Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17220 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17220 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINELLI CARMINE N. IL 17/12/1962
avverso l’ordinanza n. 3090/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 15/02/2013

3‘,

Premesso che con ordinanza in data 6.12.2011 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
rigettato l’istanza con la quale FINELLI CARMINE aveva chiesto l’affidamento in prova al
servizio sociale o la detenzione domiciliare, in relazione al residuo pena per una condanna per
tentato omicidio di un vicino di casa;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la suddetta decisione con il concreto
timore che si potrebbero ripresentare le dinamiche conflittuali che avevano dato origine al fatto

una rivisitazione critica del suo comportamento e non era stato ancora ammesso all’esperienza
extramuraria dei permessi premio;

Rilevato che nei motivi di impugnazione presentati personalmente dal detenuto sono state
esposte solo le ragioni per le quali egli, di fatto, sarebbe meritevole dei benefici penitenziari
richiesti, ma nessuna critica viene mossa alla motivazione dell’ordinanza impugnata, che
peraltro appare immune da qualsiasi vizio logico giuridico;

Atteso che il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità;

Considerato che, pertanto, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla
relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di
colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata
in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

per il quale il Finelli è stato condannato, tanto più che il predetto non aveva ancora compiuto

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