Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17230 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17230 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANETTA MICHELE nato il 03/07/1986

avverso l’ordinanza del 18/05/2017 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’Avv. Antonino Panetta conclude per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato
l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a
Michele Panetta la misura cautelare della custodia in carcere. Le contestazioni cautelari
riguardano il delitto di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, denominata
‘ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale e all’estero,
costituita da molte decine di locali e articolata in tre mandamenti e con un organo di vertice,

detta associazione e specificamente nell’articolazione della cosca cd. Condello, di compiti
operativi ed esecutivi, di coordinamento e di partecipazione alle attività dei “buttafuori” abusivi
di alcuni locali pubblici del lungomare di Reggio Calabria, attuando ritorsioni violente,
costringendo al silenzio le persone informate sui fatti, cedendo sostanze stupefacenti per conto
della cosca e ponendosi stabilmente a disposizione di Domenico Nticera, promotore ed
organizzatore dell’associazione; oltre che i delitti di detenzione e porto illegale di arma da
fuoco e di lesioni aggravate anche dall’uso di un’arma da fuoco, entrambi aggravati dall’articolo
7 d.l. n. 152 del 1991, per aver preso parte ad un episodio di aggressione con armi ai danni di
quattro giovani in occasione di una lite con il gestore del “Niù beach garden”, uno dei locali di
intrattenimento sito sul lungomare reggino presso cui esercitava abusivamente l’attività di
buttafuori.
Il Tribunale ha prima illustrato le risultanze investigative circa il ruolo di Domenico
Nucera come uomo di fiducia del gruppo Condello nella gestione del servizio abusivo dei
buttafuori operanti presso i locali cittadini, anche in funzione di una forma di illecito controllo
del territorio e di modalità di organizzazione di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ha
quindi preso in esame la figura di Michele Panetta, descrivendone anzitutto la partecipazione
all’episodio del pestaggio di quattro giovani, causato dal fatto che uno di loro aveva osato
schiaffeggiare, per motivi banali, l’organizzatore della serata presso il locale “Niù Beach
Garden”, così implicitamente disconoscendo l’autorità criminale del gruppo di buttafuori che
operavano in quel locale. Il Panetta, come emerge soprattutto dalle immagini registrate dagli
apparecchi di videosorveglianza del locale, intervenne per intimidire una delle testimoni
dell’aggressione, la Petrova, per non farle riferire di quanto accaduto alle Forze dell’ordine.
Il Tribunale ha poi esposto i dati indiziari relativi alla contestazione associativa,
precisando che dai risultati delle intercettazioni telefoniche si trae che il Panetta ha ricoperto
un ruolo di raccordo e di coordinamento, tenendo i rapporti sia con gli altri buttafuori, che con
gli stessi gestori, che a lui si rivolgevano in luogo di Domenico Nucera. Il Panetta, a
prescindere dall’affare dei buttafuori, aveva un rapporto fiduciario privilegiato con Domenico
Nucera, che se ne serviva come prestanome nel progetto di apertura di un nuovo esercizio
commerciale, formalmente intestato al Panetta ma invero riconducibile nella sostanza al
Nucera medesimo.
1.

denominato “provincia”. Si addebita al Panetta, in particolare, lo svolgimento, all’interno di

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, articolando più motivi
di ricorso.
Con il primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per
omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria e per omessa esposizione dei motivi per i
quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. L’ordinanza è
manifestamente illogica nella parte in cui afferma il monopolio in capo alla cosca Condello della
gestione dei servizi di sicurezza e vigilanza all’interno dei molti locali di intrattenimento siti

questa asserita organizzazione di buttafuori. Il numero è talmente esiguo da essere
palesemente inadatto a soddisfare le richieste di personale di vigilanza in occasione degli
eventi di intrattenimento. Il Panetta svolgeva l’attività di addetto alla sicurezza già da prima
che intervenisse nel settore, secondo le dichiarazioni dell’imprenditore Mario Gennaro,
Domenico Nucera con la sua agenzia. Ed è illogico ritenere che il Panetta abbia avuto il ruolo di
raccordo tra il Nucera ed il Minutolo e gli altri buttafuori., rispetto ai quali sarebbe in posizione
sovraordinata per il rapporto privilegiato con il Nucera. Il Tribunale ha omesso di considerare il
credito e la fiducia di cui il Panetta gode per la sua professionalità, e ha così errato nel ritenere
indiziante il fatto che Giuseppe Polimeno, titolare del “Niù beach garden” / abbia fatto richiesta
alla Prefettura di autorizzazione all’esercizio di attività di ordine e sicurezza in favore di Michele
Panetta.
Quanto poi all’episodio dell’aggressione armata ai danni di quattro giovani, è frutto di
una presunzione sfornita di alcun riscontro che il Panetta abbia intimidito la Petrova,
inducendola a non riferire quanto aveva visto alle Forze dell’Ordine. Del pari sfornita di
riscontro alcuno è la tesi che l’aggressione fosse stata premeditata e l’affermazione che il
Panetta fosse consapevole del fatto che il Nucera fosse armato.
Con il secondo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha omesso di
valutare i singoli fatti indiziari nella loro individualità prima di pervenire alla valutazione
complessiva degli stessi. Gli indizi mancano i dunque i dei requisiti della precisione e della gravità
in relazione alla pretesa messa a disposizione del Panetta nei confronti della compagine
associativà. I colloqui oggetto di intercettazione, valorizzati indiziariamente, attengono
entrambi al progetto di apertura di una paninoteca, senza considerare che il progetto non è
stato realizzato e che il Panetta ne era interessato in proprio, per avviare l’attività lavorativa in
vista del matrimonio, e non già per cointeressenze con il Nucera.
Col terzo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per
omessa e carente motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione alla ritenuta
partecipazione all’associazione mafiosa. L’ordinanza impugnata manca di elementi idonei a
dimostrare che il Panetta abbia posto in essere delle condotte da cui ricavare una attività
partecipativa alla consorteria criminosa. I riferimenti tratti dalle conversazioni intercettate sono
del tutto generici e privi di idonea univocità.
2

lungo il lungomare di Reggio Calabria e poi indica soltanto in quattro persone i componenti di

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata trae gran parte delle ragioni a fondamento del giudizio di gravità
indiziaria per la partecipazione associativa dall’episodio del pestaggio in danno di quattro
giovani,
L’episodio viene valorizzato, oltre che per la oggettiva gravità, per la causale,
consistente nella volontà di punizione di quei ragazzi che, litigando per motivi banali con

implicitamente disconosciuto l’autorità criminale di questi. Si trattava, allora, di ripristinare
l’ordine criminale violato, interesse ben più pregante e rilevante di quello direttamente
afferente al litigio che costoro avevano avuto con l’organizzatore della serata. Nel discorso
giustificativo del provvedimento impugnato tale episodio acquista centralità e quel che da esso
si può desumere serve anche a spiegare i rapporti del Panetta con il Nucera, con specifico
riguardo all’altra vicenda, relativa al progetto di apertura di un esercizio commerciale, da
intestare formalmente al Panetta ma in realtà nella sostanziale titolarità del Nucera.
Se, però, si esamina approfonditamente la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella
parte in cui tratta dell’episodio del pestaggio, se ne apprezza la carenza in ordine proprio al
ruolo svolto dal Panetta. L’ordinanza introduce il tema dell’aggressione armata, per collocarlo
all’interno del contesto di ‘ndrangheta, affermando che essa è stata compiuta da Nucera
Domenico, Minutolo Fabio e Caracciolo Fortunato (fl. 19); quindi, fa riferimento alle
dichiarazioni rese da Giuseppe Postorino, che avrebbe ribadito di aver riconosciuto in Fabio
Caccamo, Fabio Vittorio Minutolo e Michele Panetta gli aggressori in suo danno (fl. 29); ancora,
richiama i dati delle immagini della videosorveglianza del locale nei cui pressi fu compiuta
l’aggressione e attesta che si vede l’arrivo di Michele Panetta e Fabio Caccamo, a bordo
dell’autovettura di quest’ultimo (fl. 30); successivamente, commenta i fotogrammi della
telecamera installata nei pressi del luogo dell’aggressione e illustra la scena dell’aggressione, sì
come immortalata, dicendò che si scorgono quattro uomini, tra cui Fabio Minutolo e Fortunato
Caracciolo, oltre che Domenico Nucera che impugna una pistola, che circondano, dopo averlo
selvaggiamente picchiato, Andrea Facciolo. Nulla dice circa la presenza di Michele Panetta (fl.
32); ancora dopo, riferisce di Michele Panetta, specificando che ha avuto un contatto verbale
con una persona che ha assistito all’aggressione, Maria Petrova, che poi non ha inteso
assolutamente collaboratore con gli inquirenti, nonostante le numerose sollecitazioni in tal
senso (fl. 34, e poi fl. 36); attesta ancora che Giuseppe Postorino, con le dichiarazioni rese il 7
ottobre 2015, ha preso visione di un album fotografico, riconoscendo Michele Panetta come
uno degli aggressori (oltre a Fabio Caccamo e Fabio Minutolo); quindi richiama le dichiarazioni
di Marco Postorino, del 13 ottobre 2015, con cui ha indicato gli aggressori in Michele Panetta,
Fabio Caccamo e Fabio Vittorio Minutolo; nella descrizione della sequenza di immagine della
telecamera che ha ripreso la scena dell’aggressione, riferisce che alle ore 6.25.38 si vede
giungere un’autovettura di colore nero, da cui scende Michele Panetta e quindi alle ore
3

l’organizzatore di una serata in uno dei locali tutelati dall’organizzazione di buttafuori, avevano

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
g oma,

7 .APR, 2018

6.25.55, Fabio Caccamo (fl. 38); alle ore 6.26.39, a distanza quindi di un minuto, si vede che
Michele Panetta e Fabio Caccamo stanno per entrare in autovettura e che il primo conversa con
la Petrova; si aggiunge che ciò fa “verosimilmente provvedendo a intimidirla…” (fl. 38).
Quest’ultima affermazione non è meglio sostenuta dall’indicazione dei dati di fatto che la
possano giustificare, e sembra essere frutto di una mera supposizione investigativa. Cosa in
concreto abbia fatto il Panetta non è descritto con sufficiente chiarezza; le videoriprese
sembrano non confermare le dichiarazioni di Giuseppe e Marco Postorino, che hanno indicato il

dichiarazioni accusatorie richiamate sommariamente non abbiano inteso riferire di un’adesione
concorsuale all’azione collettiva, ma di ciò non v’è in ordinanza una spiegazione.
Quel che è certo è che il Panetta si recò sui luoghi ma non è chiaro se ciò fece
nell’ambito di un accordo di tipo concorsuale per compiere il pestaggio o se si aggregò sol
perché ebbe un contatto telefonico con Basilio Cutrupi mentre quest’ultimo, in compagnia di
Giuseppe Pecora, si stava recando in località Gallico per incontrare i ragazzi poi vittime
dell’aggressione, e decise in modo pressoché estemporaneo di raggiungerli (fl. 35-36,
dichiarazioni di Basilio Cutrupi). In assenza di una puntuale ricostruzione del ruolo del Panetta
in questa vicenda non si possono trarre indicazioni per legarne la figura al contesto associativo
di cui fa parte il Nucera.
Conseguentemente perde gran parte del significato indiziario il richiamo all’altro
episodio, ritenuto rilevante dall’ordinanza impugnata, quello del progetto di apertura di un
esercizio commerciale da intestare solo formalmente al Panetta e in realtà nella disponibilità
del Nucera.
Senza una compiuta ricostruzione del ruolo del Panetta nella vicenda dell’aggressione
armata, anche quest’ultimo fatto si scolora, potendo essere svilito ad elemento attestante al
più un rapporto personale con il Nucera ma non anche un legame del Panetta con il gruppo
associativo a cui il Nucera appartiene. L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale distrettuale del riesame di Reggio Calabria, affinché provveda ad un
approfondimento critico della posizione del ricorrente, rinnovando l’esame del materiale
indiziario posto a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura carceraria. Copia del
presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale distrettuale del
riesame di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter, disp. att.
c.p.p.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2

15 E FWTA-

Panetta come uno degli aggressori, perché non ne riprendono azioni aggressive, a meno che le

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