Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1721 del 24/09/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1721 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

VOLPI Riccardo, n. a Parma il 21.3.1952
contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 4.3.2011;
– letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale P.
Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– udito il difensore dell’imputato, avv. M Bonati, che ha concluso per l’annullamento della sentenza
impugnata,

Ritenuto in fatto

1. Riccardo Volpi – medico dipendente dell’Università degli Studi di
Parma, in servizio presso il dipartimento di medicina dell’Ospedale
Maggiore di Parma, autorizzato dall’Azienda ospedaliera allo
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria in regime
ambulatoriale – è stato condannato (con le circostanze attenuanti
generiche e quella del fatto di particolare tenuità) alla pena di otto
mesi di reclusione dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Parma, a conclusione dì rito abbreviato, per il delitto di peculato, per

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Data Udienza: 24/09/2012

2. Contro la SemTeffiza, della Corte d’appello che ha confermato la
predetta decisione, ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo
difensore, e deduce:
a)ex art. 606.1 lett. c) c.p.p., inosservanza dell’art. 521.2 c.p.p. per
mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di
condanna;
b)ex art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione dell’art. 314
c.p. e mancanza di motivazione in ordine all’irrilevanza delle modalità
di apprensione del denaro dato in pagamento dai pazienti;
c) ex art. 606.1 lett. b) c.p.p. per mancata esclusione della parte civile
costituita.
Considerato in diritto

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il
ricorso va rigettato per infondatezza.
2. Con riferimento al primo motivo, deve premettersi che l’imputato
fu tratto a giudizio per rispondere del delitto di truffa aggravata (art.
640, comma secondo, e 61 nn. 9 e 11 c.p.); in fase di discussione
dibattimentale, il P.M. aveva richiesto la condanna del Volpi per il
delitto di peculato, previa riqualificazione del fatto contestato con
l’originaria imputazione.
Aderendo a tale richiesta, il Tribunale prima e la Corte territoriale
poi, nel rigettare l’appello del Volpi, hanno ritenuto che nel fatto
contestato all’imputato debba ravvisarsi la fattispecie di cui all’art.
314, comma primo, cod. pen.
In effetti, il Collegio non rileva alcuna immutazione del fatto, bensì
“una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell’imputazione”, correttamente operata dal giudice in aderenza
all’espressa previsione dell’art. 521.1 c.p.p. ed in conformità alla
giurisprudenza di legittimità.
Erroneamente il ricorrente assume che l’originaria imputazione non
contenesse tutti gli elementi costitutivi del delitto di peculato e, in
particolare, che non facesse riferimento “né all’esistenza di un

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essersi appropriato di somme di danaro (€60 + 60) ricevute dai
pazienti Vittorio Zagaria e Giuseppe Gerbella quale compenso per una
visita medica effettuata nella struttura ospedaliera, omettendo di
versarle nella casse dell’Azienda come previsto dall’art. 87 d.P.R. n.
270 del 20 maggio 1987.

-

3. Risultano perciò senza fondamento sia la dedotta violazione
dell’art. 521 c.p.p, sia la denunciata inosservanza dell’art. 314 c.p., di
cui i giudici del merito hanno invece fatto puntuale applicazione,
rigettando i motivi d’appello con motivazione giuridicamente corretta
ed indenne sia da omissioni sia da vizi logici.
4. Inammissibile, ex art. 606.3 c.p.p., è la terza doglianza, non
essendo stata dedotta con i motivi d’appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 24 settembr e 2012

possesso in capo all’imputato né ad un’appropriazione di denaro che,
sebbene implicitamente, potesse sottendere il possesso dello stesso”.
La specifica menzione, nell’originario capo di imputazione, di avere
il medico riscosso personalmente dai pazienti i corrispettivi delle visite,
senza versare il dovuto nelle casse dell’Azienda ospedaliera,
contestava precisamente la condotta appropriativa accertata dai giudici
di merito, che – in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente
limitatamente all’attività di versamento delle somme destinate
all’azienda sanitaria e alle ragioni del pagamento effettuato costituisce il delitto di peculato, così come è sfat a ) ce, giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del
medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività
intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario
dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria
quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene
(Cass. n. 25255/2012, Rv. 253098, Minervini; Cass. n. 39695/2009,
Rv. 245003, Russo; Cass. n. 2969/2005, Rv. 231474, Moschi).
Né rileva, ai fini dell’integrazione del delitto, che l’indebita
percezione sia occasionale né che abbia procurato all’Azienda
ospedaliera un danno di particolare tenuità, circostanze che
correttamente sono state prese in considerazione dal giudice di primo
grado ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis
e 623-bis c.p. e della quantificazione della pena.

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