Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17215 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17215 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sollazzi Antimo, nato a Venafro il 5/09/1969;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Campobasso in data 6/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 6/04/2017, la Corte di appello di
Campobasso, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile
l’incidente di esecuzione proposto da Antimo Sollazzi in relazione alla condanna
inflittagli dalla stessa corte territoriale con sentenza in data 11/06/2015, con
riferimento alla quale l’istante aveva prospettato l’applicazione di una pena
illegale. Ciò in quanto, nel corso del giudizio di cognizione, gli sarebbe stata
applicata la recidiva reiterata specifica, ritenuta equivalente, in sede di giudizio
di comparazione ex art. 69 cod. pen., alle attenuanti generiche. Valutazione
questa che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stata manifestamente errata,
atteso che la precedente condanna su cui era stata fondata la contestazione della
recidiva, avrebbe riguardato un reato già estinto, all’epoca della contestazione, ai
sensi dell’art. 445 cod. proc. pen..

Data Udienza: 15/01/2018

A giudizio del giudice dell’esecuzione, tuttavia, la questione atteneva ad un
profilo di merito già affrontato in sede di cognizione, come tale non più
suscettibile di censura una volta formatosi il giudicato sulla relativa pronuncia.
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto personalmente ricorso per
cassazione lo stesso Sollazzi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
penale ex art. 606, comma 1, lett. lett. b), cod. proc. pen.. In particolare, il

cognizione avrebbe in concreto determinato l’applicazione di una pena illegale, in
violazione dei principi stabiliti dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 7 CEDU, i
quali escludono la possibilità di infliggere una pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato è stato commesso; sicché, in una ipotesi siffatta,
sarebbe possibile adire il giudice dell’esecuzione per ottenere l’annullamento
della pronuncia viziata.
3. In data 12/12/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta, con la quale ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. Secondo l’Ufficio requirente,
infatti, in caso di applicazione di una pena illegale, per errore nella
determinazione o nel calcolo di essa e sempre che la sua determinazione sia
frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale,
potrebbe addivenirsi alla rettifica o alla correzione da parte del giudice
dell’esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 25, comma 2, Cost. e
nell’art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d’infliggere una pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (Sez. 1, n. 14677

del 20/01/2014, dep. 28/03/2014, Medulla, Rv. 259733). La Corte di appello di
Campobasso avrebbe, dunque, errato nel ritenere di non poter accedere ad
alcuna valutazione sulla richiesta formulata dal ricorrente, laddove la questione,
ove fondata, determinerebbe l’illegalità della pena, con la conseguente
possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di pronunciarsi nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. In premessa, va ribadito, in questa sede, quanto ripetutamente affermato
da questa Corte in ordine alla possibilità di adire il giudice dell’esecuzione al fine
di far rilevare l’illegalità della pena inflitta all’esito del giudizio di cognizione; ciò
in quanto il principio di legalità della pena, enunciato dall’art. 1 cod. pen. ed
implicitamente dall’art. 25, comma 3, Cost., informa di sé tutto il sistema penale
e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale
sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non
2

ricorrente sostiene che l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice della

trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più
soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da
una pretesa punitiva dello Stato.
Nondimeno, la possibilità per il giudice dell’esecuzione di intervenire in
rettifica della pena inflitta nella fase della cognizione è stata circoscritta ai casi in
cui la sanzione inflitta non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando,
per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti
errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata – salvo che sia frutto
di errore macroscopico – trattandosi, in questo caso, di errore censurabile solo

attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 47766
del 26/06/2015, dep. 3/12/2015, Butera e altro, Rv. 265108; Sez. U, n.
6240/2015 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327).
Secondo tale impostazione, la condanna a pena illegittima può essere sì
rettificata in sede esecutiva, ma soltanto nel caso in cui sia configurabile
un’ipotesi di assoluta abnormità della sanzione; ovvero quando la pena sia frutto
di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur
discutibile, valutazione; o, ancora, la sanzione sia oggetto di palese errore di
calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità.
Peraltro, le Sezioni Unite hanno anche affermato che il giudice dell’esecuzione
non possa essere legittimamente adito quando l’incidente sia diretto a sollecitare
una rimodulazione della pena, la quale comporti una rivalutazione complessiva
dei parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, la quale è,
all’evidenza, del tutto eccentrica rispetto all’ambito di intervento del giudice
dell’esecuzione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie, invero, ove il
giudice dell’esecuzione intervenisse ad affermare la illegalità dell’applicazione
della recidiva e, per l’effetto, essa dovesse essere eliminata, non per questo
sarebbe possibile addivenire alla concreta determinazione della pena e,
segnatamente, determinarne la misura della concreta riduzione per effetto
dell’applicazione delle attenuanti generiche; operazione, quest’ultima, che in
quanto avente una chiara natura valutativa, deve ritenersi preclusa, per le
ragioni già evidenziate, al giudice dell’esecuzione.
Dunque, una simile rimodulazione della pena, lungi dal porsi come nuova
attività commisurativa matematicamente scontata, rispetto al trattamento
sanzionatorio illegale applicato dal giudice della cognizione, si porrebbe quale
nuovo giudizio sulla pena, del tutto eccentrico rispetto all’ambito’ entro il quale
può trovare spazio l’intervento del giudice della esecuzione.
3.1. Sotto altro profilo, deve escludersi che, nel caso che occupa, il giudice
dell’esecuzione possa, comunque, dichiarare la prescrizione.

3

3)-J

Il riconoscimento di un siffatto potere, tradizionalmente escluso, ha
recentemente trovato, nella giurisprudenza di questa Corte, significative
aperture, essendo stato affermato che il giudice dell’esecuzione, adito per la
rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, può dichiarare l’estinzione per
prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, riqualificato
come contravvenzione ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la
prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi

Giordano, Rv. 271301).
E tuttavia, la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di dichiarare la
prescrizione (e in generale di pronunciarsi su questioni che attengono,
ordinariamente, alla fase di cognizione), incontra il limite costituito dal
pronunciamento del giudice di cognizione, nel senso che il giudice dell’esecuzione
non può in alcun modo affermare ciò che le sentenze di condanna abbiano
motivatamente escluso.
Nel caso che occupa, il giudice della cognizione aveva affermato che la
prescrizione fosse stata sospesa, nel corso del procedimento, per quattro anni e
sei mesi.
Pertanto, quand’anche il giudice dell’esecuzione avesse escluso la recidiva, il
reato de quo non si sarebbe comunque prescritto, come invece richiesto
specificamente dall’odierno istante, considerato che all’ordinario termine di
prescrizione previsto ai sensi dell’art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge
n. 251 del 2005, pari a dieci anni decorrenti dalla data di commissione del reato
(accertato il 26/05/2003), sarebbe stato necessario aggiungere il citato periodo
di sospensione, collocando il termine finale di prescrizione al 26/11/2017 e,
quindi, ben dopo la pronuncia della sentenza di questa Corte in data 8/06/2016,
che aveva decretato il passaggio in giudicato della condanna inflitta nel merito.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere,
dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 15/01/2018

Il Consi1 liere estensore

Il Presidente

i rapporti ormai esauriti (Sez. 3, n. 38691 del 11/07/2017, dep. 3/08/2017,

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