Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17218 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17218 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso presentato da Baione Luciano, nato il 4/2/1990 a Reggio
Calabria;
avverso l’ordinanza del 25/5/2017 del Tribunale della Libertà Reggio
Calabria,
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo che
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv.. Pitasi Basilio Antonino del foro di Reggio Calabria che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in data 24/5/2017, confermava
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 29/4/2017, dal Giudice per
le indagini preliminari del medesimo Tribunale, nei confronti di Baione Luciano, in
relazione al reato di cui all’art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5, e 6 cod. pen.,per aver
preso parte – unitamente ai coindagati Stillitano Domenico, Nucera Domenico,
Ferrante Francesco, Morelli Cosimo, Falduto Salvatore, Barcella Enrico Giovanni,
Minutolo Fabio Vittorio, Caracciolo Fortunato, Panetta Michele, Ferrante
Vincenzo(deceduto) e Stillitano Domenico Antonio (minorenne per il quale si
procede separatamente- all’associazione di stampo mafioso denominata
‘ndrangheta;

in particolare per aver preso parte all’associazione predetta,

operativa nell’articolazione territoriale che agisce, prevalentemente, nei quartieri
di Archi e Centro Storico del comune di Reggio Calabria e nei territori limitrofi,
svolgendo compiti operativi ed esecutivi (compiendo danneggiamenti, perpetrando
reati contro il patrimonio, portandosi nei cantieri per intimidire gli imprenditori da

Data Udienza: 08/02/2018

sottoporre ad estorsione), in esecuzione delle direttive provenienti da Nucera
Domenico e Ferrante Vincenzo, con condotta permanente sino al settembre 2016.
1.1 II Tribunale del riesame, premesso un richiamo all’ordinanza genetica, della
quale il provvedimento impugnato apprezza logicità e completezza, ritiene
sussistere a carico di Baione Luciano un univoco e grave quadro indiziario, fondato,

– l’appartenenza al gruppo associato, di estrazione “condelliana”, orbitante intorno
ai correi Domenico Nucera e Vincenzo Ferrante, emergente, in particolare dagli
esiti di un’intercettazione ambientale tra Vincenzo Ferrante e Salvatore Falduto, in
data 15/7/2016, nella quale il Ferrante afferma, riferendosi a Baione (del quale
espressamente fa il nome), “..è un giovanotto dei miei, dei Condello è questo” e
ancora” “questo è con noi… è bravo .. Io chiami di notte e viene subito”;
– i riscontri, emergenti dalle intercettazioni e dalle videoriprese in atti, al contenuto
della suddetta conversazione (integrante, secondo l’ordinanza, i contenuti di
“un’inconsapevole chiamata in correità”), quali i rapporti del Baione con gli altri
indagati Domenico Nucera, Domenico Tegano e Domenico Condello e l’assidua
frequentazione della stalla di Archi, utilizzata dai rampolli delle più autorevoli
famiglie di ‘ndrangheta, per il ricovero dei cavalli da destinare alle corse
clandestine gestite dai condelliani;
– l’attivo contributo fornito dal Baione al consesso criminale, pronto ad eseguire le
direttive impartite dai correi, come accaduto nell’episodio relativo al prelevamento
ed alla successiva distruzione, ad opera del predetto, di una telecamera apposta
dagli inquirenti presso la stalla di via Nava, documentato dagli esiti delle
intercettazioni e delle videoregistrazioni sui luoghi del fatto;
– l’attività di programmazione ed organizzazione, insieme a Nucera Domenico, di
reati contro il patrimonio, tra cui una rapina al “Bar Sottozero”, dato emergente
dall’ intercettazione della conversazione telefonica del 5/6/2016, tra i suddetti
indagati;
– il contrasto tra le dichiarazioni rese da Baione Luciano in sede di interrogatorio
(nel quale l’indagato attribuisce ad una sua autonoma iniziativa la distruzione della
telecamera posta presso la stalla di via Nava) e le emergenze delle intercettazioni
telefoniche, da cui si evince, invece, che il Baione aveva agito secondo precise
direttive impartite da Nucera Domenico.

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in sintesi, sui seguenti elementi:

2. Avverso,i1 suddetto provvedimento ricorre per Cassazione Baione Luciano.
2.1 Con un primo ricorso, presentato per il tramite del suo difensore Avv.
Lorenzo Gatto, l’imputato deduce due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione
all’art.416 bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità

dell’appartenenza dell’indagato all’associazione di stampo mafioso. Il ricorrente
rappresenta che, sul punto, il provvedimento impugnato adotta una motivazione
soltanto apparente, che si risolve in una mera ripetizione di brani tratti
dall’ordinanza di custodia cautelare, in assenza dell’esplicitazione delle specifiche
ragioni di adesione da parte del Tribunale alle conclusioni del Giudice per le
indagini preliminari. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che gli elementi indiziari
individuati dall’ordinanza, sono, in tesi, inidonei a sostenere indizi di una condotta
partecipativa ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., assurgendo gli elementi raccolti,
al limite, ad un’ipotesi di mera contiguità dell’indagato a determinati ambienti o
interessi criminali.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia vizi della motivazione in relazione
alla valutazione della gravità del quadro indiziario, non dotata, in tesi, di quella
plausibilità logica e giuridica, idonea a conferire agli indizi medesimi, nella loro
unitarietà, quel carattere di gravità, giustificativo dell’applicazione di una misura
cautelare. Preliminarmente la difesa rileva che l’ordinanza individua, quale
condotta significativa della partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale, ai
sensi dell’ art.416 bis cod. pen, un unico episodio, ossia la distruzione della
telecamera installata nei pressi della stalla di via Nava, mancando, invece, in
stridente contraddizione anche con la formulazione dell’imputazione,
l’individuazione di qualsiasi altra condotta riconducibile ai reati fine contro il
patrimonio, così come illustrati nella contestazione a carico del Baione ed in
relazione alla quale è stata applicata la misura coercitiva.
Il ricorso si sofferma, in particolare, sull’elemento indiziario costituito dalla frase
“è un giovanotto dei miei.. dei Condello è questo”,

oggetto di intercettazione

ambientale di una conversazione tra Falduto Salvatore e Vincenzo Ferrante, da cui
il Tribunale del riesame, operando, secondo il ricorrente, una valutazione
parcellizzata e non unitaria, non effettuata alla luce di altri elementi investigativi,
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della motivazione, in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza

deduce l’appartenenza del Baione al gruppo associato di estrazione condelliana. In
merito il ricorrente evidenzia, sia l’equivocità della suddetta frase (che resterebbe,
in tesi, isolata ed anzi contraddetta da altre risultanze probatorie, come ad
esempio la circostanza che non vi siano comunicazioni intercettate tra l’indagato
Baione e Ferrante Vincenzo), sia la provenienza della stessa da un soggetto, ormai

psichica, così come emergerebbe da altra conversazione, agli atti del
procedimento, nonché da documentazione sanitaria prodotta dalla difesa del
coindagato Ferrante Francesco, fratello del defunto Vincenzo.
La difesa rileva, infine, che non trova riscontro nelle emergenze investigative il
contrasto, individuato dall’ordinanza, tra le dichiarazioni rese da Baione Luciano in
sede di interrogatorio- nel quale l’indagato attribuisce ad una sua autonoma
iniziativa la distruzione della telecamera posta presso la stalla di via Nava -e il
contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui si evince che il Baione aveva
agito secondo precise direttive di Nucera Domenico, in quanto, dalla lettura
consecutiva dei passaggi emergenti dalle intercettazioni suddette, risulterebbe,
invece, che era stato proprio Baione Luciano a proporre di distruggere la cassetta
e di bruciare la telecamera .
2.2 Con un secondo ricorso, presentato per il tramite del difensore avv. Basilio
Pitasi, Baione Luciano deduce due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416

bis cod. pen., alla luce dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione.
In particolare, riguardo alla, più volte, citata conversazione tra Falduto Salvatore
e Vincenzo Ferrante, la difesa del Baione osserva che non può ritenersi grave
indizio la risultanza di una conversazione in cui un soggetto afferma l’appartenenza
di altro soggetto (estraneo alla captazione) ad un’associazione criminale, senza
indicare specifici atti o comportamenti da questo compiuti, sintomatici di un
consapevole apporto dello stesso al perseguimento degli interessi della
consorteria. Analoghe considerazioni critiche il ricorrente riserva al valore
indiziante attribuito, dal provvedimento impugnato, alla frequentazione dei
coindagati Nucera, Ferrante e Tegano, in quanto tale circostanze non sarebbe
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deceduto, affetto, all’epoca della conversazione, da note problematiche di natura

idonea a provare che il Baione condivideva con tali soggetti uno scopo criminale
comune.
Il ricorrente inoltre denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione del
provvedimento impugnato, nella quale l’episodio della distruzione della telecamera
da parte di Baione Luciano, è valorizzato come elemento indiziario della

medesimo elemento, è considerato, nella valutazione a carico del .coindagato
Condello, come un indizio del, diverso e meno grave, reato di associazione a
delinquere semplice, della quale il Condello sarebbe, addirittura, promotore.
Con un secondo motivo, strettamente collegato al precedente, la difesa del
ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione relativamente alla
qualificazione giuridica della condotta ascritta all’indagato. Osserva la difesa che
tutte le condotte materiali che- il provvedimento attribuisce a Baione Luciano,
(distruzione della telecamera, frequentazione dei coindagati e della stalla e,
finanche, la nota conversazione oggetto di captazione ambientale) -costituenti,
secondo l’ordinanza, elementi indiziari del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.coincidono, o comunque sono compatibili, con le condotte che, nell’ambito del
medesimo procedimento ed in relazione alla posizione di altri indagati, sono
valutate come elementi indizianti del reato di associazione a delinquere,
finalizzata alle corse clandestine e alle scommesse abusive, capeggiata da
Condello Francesco Domenico .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Secondo la giurisprudenza di legittimità il principale oggetto di verifica
dell’ordinanza genetica di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte
del Tribunale del riesame, riguarda la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,
intesi quali elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo
“in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente
prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato , “ma, tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere
che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a
dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità
di colpevolezza” (Sez. 2, 14/06/2013, n.28865, rv. 256657; Sez.1, 27/10/2016,
n.26547). Tale verifica, che involge un giudizio ricostruttivo del fatto, della
concludenza e della rilevanza dei risultati probatori, si estrinseca in un giudizio di
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partecipazione del ricorrente all’associazione di stampo mafioso, laddove, il

merito, non valutabile in sede di legittimità se non nelle ipotesi in cui lo stesso sia
sorretto da motivazione inadeguata, illogica, incoerente o viziata da errori logici o
giuridici. Per quanto concerne la verifica della suddetta motivazione da parte del
giudice di legittimità, le Sezioni Unite hanno chiarito che ” allorché sia denunciato,
con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal

alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico de//’indagato, controllando la congruenza
della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie” (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), non
potendosi invece sollecitarei alla Corte medesima, una mera rilettura degli elementi
di fatto, che rimane riservata al giudice di merito.
Le Sezioni Unite, inoltre, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà
personale, hanno affermato che l’ordinanza applicativa della misura e quella che
decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e
complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa
l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e,
viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi
integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano
state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275
cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (Sez. Un. n. 7 del 17/04/1996
Rv. 205257). In tale ottica, pertanto, deve ritenersi pienamente legittimo il
richiamo da parte del Tribunale del riesame all’ordinanza genetica, con il solo limite
che il richiamo per relationem non si risolva nel mero rinvio alle argomentazioni
svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione di precise
doglianze eventualmente contenute nella richiesta di riesame. (Sez. 6, n. 9752 del
29/01/2014, Rv. 259111).
2.Alla luce dei suddetti principi di diritto, il Collegio rileva l’infondatezza di
entrambi i ricorsi, su taluni punti sovrapponibili, presentati nell’interesse di Baione
Luciano, che devono, pertanto, essere rigettati.

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Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,

2.1 E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso formulato dall’avv.
Lorenzo Gatto, concernente vizi della motivazione del provvedimento impugnato
che, secondo il ricorrente, opererebbe una mera trasposizione dell’ordinanza
genetica, con pedissequa condivisione di quanto argomentato dal Gip.
Il Collegio- anche alla luce del preliminare rilievo della genericità della richiesta di

applicazione della misura coercitiva- rileva, invece, la piena legittimità della
struttura motivazionale dell’ordinanza impugnata e delle modalità del rinvio dalla
stessa operato all’ordinanza genetica. Il Tribunale del riesame, infatti, attenendosi
ai principi della giurisprudenza di legittimità, ha operato un parziale rinvio per
relationem, necessario in ragione dell’ampiezza del compendio investigativo in
parte collegato a fatti accertati in altri procedimenti, riguardante la ricostruzione
storica dell’esistenza di cosche operative nel mandamento di Reggio Calabria,
facenti parte dell’associazione unitaria denominata ‘ndragheta e l’ operatività di
articolazioni territoriali, tra le quali quella agente, prevalentemente, nei quartieri
di Archi e Centro Storico, sotto le direttive di Nucera Domenico e Ferrante
Vincenzo, nel cui contesto si inquadrano i fatti oggetto di contestazione; su tale
ricostruzione- da ritenersi premessa logica e fondamentale rispetto al quadro di
gravità indiziaria successivamente delineato nell’ordinanza in relazione al reato di
cui all’art. 416 bis cod. pen.- il ricorso non muove alcuna censura.
Il Tribunale del riesame, quindi, dopo aver tracciato il perimetro storico fattuale
relativo all’esistenza dell’associazione unitaria di ‘ndrangheta, della sua operatività
nell’ articolazione territoriale della cosca dei Condello, esprime, diversamente da
quanto affermato dal ricorrente, un’ autonoma valutazione circa la sussistenza,
a carico dell’indagato Baione Luciano, di gravi indizi di colpevolezza del reato di
cui all’art. 416

bis cod. pen. e, con motivazione adeguata, logica e non

contraddittoria e, quindi, immune da vizi censurabili nella presente sede di
legittimità, pone al centro del quadro indiziario, l’esito dell’ intercettazione
ambientale della conversazione tra Domenico Nucera e Vincenzo Ferrante,
valutandolo come forte indizio, sia, della riconducibilità dell’indagato al gruppo
associato di matrice condelliana (“è un giovanotto dei nostri., dei condello è”) e,
dall’altro, sia della sua piena disponibilità nei confronti del gruppo, tanto da
intervenire se chiamato, “anche di notte”. Rispondendo, inoltre, ai rilevi difensivi
sull’inattendibilità del Ferrante, in quanto affetto da patologie mentali (rilievi in
7

riesame presentata, nell’interesse di Baione Luciano, avverso l’ordinanza di

relazione ai quali il ricorso

non allega né fornisce indicazioni sufficienti a

rintracciare negli atti quanto sostenuto), l’ordinanza impugnata, con motivazione
immune da vizi censurabili in sede di legittimità, espressamente afferma che la
sostenuta inaffidabilità del Ferrante è superata dagli stessi esiti delle ulteriori
investigazioni, che, in sostanza, ne confermano i contenuti. In particolare, il

Ferrante, alla luce della circostanza, documentata da videoriprese, che Baione
Luciano si accompagna a soggetti ricondotti dalle indagini al medesimo consesso
criminale (Domenico Nucera, Domenico Tegano e Francesco Domenico Condello),
e che , unitamente ad essi, frequenta la stalla di Archi, destinata al ricovero dei
cavalli, utilizzati per l’attività di scommesse clandestine riconducibili alle famiglie
di ‘ndrangheta.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l’apparato motivazionale dell’ordinanza, nella sua
evoluzione illustrativa dei gravi indizi di una consapevole e attiva partecipazione
del Baione al sodalizio criminoso, resiste anche, ai rilievi del ricorrente sull’
inidoneità degli elementi addotti dal Tribunale a sostenere il fumus di una reale
condotta partecipativa del Baione all’associazione di cui all’art.416 bis cod.pen.,
essendo gli stessi significativi, al limite, di una mera vicinanza o contiguità con
soggetti e attività criminali. In merito, infatti, il Tribunale, con ineccepibile
motivazione, individua, quale elemento dimostrativo di una concreta e attiva
condotta di partecipazione del ricorrente all’attività del gruppo criminale, il
prelevamento e la conseguente distruzione (confermati da videoriprese e da
intercettazioni), da parte del Baione, di una telecamera, posta dagli investigatori
nei pressi della stalla di via Nava, su ordine e direttiva dei correi e pone, altresì,
in evidenza come lo stesso Baione tenti di sminuire tale elemento, riferendo, nel
corso del suo interrogatorio, in contrasto con le emergenze investigative, di avere
agito di propria iniziativa, fornendo, in tal modo, ulteriore prova del suo legame
di solidarietà con gli accoliti.
Manifestamente infondato è, inoltre, il rilievo formulato dalla difesa in relazione ad
una non corretta lettura delle risultanze delle intercettazioni, dalle quali
emergerebbe che il Baione, conformemente a quanto dichiarato in sede di
interrogatorio, aveva rimosso e distrutto la telecamera, su propria iniziativa. Tale
censura, a fronte di una motivazione logica, sufficiente e non contraddittoria, è
inammissibile, in quanto si limita a fornire una diversa lettura delle risultanze
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provvedimento, completa l’apprezzamento e la valutazione della dichiarazione del

dell’intercettazione medesima, ipotizzando, solo in astratto, un travisamento delle
risultanze dell’intercettazione, ma, in realtà, limitandosi a contrastare
apoditticamente quanto affermato dal giudice di merito, senza fornire, alcun
concreto elemento di oggettivo rilievo contrario *né indicare, tra l’altro,
compiutamente, la fonte della contro affermazione.
Deve ritenersi infondato, inoltre, il rilievo con il quale la difesa del ricorrente

realizzazione di reati contro il patrimonio, così come descritto nel capo di
imputazione (intimidazione degli imprenditori sui cantieri a fini estorsivi). Sul
punto, il Collegio osserva, da un lato, che nella fase delle indagini preliminari, in
cui si trova il procedimento in esame, la contestazione è meramente indicativa
dell’ipotesi di reato individuata dal Pubblico Ministero ed è, pertanto, fluida e non
ancora cristallizzata, dall’altro che, comunque, il rilievo effettuato dal ricorrente
appare, nella fattispecie, ininfluente, considerato che, nei confronti dell’indagato
Baione Luciano, la misura cautelare è stata applicata soltanto in relazione alla
contestazione di cui all’art.416 bis cod. pen., ipotesi delittuosa che può ben
sussistere anche in assenza della contestazione o della prova della sussistenza di
reati fine.
3. E’ infondato il primo motivo del ricorso dell’avvocato Basilio Pitasi, con il
quale il ricorrente denuncia inconsistenza del quadro di gravità indiziaria del reato
di cui all’art.416 bis cod. pen., con particolare riferimento alla valutazione di grave
indizio attribuita, dal provvedimento, al contenuto della conversazione tra
Domenico Nucera e Vincenzo Ferrante.
Ricorda il Collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contenuto di
intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dal quale emergano elementi di accusa
nei confronti dell’indagato, può costituire – proprio in ragione della genuinità della
dichiarazione, inconsapevolmente fornita e non finalizzata, come nella chiamata in
correità, ad un’attività di collaborazione con le autorità – fonte diretta di prova
della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192 comma
3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle
conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Rv. 268414).
Alla luce di tale principio, che il Collegio intende ribadire, è manifestamente
infondata la censura sollevata dal ricorrente, che si esaurisce in una mera
9

evidenzia che l’ordinanza non fa riferimento a condotte comprovanti la

confutazione delle ragioni del provvedimento medesimo, il quale con motivazione
logica ed adeguata, immune da censure valutabili nella presente sede di
legittimità, chiarisce che la frase “questo è uno dei nostri, è uno dei Condello”,
costituisce elemento indiziante, di elevato spessore, di una vera e propria
appartenenza del Baione al sodalizio criminale, in quanto, conformemente ai

correità, ma una prova, non necessitante di riscontri in senso tecnico, in ragione
proprio della sua genuinità, insita nell’inconsapevolezza del narrante di essere
ascoltato. Il provvedimento impugnato, inoltre, evidenzia come gli ulteriori
elementi indiziari valutati dall’ordinanza, siano univocamente concordanti con la
risultanza probatoria dell’intercettazione de qua.
Il Collegio ritiene, inoltre, inammissibili i rilievi formulati dal ricorrente riguardo
ad un’ ipotetica illogicità della motivazione, emergente dal confronto con la
posizione di Domenico Francesco Condello, della quale non vi è traccia, non solo
nell’ordinanza, ma neanche nel capo di imputazione provvisorio contenuto
nell’ordinanza cautelare impugnata e che, pertanto, esorbita dalla conoscenza,
nonché dalla valutazione, da parte del Collegio.
3.1 Per analoga ragione è inammissibile il secondo motivo di ricorso formulato
dall’ avv. Pitasi Basilio, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e
della carenza di motivazione del provvedimento in relazione alla qualificazione
giuridica del fatto ascritto al Baione, che, in tesi, sarebbe riconducibile all’ipotesi
di associazione a delinquere semplice per l’organizzazione di corse e scommesse
clandestine, capeggiata dall’indagato Condello. Il Collegio, preliminarmente
osserva, con rilievo assorbente rispetto agli altri profili di doglianza, che, a fronte
di una richiesta di riesame genericamente formulata, il ricorrente non dimostra in
alcun modo (non avendo fornito indicazione, nè allegazione in tal senso), di aver
prospettato specifica deduzione sul punto al Tribunale del riesame, nei confronti
del quale, quindi, non può dolersi, in sede di impugnazione, di non aver ricevuto
risposta sul punto.
Il Collegio, inoltre, osserva che, l’ampia motivazione fornita dall’ordinanza
impugnata (sull’ adeguatezza e logicità della quale si è già detto nei paragrafi che
precedono), in merito alla sussistenza di elementi indiziari idonei a sostenere la
più grave ipotesi di una partecipazione del Baione all’associazione di stampo
mafioso, include e supera, logicamente, i suddetti rilievi.
10

principi espressi dalla Corte di Cassazione, non deve ritenersi una chiamata in

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
fkIllaiiì

.

JL7 APR.-201$~

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 8/2/2018

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