Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17229 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17229 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORVINO LUIGI nato il 30/10/1966 a CASAL DI PRINCIPE

avverso il decreto del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTIALUCIA;
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lette/sentite le conclusioni del P
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Data Udienza: 21/03/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della prevenzione, ha revocato, con
effetto ex nunc, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per
anni due e mesi sei con obbligo di soggiorno, imposta a Luigi Corvino con decreto del Tribunale
di S. Maria Capua Vetere. Ha altresì revocato parzialmente i sequestri di prevenzione disposti
con due distinti decreti e la confisca di prevenzione disposta con decreto n. 41/16
limitatamente ad alcuni beni. Ha confermato nel resto il decreto di confisca.

appartenenza del Corvino al clan camorristico dei casalesi, tratti dal procedimento penale che
lo ha visto condannare, sia pure con sentenza non definitiva, per delitti di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso, tentativo di riciclaggio ed altro. Ha evidenziato che il Corvino fu
coinvolto dal clan dei casalesi nella realizzazione di un centro commerciale,”il Principe”, che
avrebbe consentito al gruppo criminale di sfruttare un efficace strumento di riciclaggio di
denaro.
Il progetto della costruzione di tale centro commerciale risale agli anni tra il 2002 e il
2003 e il Corvino se ne occupò sin da subito non già come professionista esterno al gruppo ma
mediante la sua partecipazione, alla Vian srl, che intervenne per il compimento di tutte le
operazioni relative all’acquisizione dei terreni su cui sarebbe dovuto sorgere il centro
commerciale. Il Corvino, nel 2007, fu candidato alle elezioni comunali di Casal di Principe, nella
lista del sindaco Cipriano, sostenuto dal clan dei casalesi, e, come risulta dalle intercettazioni
telefoniche, promise durante la campagna elettorale numerosi posti di lavoro, proprio facendo
riferimento alla realizzazione del centro commerciale. Molti collaboratori di giustizia hanno poi
riferito che il Corvino riceveva frequentemente nel suo studio professionale il genero del capo
clan per discutere della realizzazione del centro commerciale, ulteriormente comprovando la
tesi che i rapporti del Corvino con l’associazione camorristica non furono occasionali ma si
incentrarono nello svolgimento di attività complesse e durature. Nel 2010 il Corvino fu
arrestato, poi fu scarcerato nel 2012, e da quella data non risultano elementi indiziari di
persistente appartenenza al clan dei casalesi. Da qui la conclusione che nel 2015, quando è
stato emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il decreto applicativo della misura della
sorveglianza speciale, un giudizio di attualità della pericolosità per “persistente appartenenza
in assenza di segni positivi di intervenuta dissociazione” era giustificato dalle risultanze
procedimentali. L’attualità della pericolosità non può però essere affermata anche per il periodo
successivo e quindi si impone la revoca, con effetti ex nunc, della misura della sorveglianza
speciale.
Circa poi la confisca, la Corte di appello ha preso in esame l’eccezione difensiva,
secondo cui non possono essere confiscati beni che hanno formato oggetto di sequestro
preventivo in sede penale e che poi, revocato il sequestro, sono stati restituiti agli aventi
diritto. Ha quindi precisato che un immobile è stato confiscato, in sede di prevenzione, per
equivalente, sicché il titolo è diverso da quello del sequestro preventivo. Gli altri beni, invece,
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La Corte di appello ha descritto gli elementi indiziari che supportano il giudizio di

sono stati restituiti dal giudice penale in considerazione del rilievo che l’attività economica del
Corvino aveva prodotto redditi che erano stati sottratti al Fisco, e che pertanto tali redditi
erano sufficienti per giustificare, sotto il profilo della proporzione, l’entità delle spese. Tale
assunto, condivisibile sulla base del parametro di cui all’articolo 12-sexies d.l. n.’306 del 1992,
non lo è se le norme di riferimento sono quelle della confisca di prevenzione. Come precisato
dalle Sezioni unite della corte di cassazione, senza che possa sul punto distinguersi tra
soggetto che esercita attività imprenditoriale e soggetto che svolge attività liberoprofessionale, “in tema di confisca di prevenzione di cui all’art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n.

posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi
da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità
dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,
senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso”. – Sez. un., 29 maggio 2014, n.
33451, Repaci e altri, C.E.D. Cass., n. 260244 -.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso i difensori di Luigi Corvino, che hanno
articolato più motivi di ricorso.
Col primo motivo hanno dedotto il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione alla mancata revoca ex tunc della sorveglianza speciale. La Corte territoriale ha
sovrapposto l’ambito di estensione dell’imputazione di concorso esterno nell’associazione di
tipo camorristico cd. dei Casalesi con quello di concreta appartenenza al gruppo associativo. Ha
così consumato una violazione di legge perché l’esistenza di una imputazione in sede penale
non comporta automaticamente la pericolosità sociale di prevenzione. La Corte territoriale
avrebbe pertanto dovuto revocare con efficacia ex tunc la misura di prevenzione personale. Ciò
anche perché risulta agli atti che già dal 2010 era cessato, con il fallimento del centro
commerciale, qualsiasi contatto con esponenti camorristici, sicché alla data del 2015, quando è
stato emesso il decreto di applicazione della misura, l’appartenenza all’associazione
camorristica era da considerarsi quanto meno dubbia. Inoltre, il decreto impugnato è sostenuto
da motivazione meramente apparente sul punto, individuato dalla difesa, della originaria
mancanza delle condizioni per l’applicazione della misura. La Corte ha assolutamente
trascurato la considerazione di alcuni elementi di fatto, cadendo così in violazione di legge.
Col secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione circa la
conferma, sia pure in parte, della confisca. La Corte territoriale è incorsa in violazione di legge
nell’attribuire valenza al momento dell’evasione fiscale, ai fini del giudizio di sproporzione, una
volta che è stato accertato che i proventi e i beni di Luigi Corvino avessero provenienza illecita.
Luigi Corvino ha prodotto redditi solo ed esclusivamente per esercizio di attività lecite e gli
unici addebiti che possono essergli mossi attengono ad episodi di evasione fiscale, sicché non
ricorrono i presupposti per la confisca e recupera piena espansione la preclusione derivante dal
provvedimento di sequestro preventivo che poi è stato revocato con restituzione dei beni fatti
oggetto successivamente del sequestro di prevenzione. Occorre inoltre considerare che i beni
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575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni

confiscati sono stati acquisiti in epoca anteriore al periodo di ritenuta mafiosità. Ad eccezione
del terreno sito in Casal di principe, acquistato nel 2004, tutti gli altri beni risalgono ad epoca
anteriore al 2003, risultando nel patrimonio di Lugi Corvino sin dal dagli anni 90 e non oltre il
2002/2003.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Successivamente, il difensore ricorrente ha depositato memoria per replicare alle

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Seppure gli elementi indiziari di pericolosità siano tratti dalla vicenda penale che vede
coinvolto il Corvino da un’imputazione di concorso cd. esterno in associazione di tipo mafioso, il
decreto impugnato non incorre in automatismi, perché prende in esame, con la necessaria
autonomia dal piano penale, i numerosi dati indiziari e correttamente li correla al giudizio di
pericolosità di prevenzione. Illustra, con logicità e coerenza, tutti i fatti che sono indicativi, per
il periodo preso in considerazione, di uno stabile collegamento del Corvino con il gruppo
criminale, dando conto di una continua e complessa attività svolta dal Corvino a beneficio del
gruppo e delle reciproche ragioni di cointeressenza. Ciò fa in piena coerenza con i principi di
diritto fissati da questa Corte, secondo cui “le misure di prevenzione patrimoniale possono
essere disposte anche nei confronti dell’indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa in
quanto anche esso rientra tra gli appartenenti alle associazioni indicate nell’art. 1, I. 31 maggio
1965, n. 575 e ora nell’art. 4, comma primo, lett. a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159” – Sez.
VI, 6 dicembre 2016, n. 4926/17, Formica e altro, C.E.D. Cass., n. 269162 -.
Peraltro, lungi dal concretizzarsi in un episodio sporadico e non incidente sulle finalità
del gruppo criminale – in tal senso astrattamente poco compatibile con la qualificazione di
“appartenenza” – le condotte del Corvino, indicative di quest’ultima situazione, sono
apprezzabili in termini di cogestione di un progetto imprenditoriale assolutamente rilevante per
la vita e gli scopi della consorteria. Non va poi pretermessa la considerazione del sostegno
ricevuto dal Corvino nella competizione elettorale per il consiglio comunale, anch’esso
direttamente funzionale a stabilizzare un rapporto di cointeressenze criminali in linea con gli
scopi associativi. Occorre a tal proposito tener presente che “il concetto di appartenenza ad
una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende
la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un’azione, anche
isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di
vicinanza al gruppo criminale. – Sez. un., 30 novembre 2017, n. 111/18, Gattuso, C.E.D.
Cass., n. 271512 -.

Nessuna violazione di legge è poi dato apprezzare in ordine agli effetti temporali della
revoca, fissata ex nunc e non ex tunc. Al momento di emissione del decreto applicativo della
misura di prevenzione personale la pericolosità è stata valutata in termini di attualità, per la
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argomentazioni e conclusioni del procuratore generale.

legittima inferenza circa la persistente appartenenza, “in assenza di segni positivi di
intervenuta dissociazione” (fl. 19). Il senso delle affermazioni della Corte di appello è chiaro e
condivisibile. Nel 2010 si ebbe il fallimento del progetto imprenditoriale intorno al quale erano
coagulate le condotte del Corvino di contribuzione alle finalità criminali del clan dei casalesi.
Per il periodo successivo non si sono palesati elementi indiziari di prosecuzione
dell’appartenenza e per i primi due anni il Corvino fu ristretto in carcere. Il periodo di
restrizione carceraria è stato correttamente valutato in termini di neutralità rispetto al giudizio

cessazione delle situazioni in cui sono maturate e si sono sviluppate le condizioni che
giustificano la prognosi di pericolosità. Nel momento ancora successivo, in cui il Tribunale ha
applicato la misura di prevenzione, ben si poteva ritenere la persistenza dell’appartenenza,
dato che, in assenza di segni positivi di dissociazione, le pregresse condotte non avevano perso
la capacità indicativa della pericolosità. Va ricordato, a tal proposito, che il giudizio di
pericolosità ante delictum, a differenza del giudizio di responsabilità penale, non ha carattere
retrospettivo ed è proiettato nel futuro. La cessazione delle condotte che ne sono espressione,
pertanto, non segna automaticamente ed immediatamente il momento in cui la pericolosità
viene meno, dato che l’affermazione di pericolosità continua a conservare validità ed attualità
per tutto il tempo successivo ragionevolmente interessato da quel giudizio prognostico.
Attesa, infine, l’inammissibilità di doglianze relative alla motivazione, non occorre dire
altro per apprezzare l’infondatezza del motivo.
Quanto poi alla decisione di confisca, la tesi difensiva diretta a cogliere nella diversità
tra il riferimento ai redditi dichiarati ai fini dell’imposta e quello alle attività economiche la
ragione della rilevanza, nel giudizio di propAzione, della provvista risultante dall’evasione
fiscale è destituita di fondamento, rivelandosi meramente suggestiva. È sufficiente, per dare
riscontro al motivo, far richiamo a Sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci e altri, C.E.D.
Cass., n. 260244, secondo cui “in tema di confisca di prevenzione di cui all’art. 2-ter legge 31

maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione
tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata
adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a
sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso”. La
confisca di prevenzione, anche nel testo normativo oggi applicabile, colpisce, tra l’altro, i beni
che siano frutto di attività illecite, e l’evasione fiscale, pur quando non integri reato, è certo
attività illecita. Quando il bene è acquisito grazie all’accumulazione di provvista sottratta al
Fisco, esso è da porsi in relazione diretta con un’attività illecita, costituita appunto
dall’occultamento al prelievo fiscale. Come hanno osservato le Sezioni unite di questa Corte
nella sentenza appena sopra richiamata, la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite,
agli obblighi fiscali, in tutto o in parte, determina necessariamente altre connesse illiceità, “non
essendo neppure immaginabile che l’evasione fiscale non comporti anche altre correlate
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di attualità della pericolosità, non potendosi presumere che esso implichi una radicale

violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all’illecito arricchimento
(condotte di falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.) posto che – allo
stato attuale della normativa, per l’interconnessione tra i vari rami dell’ordinamento sommergere i profitti significa anche inevitabilmente eludere tutte le connesse discipline
(ancorché di rango amministrativo o privatistico)…” Il principio stabilito dalle Sezioni unite è
stato ripreso recentemente, in riferimento alle altre categorie di pericolosità sociale, e si è
detto che “in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività

qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto” – Sez. VI, 15 giugno
2017, n. 43446, Cristodaro e altri, C.E.D. Cass., n. 271221 -. È allora agevole osservare che la
revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale, ai fini di una confisca cd. allargata,
non poteva precludere il sequestro in sede di prevenzione, e la conseguente confisca, in
ragione della diversità di ambito applicativo con particolare riferimento ai criteri con cui
condurre il giudizio di sproporzione a fronte di ricchezza accumulata con evasione degli obblighi
fiscali, seppure prodotta lecitamente.
Per quanto concerne, infine, le doglianze di ricorso volte a contestare la riconducibilità
dei beni confiscati al periodo temporale interessato dal giudizio di pericolosità attuale, è
appena il caso di osservare che esse propongono censure di carenza e illogicità di motivazione,
e che pertanto non sono in questa sede sindacabili, nonostante siano prospettate come
mancanza assoluta della motivazione in ragione di una sua asserita apparenza, che invero non
sussiste. Occorre infatti ribadire che “nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione
è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre
1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in
sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di
provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto
art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente – Sez.
un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci e altri, C.E.D. Cass., n. 260246 -.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2018

economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale,

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