Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17226 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17226 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DURIC MARIA nato il 18/08/1988 a FOGGIA

avverso l’ordinanza del 09/06/2017 del TRIBUNALE di MASSA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 9.6.2017 dal Tribunale di Massa,
quale giudice dell’esecuzione, è stata respinta la richiesta presentata, in data
7.2.2017, dal difensore di Duric Maria, e avente ad oggetto il riconoscimento
della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze pronunciate dal Tribunale
di Firenze, in data 9.3.2010, e dal Tribunale di Massa, in data 6.11.2007.
L’ordinanza ha osservato che, nonostante la prossimità temporale tra i

della generale scelta di dedicarsi al delitto, desumibile dalla pluralità di condanne
risultanti dal certificato penale.

2.

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Duric Maria

deducendo difetto di motivazione, sul rilievo che si trattava di reati contro il
patrimonio, commessi a brevissima distanza temporale fra loro.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

1. Il riconoscimento della continuazione richiede l’accertamento della
comune deliberazione di più reati, anche non dettagliata, ma comunque tale da
poter essere definita come l’effettivo momento deliberativo di più reati,
successivamente commessi.
E’ stato precisato che tale comune deliberazione è circostanza ben distinta
dalla generale opzione per una condotta di vita improntata alla commissione di
reati, che rivela uno stile di vita, significativo di maggior capacità a delinquere.
Peraltro, sul punto si è aggiunto che non vi è incompatibilità fra recidiva e
continuazione, e dunque il rilievo di una effettiva, anche, abitualità nel delitto
non preclude la verifica che, in concreto, alcuni reati siano stati deliberati in
unico contesto.
L’indagine da compiere al fine di verificare la sussistenza della
continuazione, essendo rivolta all’accertamento di un profilo a carattere
soggettivo, deve considerare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, emergenti
dagli atti processuali, ove l’accertamento venga compiuto in sede di cognizione,
ovvero dalle sentenze di condanna, ove si sia in sede esecutiva, così da

2

fatti e l’identità del modus operandi, doveva ritenersi i reati frutto unicamente

•-•

giungere, valorizzando gli elementi significativi, ad un giudizio logicamente
motivato.
La giurisprudenza ha enucleato alcuni indici, ritenuti, significativi
nell’ambito del giudizio sulla continuazione: il bene giuridico leso dai vari reati, il
modus operandi

attuato, la prossimità spazio-temporale, la tipologia

dell’interesse determinante; il legislatore ha stabilito che la condizione di
tossicodipendenza, pur essendo uno “stile di vita”, costituisce indice positivo ai
fini del riconoscimento della continuazione.

che il giudice dell’esecuzione non può prescindere dall’esame delle sentenze di
condanna, che è tenuto ad acquisire ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc.
pen., e deve indicare gli elementi ritenuti significativi a fondamento della
decisione assunta, anche in rapporto critico rispetto a quelli, eventualmente,
rappresentati nella istanza della parte ovvero emergenti dalla considerazione dei
fatti.

2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha valorizzato in senso
negativo l’esistenza, a carico della istante, di ben 18 condanne specifiche,
ritenendo quindi l’esistenza di uno stile di vita delinquenziale incompatibile con
l’ipotesi di una comune deliberazione dei due furti, oggetto delle sentenze in
esame, pur commessi a brevissima distanza temporale e con un sovrapponibile
modus operandi.
La motivazione risulta priva di adeguata base fattuale e non adeguata, in
quanto la considerazione della sostanziale abitualità nel delitto non viene posta
in confronto critico con gli aspetti specifici dei reati in esame.
In particolare, viene valorizzato, quale dato negativo, la asserita
abitualità, che non è di per sé ostativa al riconoscimento della continuazione tra
taluni dei fatti commessi e senza indicare altri elementi negativi, pur a fronte di
due elementi, in particolare la prossimità temporale fra i reati ( dieci giorni) e le
modalità dei fatti di possibile specifica valenza positiva.
3. Va quindi pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con
rinvio al Tribunale di Massa per nuovo esame.

P.Q.M.

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Quanto al controllo in sede di legittimità sulla motivazione, è stato chiarito

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