Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17216 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17216 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTORINA CHRISTIAN nato il 31/07/1983 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 31/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 27/01/17 la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile,
in quanto tardivo, l’appello proposto da Castorina Christian avverso la sentenza del Tribunale
di Genova in data 02/07/2014 e disponeva il passaggio in giudicato di detta sentenza. Avverso
tale ordinanza la difesa di Castorina proponeva ricorso per cassazione, formulando
successivamente richiesta di sospensione dell’esecuzione della medesima, che presentava alla

esecuzione e ne disponeva la trasmissione al Tribunale di Genova, quale giudice
dell’esecuzione, il quale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la
richiesta, non avendo, “all’evidenza, il potere di sospendere ordinanze emesse da altro giudice
e soggette ad impugnazione” e rilevando come “il ricorso sia stato effettuato al di fuori delle
condizioni di legge” e come peraltro la sentenza del 02/07/2014 non sia “allo stato, passata in
giudicato”.
2. Avverso l’ ordinanza in ultimo menzionata propone ricorso per cassazione Castorina
Christian, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento agli artt. 28, 127, comma 8 cod. proc. pen. ed invocando la nullità dell’ordinanza
per incompetenza funzionale del giudice che l’ha emessa. Il difensore evidenzia : – che l’art.
127, comma 8, cod. proc. pen. attribuisce il potere di sospendere l’esecutività di un’ordinanza
al giudice che l’ha emessa; – che, quindi, il Castorina, in conformità a tale disposto normativo,
proponeva la sua richiesta di sospensione alla Corte di appello quale giudice funzionalmente
competente; – che, pertanto, il Tribunale di Genova al quale dalla Corte d’appello di Genova
veniva trasmessa la richiesta, invece di dichiarare inammissibile l’istanza, avrebbe dovuto
sollevare conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’ art. 28 cod. proc. pen.; – che, anche a
volere ritenere corretta l’affermazione del tutto opinabile dello stesso Tribunale, secondo cui,
non sarebbe passata in giudicato la sentenza pronunciata dal medesimo, detto Tribunale
avrebbe dovuto comunque declinare la propria competenza come giudice dell’esecuzione e
restituire gli atti alla Corte di appello in quanto giudice della cognizione procedente o sollevare
conflitto, non certo dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. Insiste, quindi, per l’annullamento
dell’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Genova.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.
Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36084 del
24/06/2005 – dep. 06/10/2005, Fragomeli, Rv. 231807, l’art. 670 cod. proc. pen., relativo alle
questioni sul titolo esecutivo, consente di definire le competenze del giudice dell’esecuzione e
di quello dell’impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni. Detto articolo, al
comma secondo, prevede che quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice
dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al
giudice di cognizione competente; e che comunque la decisione del giudice dell’esecuzione non

suddetta Corte di appello. Detta autorità giudiziaria qualificava tale richiesta come incidente di

pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia stata già sospesa.
Nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell’esecuzione di una richiesta diretta
all’accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo e dell’atto di impugnazione o
di opposizione, il legislatore, proprio per evitare sovrapposizioni di decisioni, direttamente o
indirettamente, sullo stesso oggetto, attribuisce la competenza su entrambi i procedimenti al
giudice dell’impugnazione ( il giudice dell’esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice
dell’impugnazione competente e può adottare soltanto provvedimenti interinali urgenti

de

– e quindi l’attribuzione della competenza anche per l’incidente di esecuzione al giudice
dell’impugnazione – si applica, altresì, all’ipotesi in cui l’impugnazione o l’opposizione sia stata
in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice di cognizione competente, ovvero
venga proposta davanti a quest’ultimo dopo la presentazione dell’incidente di esecuzione, ma
prima della decisione, trattandosi di un’identica situazione di potenziale conflitto.
Orbene, nel caso in esame, a fronte della qualificazione, da parte della Corte di appello di
Genova, della richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità dell’appello, come incidente di esecuzione, il Tribunale o doveva accreditare
tale qualificazione ereasmetteTe, alla luce del disposto normativo sopra menzionato, gli atti
alla Cassazione, o doveva dichiararsi incompetente a provvedere su detta richiesta, ritenendo
funzionalmente competente, ai sensi dell’art.127, comma 8 cod. proc. pen., la Corte di appello
di Génova che aveva emesso l’ordinanza camerale di inammissibilità, ma non poteva senza
dubbio dichiarare l’inammissibilità della richiesta.
Consegue da quanto sopra l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

libertate ). Come specificato dalla summenzionata pronuncia delle Sezioni Unite, tale disciplina

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