiuntamente dagli elementi ulteriori, evidenziati

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