Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17213 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17213 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza sollevato dalla
Corte d’Appello di Roma,
nei confronti del Tribunale di Tivoli in composizione monocratica,
nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di restituzione nel termine

ex

art. 175 cod. proc. pen. presentata da
Cerchietti Francesco, nato a Roma il 3/06/1969;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il riconoscimento della competenza
del Tribunale di Tivoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/05/2014, il Tribunale di Tivoli in composizione
monocratica aveva condannato Francesco Cerchietti alla pena di quattro mesi di
reclusione e di 400,00 euro di multa, inflitta per il delitto di ricettazione di cui
all’art. 648, commi 1 e 2, cod. pen..
2. Avverso il predetto provvedimento lo stesso Cerchietti, a mezzo del
difensore fiduciario, in data 3/03/2017 aveva depositato presso il Tribunale di
Tivoli l’istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell’impugnazione
ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo di aver avuto conoscenza del
provvedimento di condanna emesso a suo carico e del relativo procedimento
solamente con la notifica del provvedimento di esecuzione.

Data Udienza: 15/01/2018

3. Con provvedimento del 10/03/2017, il Tribunale di Tivoli si era dichiarato
funzionalmente incompetente, individuando, al contempo, la Corte d’Appello di
Roma quale organo competente a provvedere in ordine alla suddetta richiesta, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen..
4. Tuttavia, la Corte d’Appello con nota del 13/04/2017, ritenendo che
l’istante avesse inteso sollevare una questione sul titolo esecutivo, dichiarò la
propria incompetenza, invitando il Tribunale a provvedere ai sensi dell’art. 670,
comma 3, cod. proc. pen.. In particolare, nella suddetta nota, la Corte

l’istante aveva chiarito che la sentenza di condanna era stata pronunciata
nell’ambito di un processo non equo, svoltosi Mia sua insaputa, ovvero senza la
verifica della sua effettiva conoscenza, nel corso del quale egli aveva subito un
diniego di giustizia,

essendogli stato impedito l’esercizio delle facoltà che

discendono da un’effettiva partecipazione all’udienza. Pertanto, la Corte di
appello dichiarò la propria incompetenza a provvedere, sul presupposto che il
titolo esecutivo si fosse formato in modo illegittimo, ovvero in una situazione di
carenza di conoscenza legale del processo da parte dell’imputato, derivante da
un difetto genetico dello stesso rapporto processuale.
5. Avverso la suddetta nota il Tribunale di Tivoli, con provvedimento emesso
in data 29/05/2017, dispose il non luogo a provvedere e la trasmissione degli
atti alla Corte d’Appello per le valutazioni di competenza, sul presupposto di aver
esaurito la propria potestas iudicandi sulla richiesta di restituzione del termine
per impugnare mediante l’ordinanza del 10 marzo di cui sopra.
6. Successivamente, la Corte d’Appello, con ordinanza n. 474 emessa in data
16/06/2017, dichiarò nuovamente la propria incompetenza a provvedere,
sollevando, altresì, conflitto negativo di competenza dinnanzí a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del
tribunale di Tivoli in funzione di giudice dell’esecuzione.
2. Secondo quanto riportato nell’ordinanza della Corte di appello di Roma che
ha sollevato il conflitto di competenza, l’istanza formulata da Francesco
Cerchietti al giudice dell’esecuzione era stata motivata con il fatto che costui
avesse prospettato di avere avuto conoscenza del richiamato procedimento
penale e della relativa condanna soltanto con la notifica del provvedimento di
esecuzione.
Ora, da un punto di vista funzionale, la questione con cui si deduca la non
esecutività di un provvedimento decisorio definitivo, questione che l’art. 670 cod.
proc. pen. riconduce appunto al “titolo esecutivo”, si distingue nettamente dalla
richiesta di restituzione in termini, che inerisce alla perenzione di un termine,

2

territoriale diede atto che, nel corpo della richiesta di restituzione nel termine,

previsto a pena di decadenza, che si assume non sia stato osservato per caso
fortuito o per forza maggiore. Mentre la prima, infatti, presuppone la
prospettazione di patologie procedimentali afferenti al titolo

(id est alla

decisione), la seconda, viceversa, presuppone la regolarità e la valida formazione
del titolo esecutivo (Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, dep. 11/12/2013, Laci,
Rv. 258389).
Nondimeno, può accadere che – come nel caso qui in esame – la richiesta di
restituzione in termini presupponga, logicamente, quella di verifica della validità

In tale caso, dal momento che il sindacato sulla valida formazione del titolo
esecutivo non può che esercitarsi attraverso il pregiudiziale strumento
dell’incidente di esecuzione, disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.,
ecco che, in base all’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., deve essere lo stesso
giudice dell’esecuzione, una volta esperito l’accertamento sulla regolarità del
titolo esecutivo, a decidere sulla concessione o meno della restituzione nei
termini processuali ex art. 175 cod. proc. pen.. In altre parole, il giudice
dell’esecuzione, investito sia da incidente volto ad ottenere la declaratoria di non
esecutività di una sentenza ex art. 670, comma 1 cod. proc. pen., sia da
richiesta di reintegrazione nel termine per impugnare, dovrà decidere su
quest’ultima istanza soltanto ove non debba dichiarare la non esecutività del
provvedimento decisorio contestato. Mentre, nel caso contrario, l’interesse alla
restituzione in termini rimarrà assorbito nella declaratoria di non esecutività,
necessariamente implicante la nuova decorrenza del termine per impugnare
(Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, dep. 01/09/2016, Kadric, Rv. 268251).
3. Nel caso in esame, il Tribunale di Tivoli ha limitato l’apprezzamento della
istanza di Cerchietti alla sola parte relativa all’invocata restituzione nel termine
per proporre impugnazione avverso la decisione di merito, non prendendo in
esame l’assorbente pregiudiziale contestazione dello stesso titolo esecutivo
implicitamente configurata dall’istanza, allorché rivolgendosi al giudice
dell’esecuzione lo stesso Cerchietti ha sostanzialmente dedotto la non esecutività
del titolo. Viceversa, la Corte remittente ha correttamente ritenuto che il
condannato avesse posto in dubbio la regolare formazione del titolo esecutivo,
riconducibile ad un difetto genetico del rapporto processuale.
4. Da quanto esposto discende che, dovendo l’istanza avanzata nell’interesse
di Francesco Cerchietti essere qualificata come istanza propositiva di un
incidente di esecuzione, con subordinata ed eventuale richiesta di restituzione
nel termine di impugnazione, i relativi atti vanno conseguentemente rimessi al
Tribunale di Tivoli, quale giudice dell’esecuzione, per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen..

3

del titolo esecutivo.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 15/01/2018

Il Presidente

Il Consiglie e es ensore

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