Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17225 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17225 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO CIRO nato il 25/09/1970 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA di
TRAPANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia la notifica del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, Aiello) sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in

speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.).
Il ricorso (che peraltro neppure identifica in modo compiuto il
provvedimento impugnato ed è totalmente privo di motivi) deve pertanto essere
dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod.
proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità, per cui si provvede de plano, è
frutto di una modifica normativa di poco precedente la proposizione del ricorso,
in relazione alla quale è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite,
consente di escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento
della sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del
2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso 1’08/02/2018

ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo

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