Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17224 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17224 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBA GIANLUCA nato il 03/01/1973 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 24 ottobre 2017 il Tribunale di sorveglianza
di Roma revocava, nei confronti di Gianluca Barba, la misura alternativa
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in corso dal novembre 2016 e già
provvisoriamente sospesa 1’11 ottobre 2017, avendo rilevato che il condannato, a
far tempo dall’agosto 2017, si era ingiustificatamente sottratto all’attività di
volontariato che avrebbe dovuto svolgere, di domenica, come da prescrizione

Secondo il Tribunale la trasgressione rifletteva il persistere di uno stile di vita
deviante ed appariva incompatibile con la prosecuzione della prova.
Lo stesso Tribunale contestualmente stabiliva la decorrenza della revoca a far
data dal l’agosto 2017, fissata come inizio della condotta violativa.

2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia,
articolando tre motivi, integrati nei termini da motivo nuovo.
2.1. Il primo di essi deduce – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen. – l’erronea applicazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., ed
il vizio di motivazione, sul punto concernente la decretata revoca della misura
alternativa.
La semplice violazione di una prescrizione non avrebbe potuzo ritenersi
sufficiente per l’adozione di un provvedimento di tale rigore, che avrebbe viceversa
richiesto l’attenta ponderazione del comportamento del condannato, il suo
raffronto con la finalità rieducativa della misura ed un finale giudizio di reciproca
inconciliabilità. Il Tribunale avrebbe mancato di argomentare adeguatamente al
riguardo, e non si sarebbe avveduto che Barba, svolgendo regolarmente l’attività
lavorativa ed essendo inserito in un sano contesto socio-familiare, non aveva
abbandonato il positivo percorso di recupero sociale.
2.2. Il secondo motivo deduce – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. – la contraddittorietà della motivazione in ordine alla medesima
decretata revoca, per travisamento della prova.
Solo per effetto di quest’ultimo il Tribunale sarebbe giunto a ritenere violata
la prescrizione di svolgere l’attività di volontariato. Travisamento per omissione,
per invenzione e per distorsione del risultato probatorio, giacché il servizio
parrocchiale di cucina non era accessibile ai volontari esterni nel mese di agosto
(e per questo, e non per godere delle ferie, Barba non vi era andato), mentre in
settembre egli era stato autorizzato ad accompagnare il figlio in una trasferta
calcistica ed aveva avuto documentati impegni familiari, avendo peraltro sempre

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specificamente imposta, presso la cucina di una struttura parrocchiale.

continuato a lavorare perché assunto (ulteriore profilo dal Tribunale equivocato) a
tempo indeterminato.
2.3. Il terzo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla domanda,
subordinatamente avanzata, di prosecuzione del regime alternativo nelle forme
della detenzione domiciliare, ed in ordine al mancato espletamento dell’attività
istruttoria che era stata richiesta.
2.4. Il motivo nuovo lamenta un ulteriore vizio motivazionale, sul punto
riguardante la decorrenza, parzialmente retroattiva, della revoca di misura; revoca

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi, connessi perché attinenti all’esistenza dei presupposti
per far luogo alla revoca della misura alternativa, e da esaminare pertanto
congiuntamente, non sono fondati.

2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n.
27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del
07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell’affidamento in prova al servizio
sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge
penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi
che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le
predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la
prosecuzione della prova; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del
tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere
conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
L’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è
incensurabile, lì ove essa è pervenuta alla conclusione della sostanziale
vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui serbata, della
prescrizione inerente l’attività di volontariato, inappuntabilmente ritenuta parte
essenziale del trattamento rieducativo esterno. E, in effetti, risulta
inequivocamente dagli atti che Barba, quanto meno dal mese di settembre 2017,
abbia colpevolmente omesso di osservarla, più non presentandosi in parrocchia nei giorni stabiliti, o in altri eventualmente concordati – e non dando compiuto
conto di ciò agli organi al trattamento deputati.
Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto
interrotto il percorso di risocializzazione ed anche violato il rapporto fiduciario che
deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e ha ritenuto l’ulteriore

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che avrebbe richiesto specifica e pregnante argomentazione.

prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo, in contraddizione con le finalità
di recupero sociale della pena.
Né può la difesa lamentare la mancata ammissione delle sue istanze
istruttorie, posto che nel procedimento di sorveglianza il diritto di difesa è
assicurato dalla partecipazione di condannato e difensore all’udienza camerate e
dall’acquisizione in contraddittorio di documenti, informazioni e memorie,
provenienti dai competenti organismi deputati all’osservazione e al trattamento, e
dallo stesso interessato, cui è attribuita la facoltà di controdedurre, come è

vero e proprio diritto alla prova, la decisione da assumere possa essere informata
e coerente con lo schema dialettico che permea il procedimento medesimo (v. Sez.
1, n. 4741 del 13/01/2011, Bratzu, Rv. 249560), restando il rispetto di tali principi
affidato al controllo, nella specie superato, di logicità e completezza della
motivazione.
Alla revoca dell’affidamento in prova, infine, non avrebbe in nessun caso
potuto accompagnarsi l’ammissione ad un diverso, ancorché più restrittivo, regime
alternativo d’espiazione, stante la preclusione derivante dall’art.

58-quater,

comma 2, Ord. pen.

3. Fondato è invece il motivo aggiunto, vertente sul medesimo punto della
revoca dell’affidamento e sulla questione della sua decorrenza.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19398
del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016,
Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474), in
sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della
determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve
espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo
in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha
dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal
condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle
prescrizioni imposte a suo carico.
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere
discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente
tale), quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la
decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purché motivi
adeguatamente al riguardo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, Frau).
Una tale motivazione è stata omessa, e pertanto l’ordinanza impugnata deve
essere in proposito annullata, con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale
di sorveglianza, che a tale fine avrà anche cura di verificare in modo più

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puntualmente avvenuto nella specie; in modo che, pur non potendosi postulare un

approfondito se il centro parrocchiale fosse effettivamente chiuso ai volontari
esterni, limitatamente al mese di agosto, e così se gli effetti della revoca
possano essere, anche in astratto, ricondotti sino a tale data.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca
della misura e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di

Così deciso 1’08/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fran sco Ce «tofanti

Filippo Casa

C/

r

Roma. Rigetta nel resto.

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