Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17227 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17227 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSELLO FABIO nato il 19/02/1981 a GELA
avverso l’ordinanza del 17/01/2017 del Tribunale di sorveglianza di Palermo;
sentita la relazione svolta dal consigliere Roberto Esinenti;
lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale Russello Fabio
era stato dichiarato delinquente abituale, con conseguente applicazione nei suoi
confronti della misura di sicurezza della colonia agricola per il tempo di anni due.

2. A ragione rilevava che, tenuto conto del numero e dell’allarmante natura
dei reati di cui ai precedenti penali commessi nel luogo periodo tra il 1998 ed il
2010, dei carichi pendenti fra cui quello per il reato di cui all’art. 416 bis, cod.
pen., nonché del contenuto delle informazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria,
correttamente erano stati ritenuti tutti i presupposti per la dichiarazione della
delinquenza abituale, persistendo una pericolosità avente carattere di attualità.
La scelta della misura detentiva risultava altrettanto corretta, in quanto
espressamente prevista dall’art. 216 cod. pen. e risultando la stessa in concreto
l’unica idonea a prevenire la radicata propensione criminale del Russell°.

Data Udienza: 14/03/2018

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Russello, tramite il difensore.
3.1. Con un primo motivo ha denunziato violazione dell’art. 103 cod. pen.,
nonché illogicità della motivazione, essendosi desunta l’attualità della pericolosità
nonostante la detenzione dal 2005 al 2017 salvo un breve periodo di libertà e
senza nel frattempo aversi nuove ricadute nei reati; inoltre era mancata qualsiasi
apprezzabile indicazione in ordine al contenuto delle informative richiamate; si
era infine omesso di prendere atto che per l’addebito del reato di cui all’art. 416

3.2. Con un secondo motivo denunzia violazione dell’art. 216, cod. pen.,
essendosi omesso di spiegare la scelta dell’adozione della misura di sicurezza
della colonia agricola, con esclusione pertanto delle altre detentive e non.

4. Con requisitoria scritta depositata il 12 gennaio 2018, il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre
con memoria depositata il 7 marzo 2018 il difensore ha ribadito le precedenti
richieste, allegando fra l’altro sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data
24 maggio 2017 di annullamento con rinvio in relazione all’affermazione della
responsabilità del Russello in ordine al reato di cui all’art. 416 bis, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Ai fini della dichiarazione di abitualità ai sensi dell’art. 103 cod. pen., con
conseguente provvedimento di applicazione di misura di sicurezza, si impone un
motivato giudizio in ordine al profilo della pericolosità, che deve tenere conto non
solo della specie e gravità dei reati, ma anche del tempo in cui essi sono stati
commessi, del genere di vita del condannato e di ogni altro utile elemento di
valutazione indicato dall’art. 133 cod. pen., in modo da potere giungere alla
conclusione che quel soggetto risulti dedito con abitualità al delitto manifestando
pertanto una specifica pericolosità sociale avente carattere di attualità.

3. Il provvedimento impugnato dopo avere dato conto della necessità di
pervenire ad un responso di pericolosità nei termini di cui sopra pur alla stregua
della valutazione dei fatti pregressi, non giunge a rappresentare gli elementi su
cu ha fondato il giudizio, poiché fa riferimento a fatti in astratto sì allarmanti
oltre che ripetuti, senza però specificarne le effettive modalità e la cadenza della
consumazione, e ciò anche quando accenna alla pendenza del procedimento per

2

bis, cod. pen., erano intervenute assoluzioni in un processo ancora in corso.

il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. inferendone inalterati vincoli associativi,
senza tuttavia confrontarsi con le imputazioni mosse e gli esiti processuali.
Preliminarmente si fa cenno a precedenti per reati commessi tutti solo fino
al 2010, sicché tanto più la precisazione della datazione delle evocate più recenti
condotte rimaneva imprescindibile, anche al fine del confronto con le non brevi
esperienze detentive nel frattempo vissute dal Russell°, che, secondo quanto
asserito nel provvedimento, non avrebbero tuttavia sortito alcun reale effetto.
Inoltre, i riferimenti ad informazioni di polizia circa lo stile di vita risultano

ulteriori dati siano stati tratti elementi rappresentativi di un’attuale pericolosità.
Ciò posto, il provvedimento impugnato non si sottrae alle censure mosse
con il primo motivo del ricorso quanto al difetto di motivazione, di talché esso va
annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, che, pur nella
libera valutazione di ogni elemento acquisito, tenga conto dei rilievi di cui sopra.

4. L’accoglimento del primo motivo rende irrilevante l’esame delle questioni
poste con il secondo in relazione alla tipologia detentiva della misura disposta.
Tuttavia, occorre osservare che se le ragioni della scelta di tale misura,
all’esito del nuovo esame, rimarranno affidate all’inderogabilità delle previsioni al
riguardo contemplate dall’art. 216, cod. pen., l’impossibilità di modulare la
risposta special-preventiva attraverso altra già adeguata misura invece non
detentiva, dovrà confrontarsi con i rilievi svolti dalla Corte Costituzionale in
ordine alla non compatibilità con i precetti costituzionali delle disposizioni in
materia di misure di sicurezza fondate su automatismi e presunzioni assolute.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 14 marzo 2018

ugualmente prive di concrete delucidazioni idonee a fare comprendere da quali

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