Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17214 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17214 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Silvestre Salvatore, nato a Cardito il 17/08/1969,
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 8/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 8/02/2017, la Corte di appello di Napoli
aveva dichiarato non luogo a provvedere in relazione all’istanza proposta da
Salvatore Silvestre ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.. Secondo il giudice
dell’esecuzione, infatti, la richiesta di incidente di esecuzione doveva, in realtà,
ritenersi rivolta alla rideterminazione della pena complessiva di cui al
provvedimento di cumulo emesso in data 16/10/2015, attesa la riduzione della
pena operata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, in relazione alla sentenza del
26/11/2013, conseguentemente alla pronuncia della sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale.

Data Udienza: 15/01/2018

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
personalmente lo stesso Silvestre, il quale ha formulato riserva di proposizione
dei motivi ad opera del difensore fiduciario.
3. In data 27/12/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

alcuna specifica censura, avendo l’imputato formulato riserva di proposizione dei
motivi ad opera del difensore fiduciario; motivi in realtà mai presentati.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
Infatti, va ribadito il principio secondo il quale, l’art. 616 cod. proc. pen. non
prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma
3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
26255 del 17/06/2015, dep. 22/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921).
3. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedi-1~14o e della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15/01/2018

Il Cons .11-re estensore

Il Presidente

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l’impugnazione non ha formulato

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