Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17211 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17211 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
nel procedimento nei confronti di
Palmieri Enza, nata a Napoli il 20/05/1966,
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Napoli in data z2– c’ %017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 25/04/2017, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva provveduto, nei confronti di Enza
Palrnieri, alla rideterminazione della pena alla stessa inflitta, in applicazione della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo, con un
unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione

ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la

inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ex art. 606,

Data Udienza: 15/01/2018

comma 1, lett. lett. b), cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente lamenta che
siano state violate le regole sulla competenza dettate dall’art. 665 cod. proc.
pen., atteso che il provvedimento diventato irrevocabile per ultimo nei confronti
della richiedente, identificato nella sentenza in data 29/09/2011, era stato
emesso dalla Corte di appello di Napoli.
3. In data 26/11/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

l’avv. Maria Caprio, nell’interesse di Enza Palmieri, ha dedotto la lesione dei
diritti di difesa dell’imputata, non avendo ella una integrale conoscenza del fatto
addebitatole, nonché la genericità del ricorso, essendo stata omessa la riforma
sostanziale apportata dalla sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo quanto stabilito dall’art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc.
pen., “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo”. Dunque, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti
dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la
condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un
unico e diverso titolo esecutivo (ex plurimis Sez. 1, n. 33923 del 7/07/2015,
dep. 3/08/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679).
Inoltre, la disposizione in questione introduce un criterio di determinazione
della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un
parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna
distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo
esecutivo o la totalità di essi (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, dep.
16/12/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459).
3. Secondo quanto si ricava dal certificato del casellario giudiziale, tra i titoli
eseguibili nei confronti di Enza Palmieri, mentre la sentenza pronunciata in data
5/11/2007 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli è
divenuta irrevocabile il 18/12/2009, la sentenza pronunciata dalla Corte di
appello di Napoli in data 29/09/2011 è, invece, passata in giudicato il
18/02/2013 e, dunque, è divenuta irrevocabile per ultima.
Nessun ostacolo può, peraltro, derivare, rispetto a tale soluzione, dal fatto
che la Corte di appello di Napoli abbia confermato, nei confronti di Enza Palmieri,
la decisione di primo grado, atteso che, con la medesima pronuncia, numerosi
imputati erano stati assolti.

2

4. Con memoria in data 27/12/2017, pervenuta in Cancelleria il 3/01/2018,

Va, infatti, ribadito che nei procedimenti con pluralità di imputati, la
competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in
forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i
quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche
rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando
la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa
dall’istante (Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, dep. 12/03/2015, P.G. in proc.
Cuneo, Rv. 262987).

competenza in fase esecutiva avrebbe dovuto essere radicata in capo alla Corte
di appello di Napoli.
4. Alla luce delle osservazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve procedersi alla trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15/01/2018

Il Consi liere e

Il Presidente

Ne consegue, alla stregua della richiamata cornice di principio, che la

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