Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17219 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17219 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SODI SIMONETTA nato il 06/05/1962 a FIRENZE

avverso l’ordinanza del 31/07/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod.
proc. pen., con l’ordinanza impugnata confermava la misura della custodia
cautelare domiciliare, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 26
giugno 2017, nei confronti di Simonetta Sodi, nella parte, che assume specifico
rilievo in questa sede, relativa al reato di associazione per delinquere (contestata
al capo A), finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di

extracomunitari, ai sensi dell’art. 12, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998,
e di altri delitti contro l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio; con
l’aggravante dell’avere cooperato, insieme ad altri correi, nella promozione ed
organizzazione e dell’avere il sodalizio più di dieci affiliati nonché ad oggetto i reatifine in materia d’immigrazione come sopra qualificati (artt. 416, primo, secondo,
terzo, quinto e sesto comma, cod. pen.); in Italia ed in Tunisia, dal settembre
2016 ed in permanenza; esclusa però dal collegio del riesame l’aggravante della
trasnazionalità.
Secondo il costrutto accusatorio, recepito in parte qua dal Tribunale del
riesame, Sodi aveva coadiuvato Ben Cheikh, che sarebbe divenuto suo marito nel
gennaio 2017, nella conduzione dell’organizzazione criminale, operando
attivamente nella fase dell’acquisto (risalente al settembre 2016) del gommone
utilizzato per le illecite traversate di migranti (due delle quali avvenute nell’ottobre
2016, altre nel dicembre 2016, febbraio e marzo 2017), dal trasporto da Firenze
a Cinisi (di parte) dei contanti utilizzati per la transazione all’intestazione a sé del
natante e del relativo posto barca; e si era occupata della gestione del traffico per
conto dell’uomo dopo l’arresto di lui, avvenuto (per altra causa) il 20 ottobre 2016.

2. Il giudice del riesame, esclusa la nullità dell’ordinanza genetica per
mancanza di autonoma valutazione sulle esigenze cautelari e sul compendio
indiziario, ribadiva la gravità di quest’ultimo, fondandola su una chiamata di reità,
nonché, tra l’altro, sulle trascrizioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Il chiamante era l’autista di Ben Cheikh, Simone Ballantini, il quale aveva reso
specifiche dichiarazioni in ordine al procacciamento del gommone nei termini già
specificati. Il viaggio aereo di Sodi da Firenze, e la contestuale presenza dei
soggetti citati sui luoghi, sarebbero riscontrati dal biglietto, nonché dall’analisi
comparata del traffico telefonico e di messagistica istantanea, loro e dell’ulteriore
correo Salvatore Allegra, il quale ultimo pretendeva il rimborso delle spese di
gestione del natante.

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favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio nazionale di cittadini

Era stata la stessa Sodi, durante i colloqui in carcere con il marito, a
lamentarsi delle richieste economiche dei sodali marsalesi in merito, come da
precise registrazioni agli atti del procedimento.
Il ruolo direttivo assunto dalla donna, nel periodo di detenzione del coniuge,
e su delega di quest’ultimo, emergeva da ulteriori intercettazioni, in ordinanza
parimenti trascritte. E l’analisi del tabulato del cellulare di lei confermava la sua
presenza a Marsala in occasione della traversata avvenuta la notte tra il 2 ed il 3
dicembre 2016.

correo El Gharib Hamadi, individuato quale agente incaricato del riciclaggio degli
illeciti proventi del traffico, costituivano ennesimo riscontro delle tesi accusatorie.
Così ricostruito il quadro indiziario, in punto di esigenze cautelari il giudice del
riesame richiamava la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc.
pen. (da riferire, in punto di adeguatezza, agli arresti domiciliari in atto),
affermando non solo che essa non era stata vinta, ma che esistevano in positivo
elementi, che specificava, per ritenere sussistenti tutti i pericula libertatis declinati
dall’art. 274 cod. proc. pen.

3. Ricorre per cassazione l’indagata, tramite il difensore di fiducia, sulla base
di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
– l’erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
Del reato associativo non ricorrerebbero gli elementi strutturali di fattispecie,
ossia la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso. La
vicenda rivelerebbe tratti fattuali del tutto avulsi dalla logica associativa, quali la
totale assenza di contributo causale, concreto ed effettivo, dei pretesi sodali
rispetto ad ognuna delle condotte-fine contestate; l’esiguità di queste ultime; le
continue liti tra i presunti partecipi; le somme reclamate da taluni di essi (e, in
particolare, dal coindagato Angelo Allegra) per la gestione del natante;
l’autonomia di altro coindagato (Toumi Akrem) nel portare avanti i viaggi anche
dopo l’arresto di Ben Cheikh; la spartizione dei proventi, che non includeva tutti i
suddetti partecipi.
A proposito dell’intraneità al sodalizio dell’indagata, mancherebbe comunque
il ruolo dinamico e funzionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità, in uno
con l’elemento psicologico della piena coscienza e volontà di partecipare
attivamente alla realizzazione del programma criminoso.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen. – la contraddittorietà, e manifesta illogicità, della motivazione.

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Ulteriori trascrizioni di conversazioni telefoniche, intercorse tra Sodi ed il

L’ordinanza impugnata, da un lato, negherebbe che la dazione di denaro
richiesta da Allegra potesse ricondursi alle spese necessarie al mantenimento del
natante, e dall’altro, poco sopra, dedurrebbe il contributo attivo offerto da Sodi,
oltre che dall’acquisto del mezzo, proprio ed ancor più dalla condotta relativa alla
gestione di esso. Palese dunque la contraddittorietà del provvedimento, che
disconoscerebbe ciò che poco prima era stato considerato come apporto concreto
e sintomo dell’adesione al programma illecito.
Inoltre, qualora l’apporto prestato si fermasse all’acquisto ed all’intestazione

ci si troverebbe di fronte ad un unico ed isolato episodio, non sin:omatico di
appartenenza e di «messa a disposizione». Se, di contro, si asserisse che il
pagamento fosse richiesto per la custodia del natante, ciò rivelerebbe l’assenza di
una comune affectio societatis, non essendo ipotizzabile che la gestione del mezzo
utilizzato dall’intera consorteria potesse essere addebitato solo ad alcuni partecipi,
né che alcuni di essi ponessero in essere condotte intimidatorie ai danni della
moglie del capo.
Vi sarebbe illogicità anche nella ricostruzione del ruolo di Sodi: da un lato si
escluderebbe la posizione apicale di lei, dall’altro le si attribuirebbe il ruolo vicario
delegatole dal marito, pur escludendo un’incidenza di esso sulla commissione dei
reati-fine oggetto d’imputazione.

4. Nell’imminenza dell’udienza è stato proposto un motivo nuovo, che
denuncia – ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – l’inosservanza di
norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilità, e segnatamente dell’art. 63,
comma 2, dello stesso codice, con riferimento alle dichiarazioni rese da Ballantini.
Questi rappresentava, per la ricorrente, la principale fonte di indizi a carico
(gli elementi ulteriori valendo solo da riscontro). Ebbene costui era stato sentito,
il 30 marzo 2017, in qualità di persona informata sui fatti, mentre avrebbe dovuto
esserlo, sin dall’inizio, in qualità di persona sottoposta alle indagini, in quanto
all’epoca già raggiunto da precisi indizi di reità. Alla data del 30 marzo 2017 le
investigazioni sarebbero state già in fase avanzata, perché erano già ‘n possesso
degli inquirenti i tabulati, i fotogrammi estratti dalla memoria telefonica
dell’indagato e le trascrizioni delle intercettazioni, che già consentivano di
appurare come Ballantini si trovasse, unitamente a tutti gli altri indagati, nel
marsalese, sia nel settembre che nell’ottobre 2016, tempo in cui sarebbero
avvenuti i fatti oggetto di contestazione. Né si potrebbe dubitare che le sue
dichiarazioni lo coinvolgano nel reato, perché egli non si limita a raccontare, da
mero spettatore, gli episodi cui ha assistito, ma ammette un suo ruolo attivo, sia

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del gommone, non potrebbe configurarsi alcuna intraneità al sodalizio, posto che

in relazione all’acquisto del gommone che alle traversate, assunto nella piena
consapevolezza di quanto stesse avvenendo.

CONSIDERATO IN DIRITTI)

1. Il motivo nuovo, che deve essere esaminato in via logicamente prioritaria,
è inammissibile.
Non vi è dubbio sul fatto che, a norma dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.,

fin dall’inizio avrebbe dovuto essere viceversa sentito nella qualità di persona
sottoposta alle indagini, siano inutilizzabili erga omnes, e la giurisprudenza di
legittimità pacificamente ritiene (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, (;jonay, Rv.
267729; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259654; Sez. 6, n. 23776
del 22/04/2009, Pagano, Rv. 244360) che il riscontro di tale qualità vada condotto
non secondo un criterio formale, quale l’acquisizione della notítía crimínis e
l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., ma secondo il criterio
sostanziale della posizione oggettivamente attribuibile al soggetto stesso, in base
alla situazione esistente al momento dell’assunzione delle sue dichiarazioni.
Tuttavia, la relativa questione d’inutilizzabilità, come questa stessa Corte ha
ripetutamente chiarito (v., da ultimo, Sez. 6, n. 18889 del 28/02/20:7, Tomasi,
Rv. 269891), non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità,
allorquando essa richieda valutazioni di fatto, soggette al previo e naturale vaglio
del giudice di merito (in senso conforme, con più generale riferimento al tema
dell’inutilizzabilità della prova, v. Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Ubiana, Rv.
253798; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, dep. 2011, Bongiovanni, Rv. 249490;
Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589).
Stabilire se in questo procedimento il dichiarante Ballantini, che allo stato non
vi figura neppure indagato, non solo sia raggiunto da chiari indizi di reità, in ordine
ad uno dei reati a Sodi contestati (o a reato connesso o collegato), ma lo fosse già
alla data del 30 marzo 2017, allorché fu ascoltato dall’autorità procedente, si
configura in tutta evidenza come una quaestío factí, che presuppone la diretta
valutazione degli elementi indiziari di cui alla stessa data gli inquirenti erano già
in possesso; valutazione diretta che esula, in quanto tale, dai compiti del giudice
di legittimità, onde la preclusione della doglianza.

2. I motivi originari di ricorso, congiuntamente esaminabili perché entrambi
inerenti il profilo di gravità indiziarla riferito al contestato reato associativo,
appaiono invece infondati.

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le dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da soggetto, il quale

L’ordinanza impugnata perviene, all’esito di un attento vaglio delle risultanze
investigative, alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine all’ascritta
imputazione di natura associativa, sulla base di un molteplice compendio di
elementi a carico, costituito dall’anzidetta chiamata in reità e dagli importanti
riscontri forniti, tra l’altro, da univoche intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Si tratta di valutazione che – correttamente desumendo la configurabilità
dell’associazione per delinquere, secondo le coordinate ermeneutiche indicate da
questa Corte (v., da ultimo, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540),

commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del ‘programma
criminoso, che segna la distinzione con il mero concorso di persone – palesemente
non fraintende il precetto normativo di cui all’art. 416 cod. pen.
Né in essa si evidenziano profili di illogicità nella ricostruzione del fatto. La
sussistenza dei predetti requisiti è plausibilmente argomentata allo stato degli atti
e l’inserimento di Sodi nel sodalizio è ineccepibilmente desunto dall’avere
l’indagata offerto un contributo rilevante nell’acquisto del bene essenziale per la
realizzazione dei reati-fine, e dall’avere la medesima surrogato Ben Cheikh, dopo
il suo arresto, nella conduzione dell’organizzazione, assumendo così ruolo apicale
vicario (è stata infatti contestata e ritenuta, a suo carico, l’aggravante di cui al
terzo comma dell’art. 416 cod. pen.).
In nessuna contraddizione l’ordinanza neppure incorre, allorché essa riflette
la circostanza che, tra gli associati, o tra i soggetti comunque coinvolti
nell’esecuzione dei reati-fine, fosse insorta questione sulla ripartizione delle spese
di gestione del natante, chiaramente destinato all’effettuazione degli illeciti
trasbordi; mentre è dato di comune esperienza che liti, e divisioni interne, possano
manifestarsi nell’ambito delle associazioni criminali, senza per questo
rappresentare un fattore che ne smentisca l’esistenza.

3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso l’08/02/2018

dai congiunti requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la

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