Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17223 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17223 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso presentato da Matà Angelo Fabio, nato il 3/03/1974 a
Catania;
avverso l’ordinanza del 19/6/2017 del Tribunale della Libertà di
Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo
che ha chiesto l’annullamento con rinvio relativamente all’adeguatezza della
misura e rigetto nel resto;
udito l’avv. Maurizio Magnano Di San Lio, del foro di Catania che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catania, in data 19/6/2017, confermava
l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa

aoi Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 19/6/2017, nei
confronti di Matà Angelo Fabio, in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577, n.
1 cod. pen., perché, nel gennaio del 2014, colpendo ripetutamente la madre
Velardi Maria Concetta al capo, al volto, al costato, alle braccia e alle mani, anche
utilizzando dei pesanti sassi come corpi contundenti, ne cagionava la morte, con
l’aggravante di aver commesso il fatto contro l’ascendente.
1.1 II Tribunale, riportandosi anche alla ricostruzione del compendio indiziario
effettuata dal Gip nell’ordinanza genetica, affermava la sussistenza di gravi indizi
di colpevolezza a carico dell’indagato, emergenti, in particolare:
– dalle testimonianze e dalle risultanze dei tabulati telefonici, che collocavano il
predetto all’interno del cimitero nell’ora in cui la madre era stata aggredita nella
cappella di famiglia;

Data Udienza: 08/02/2018

-dagli esiti degli accertamenti scientifici eseguiti nel corso delle indagini, tra i quali
il rinvenimento, sotto le unghidi due dita della mano destra della vittima, di
sostanza ematica contenente tracce di DNA, il cui profilo genetico risultava
compatibile con quello dell’indagato, nonché la presenza di tracce ematiche, pure
riconducibili al predetto, rinvenute sulla felpa bianca indossata la mattina

Ad ulteriore rafforzamento del quadro indiziario il Tribunale, inoltre, valorizzava
alcune sommarie informazioni dalle quali emergeva un rapporto morboso tra la
vittima ed il figlio, nonché una situazione (emergente da un sms che il Matà
aveva inviato alla sua fidanzata Francesca Crimi) di disagio e frustrazione del
ricorrente a causa dell’eccessiva gelosia della madre, la quale gli impediva di
vivere in maniera normale il suo rapporto con l’attuale fidanzata e con la famiglia
di quest’ultima, circostanza che, insieme ad altre situazioni di conflittualità, era
stata causa di un litigio tra i due, a seguito del quale l’indagato non parlava con la
madre dal giorno di Natale.
1.2 In relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, il provvedimento riteneva
sussistente il concreto ed attuale pericolo di recidiva, in considerazione
dell’efferatezza della condotta criminosa e della lucidità e freddezza dimostrate
dall’indagato successivamente al crimine, circostanze che, ad onta dello stato di
incensuratezza del predetto, deponevano, secondo il Tribunale, per una
personalità altamente violenta ed aggressiva, incapace di contenere i propri
impulsi lesivi ed, anzi, incline a prediligere la vendetta violenta, come strumento
per eliminare situazioni di ostacolo ai propri progetti o di stress psicologico.
Sulla scelta della misura, infine, il Tribunale , ricordando la presunzione relativa di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere che sorregge il reato di omicidio,
evidenzia come, nel caso di specie, non emergano elementi dai quali risulti che le
esigenze illustrate possano essere tutelate con misure diverse, confermando il
giudizio sull’ esclusiva adeguatezza della misura infrannuraria formulato dal Gip, in
ragione dell’elevato grado delle pulsioni aggressive e dell’incapacità di
autocontrollo manifestate dall’indagato, tanto che gli arresti domiciliari non
sarebbero idonei a scongiurare il compimento di atti lesivi dell’altrui incolumità.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per Cassazione Matà Angelo Fabio,
per il tramite del suo difensore, formulando cinque motivi di doglianza.

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dell’omicidio e sull’autovettura dello stesso.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art.606, lett.c) cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 128 e 309 cod.proc.pen. In particolare, la difesa
di Matà Angelo sostiene l’inefficacia, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc.
pen., della misura cautelare applicata al ricorrente, a seguito del mancato rispetto
del termine fissato per il deposito della motivazione. Secondo il ricorrente, avendo

termine scadeva il 3 agosto 2017, giorno in cui, sui registri della cancelleria, non
vi era traccia dell’avvenuto deposito del provvedimento, mentre, il successivo
4/8/2017, sul provvedimento medesimo, si leggeva un’attestazione in cui si dava
atto che l’estensore aveva depositato l’ordinanza

“da almeno due settimane” e

che “il deposito non era stato attestato per mero errore della cancelleria”.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità di motivazione
riguardo al momento di consumazione del fatto. Il Tribunale del riesame, secondo
la difesa, nel ricostruire la cronologia degli eventi, non tiene conto di incongruenze
tra la stessa e i dati probatori individuati, di fatto incompatibili, perché troppo brevi
per collocarvi, logicamente, tutte le azioni così come ricostruite nell’ordinanza
medesima.
Con un terzo motivo il ricorrente censura mancanza della motivazione in ordine
alla asserita presenza dell’indagato all’interno del cimitero, quando la madre fu
aggredita.
Con il quarto motivo di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione in
ordine all’elemento probatorio relativo alle tracce ematiche rinvenute sotto le
unghie della vittima ed, in particolare, sulla non attendibilità della spiegazione
alternativa fornita dall’indagato medesimo, secondo il quale le suddette tracce
erano, in tesi, ricollegabili ad un graffio accidentale che la madre gli aveva
procurato nel tentativo di preservarlo dalla caduta da uno sgabello.
Con un quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art.
274, lett.c), cod. proc. pen., rilevando mancanza di valutazione, sia in relazione
della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva- essendosi il fatto delittuoso
verificato oltre tre anni prima dell’applicazione della misura cautelare, durante i
quali il ricorrente non aveva commesso altri reati- sia riguardo alla scelta di
applicazione della misura cautelare più grave.

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il Tribunale fissato il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione, detto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che la giurisprudenza
di legittimità è concorde nell’affermare che la data certa di un provvedimento, non
assunto in udienza dal giudice, deriva dall’attestazione di cancelleria apposta al

giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che in assenza di data certa di un
provvedimento per mancanza dell’attestazione di cancelleria al momento del
deposito, può aversi riguardo ad altre formalità, del pari fidefacenti, contenute in
atti connessi senza che venga meno l’efficacia del provvedimento(Sez. 2, n.
35979 del 21/05/2009, Rv. 245872; Sez. 2, n. 17229 del 04/04/2007, Rv. 23682).
Alla luce dei suddetti principi, ritiene il Collegio, che il motivo di ricorso in esame
deve ritenersi infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Invero, nel caso in
esame, si verte proprio in un’ipotesi di mancata attestazione dell’avvenuto
deposito in una data certa, avendo la cancelleria, il 4/8/2017, attestato che “il
depositato non era stato apposto per mero errore della cancelleria” e che il
provvedimento “era stato consegnato dall’estensore da almeno due settimane”.
Osserva il Collegio, che, nel caso di specie,i1 termine fissato per il deposito
dell’ordinanza risulta rispettato, emergendo dalla stessa attestazione che il
deposito dell’ordinanza era stato effettuato da almeno due settimane e, quindi,
ben prima della scadenza del termine del 3/8/2017. A ciò deve aggiungersi che,
in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza citata, la circostanza del
rispetto del termine de quo, è rilevabile anche aliunde, in particolare nel registro
delle impugnazioni delle misure personali (di cui lo stesso difensore allega una
copia al ricorso), nel quale, nella colonna dedicata all’esito dell’impugnazione di
Matà Angelo Fabio dinanzi al Tribunale del riesame ed al deposito della relativa
ordinanza, si legge “motivazione 4/8/2017”, con annotazione di correzione “da
intendersi 3/8/2017”.
Rileva il Collegio che nessuna delle due annotazioni (né quella della cancelleria, né
quella apposta sul registro delle impugnazioni personali) – dalle quali risulta che
il provvedimento in esame è stato, di fatto, depositato in cancelleria entro il
3/8/2017 e quindi nei termini previsti dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.- è
stata impugnata, mediante proposizione di querela di falso, dalla difesa del
ricorrente. Ai suddetti rilievi, secondo il Collegio già sufficienti a respingere la
4

momento del deposito, che fa fede fino a querela di falso. La medesima

doglianza sul punto, deve aggiungersi la considerazione che il difensore di Matà
Angelo Fabio, non contesta, nemmeno informalmente, la veridicità delle suddette
attestazioni, quanto piuttosto lamenta una lesione dei diritti della difesa, in
particolare del diritto di impugnazione del provvedimento de quo. In proposito il
Collegio osserva che il provvedimento era, di fatto, a disposizione del ricorrente

quanto lo stesso difensore non ha neanche specificato l’ora in cui, il 3/8/2017, si
è presentato in cancelleria senza rinvenire il provvedimento in esame, considerato
che il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario, secondo il
disposto dell’art. 172, comma 6, cod. proc pen.,

“si considera scaduto nel

momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico”.
3. Devono ritenersi inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo di
ricorso, tutti attinenti a vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Ricorda il Collegio che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili
esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza
e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul
contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del
provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali
e fattuali delle vicende indagate ( Sez.Un. n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo; Rv.
199391; Sez. 2, 20.2.1998, n.1083. Martorana; Sez. 1 n. 1083 del 20/02/1998, Rv.

210019),In particolare, in relazione all’ impugnazione delle misure cautelari
personali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il
ricorso per Cassazione che propone censure che riguardano la ricostruzione dei
fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate
dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n.
18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez.5, n.46124 del 8.10.2008, rv.241997;
Sez.6, 8.3.2012 n.11194, rv.252168). Ritiene il Collegio che i suddetti motivi di
ricorso si risolvono in una prospettazione alternativa della ricostruzione del fatto
effettuata dal giudice di merito, esaurendosi in mere con6affermazioni senza
individuare reali vizi logici della motivazione adottata nel provvedimento
impugnato.In particolare, per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo dedotti
dal ricorrente, avente-ad oggetto l’illogicità della motivazione in ordine al momento
di consumazione del fatto ed alla presenza dell’indagato all’interno del cimitero5

dal primo giorno utile per l’esercizio del suo diritto di impugnazione (4/8/2017), in

rilievi, tra l’altro, già effettuati dalla difesa nel procedimento di riesame e sul quale
l’ordinanza impugnata fornisce precisa risposta- il ricorrente, a fronte della
ricostruzione effettuata dal giudice di merito con motivazione adeguata, logica e
non contraddittoria, Si limita a fornire prospettazioni alternative del fatto e degli
elementi indiziari raccolti, senza individuare alcuno specifico vizio deducibile in

che l’aggressione nei confronti della vittima è avvenuta tra le 15.35 e le 15.45 del
7/1/2014( come emerge dalle testimonianze che riferiscono di avere sentito le urla
provenire dalla cappella di famiglia) e che il ricorrente si trovava in quegli orari nel
cimitero, come risulta dalla convergenza dei dati acquisiti dalle testimonianze e
della lettura dei tabulati telefonici, secondo i quali il Matà, che era stato visto nel
cimitero insieme alla madre fino alle 15.35, è uscito dal cimitero alle 15.55 ed è
ivi ritornato alle 16.15, soffermandosi anche sulla non plausibilità della tesi
difensiva, fornendo sul punto motivazione immune da vizi logici.
Analogamente, in relazione al quarto motivo di ricorso, il Tribunale, diversamente
da quanto sostenuto dal ricorrente, che non si confronta, sul punto, con le ragioni
del provvedimento, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria,
afferma la non plausibilità della tesi difensiva relativa alla presenza, sotto le unghia
di due dita della mano destra della vittima, di sostanza ematica contenente tracce
di DNA compatibili con il profilo del Matà, rilevando, tra l’altro, che la versione
difensiva resa dal ricorrente (secondo cui la mamma lo avrebbe graffiato nel
tentativo di afferrarlo mentre lo stesso cadeva da uno sgabello), non era mai stata
riferita in sede di indagini, nel corso dei pur numerosi interrogatori effettuati, ma
palesata dall’indagato, per la prima volta, solo in sede di interrogatorio di garanzia.
4. Il Collegio rileva l’infondatezza del quinto motivo di ricorso, con il quale la
difesa censura la mancanza di valutazione della concretezza ed attualità del
pericolo di recidiva, risalendo il fatto a tre anni prima, durante i quali il Matà non
aveva commesso alcun reato. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che la
misura cautelare personale è stata disposta in relazione alla contestazione del
reato di omicidio pluriaggravato, assistito, secondo le disposizioni del codice di
rito, da una presunzione relativa, sia in relazione alla valutazione della pericolosità
che riguardo all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere,
sicchè il giudice non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei
“pericula libertatis”, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione,
6

sede di legittimità. Il Tribunale, infatti, respinge il rilievo difensivo, evidenziando,

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
-Roma,IÌ

._Jil APR. 20111

eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da
smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione. Il provvedimento, infatti,
correttamente, si sofferma sull’assenza di elementi che depongano per
l’insussistenza di esigenze cautelar’ e precisa, con motivazione logica ed adeguata,
che le esigenze cautelari individuate non possono essere soddisfatte in modo
diverso dall’applicazione della custodia in carcere, escludendo espressamente

esigenze del caso di specie. Rileva, inoltre il Collegio che, il Tribunale del riesame,
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, prende espressamente in
considerazione l’arco di tempo intercorso tra il fatto e l’applicazione della misura, tuttavia
superandolo. L’ordinanza impugnata, infatti,

da’ atto, con motivazione, logica e non

contraddittoria, che, nonostante il tempo trascorso i emergono elementi che
tratteggiano in termini assolutamente negativi la personalità dell’imputato,
desumibili non solo delle particolari modalità del fatto, caratterizzato da crudeltà
ed efferatezza, ma anche della lucidità e freddezza del Matà, dimostrata dalla sua
abilità nel cercare di eliminare le tracce del reato, dalla simulazione del
rinvenimento del cadavere della madre e dalla totale mancanza di ravvedimento,
anche nell’attualità. In particolare il provvedimento, ritenendo a tal fine irrilevante
la documentazione fornita dalla difesa in quanto attinente soltanto alla idoneità
fisica dell’indagato a svolgere mansioni militari, evidenzia la propensione del Matà
alla vendetta violenta, rispetto a situazioni che gli creano stress psicologico, di
qualsiasi natura, a fronte delle quali il predetto deve ritenersi incapace di
autocontrollo e contenimento dei propri impulsi, con conseguente, attuale e
concreto, rischio di recidiva.
Ritiene pertanto che, anche sotto tale profilo, le censure sulla motivazione
dell’ordinanza siano infondate con conseguente rigetto del relativo motivo di
ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp.
att. cod. proc. pen.
Così decAo, il 8/2/2018

l’idoneità degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a soddisfare le

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