Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17217 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17217 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAZZEO ALESSANDRO nato il 18/11/1991 a CERIGNOLA

avverso l’ordinanza del 16/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteMentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 31/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari revocava la
misura alternativa della semilibertà applicata a Dazzeo Alessandro e disponeva la
prosecuzione della pena in regime carcerario. Rilevava il suddetto Tribunale che il
condannato in esame in data 6.3.17 era stato attinto da colpi di arma da fuoco
all’avambraccio che ne avevano determinato la frattura scomposta. Sottolineava, quindi,

comportamento elusivo e neghittoso del Dazzeo, che non aveva in alcun modo contribuito
alla ricostruzione della dinamica e delle ragioni dell’agguato. Evidenziava come un tale
stato di cose, considerato il locale contesto malavitoso, non lontano da logiche di tipo
associativo e ritorsivo, destasse indubbia perplessità in relazione alla permanenza dei
presupposti di concessione della misura alternativa della semilibertà, rendendo inidoneo il
soggetto al trattamento.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, Dazzeo
Alessandro, lamentando violazione del disposto di cui all’art. 51 ord. pen. e vizio di
motivazione. Il ricorrente si duole che la misura alternativa gli sia stata revocata per un
episodio delittuoso che lo ha visto persona offesa. Evidenzia che la revoca può intervenire,
ai sensi del suddetto articolo, o per l’inidoneità del detenuto al trattamento o per evasione
o anche mancato rientro in istituto, quindi per ipotesi tassative che non ricorrono nel caso
in esame. Rileva che non sussiste alcun elemento negativo idoneo ad inficiare il percorso di
rieducazione intrapreso dal condannato. Ed inoltre che, pur avendo deciso di riferire in
relazione all’episodio che lo ha visto coinvolto, il Tribunale lo ha considerato omertoso per il
solo fatto di non aver notato alcuno nelle vicinanze del luogo dell’agguato e di non essere
riuscito a descrivere la direzione del proiettile che lo attingeva. Sottolinea, infine, il
ricorrente, come prima della semilibertà abbia beneficiato di una serie di permessi premio
e come il suo percorso di rieducazione sia stato assolutamente positivo da culminare con la
proposta del Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di Foggia e con il parere
positivo del GOT per l’affidamento in prova, misura alternativa più ampia di quella poi
concessa. E come, quindi, l’ordinanza di revoca confligga con la finalità rieducativa della
pena di cui all’art. 27 Cost..
Per tutti questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
2. Va preliminarmente osservato che assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca
del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed

la gravità di detto episodio anche per il pericolo derivante per la pubblica incolumità ed il


oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il
condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo
comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo
dell’esperimento (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010 – dep. 12/08/2010, Farouq, Rv.
248357: nella specie, erano state valorizzate, a fondamento della revoca, le reiterate
frequentazioni di soggetti coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, che documentavano
l’uso strumentale delle prescrizioni dei benefici premiali). Il che significa che il tribunale di
sorveglianza, quando revoca una misura alternativa alla detenzione, è tenuto a valutare (e

volontà di allontanamento dalle finalità proprie della misura stessa (Sez. 1, n. 46583 del
06/10/2016).
3. Nel caso oggetto di attenzione risulta intervenuta la revoca della misura alternativa
della semilibertà in base alla circostanza della pendenza di un procedimento penale in cui il
beneficiato riveste la qualità di parte lesa e senza che siano emerse responsabilità di questi
o collegamenti dello stesso con settori di criminalità, ma solo un suo comportamento
“elusivo e neghittoso”. Orbene, del tutto assertive sono le valutazioni compiute
nell’ordinanza impugnata sul comportamento contestato al Dazzeo, senza riferimento ad
eventuali approfondimenti sul punto. Inoltre, non si fa alcuna menzione del percorso
rieducativo già intrapreso e dell’incidenza del comportamento posto in essere su detto
percorso e sul rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.
4. I vizi motivazionali evidenziati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata
ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame alla luce delle
considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Bari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

spiegare) le ragioni per le quali la violazione commessa deve ritenersi indicativa di una

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