Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17209 del 11/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17209 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO ANTONINO nato il 04/11/1962 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 22/03/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 11/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento reso inaudita altera parte in data 8 – 14 settembre
2016 il Magistrato di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’istanza proposta
da Antonino Caruso, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., di riduzione della pena
detentiva residua per la violazione dell’art. 3 CEDU a causa di detenzione in
condizioni inumane e degradanti, ritenendo insussistenti le limitazioni dedotte.
1.1. Avverso tale provvedimento il Caruso aveva proposto reclamo innanzi al

2016, aveva qualificato il mezzo come opposizione trasmettendo gli atti al
Magistrato di sorveglianza per l’ulteriore corso.
1.2. Il Magistrato di sorveglianza, con l’ordinanza in epigrafe, resa il 22
marzo – 3 aprile 2017, decidendo in sede di opposizione, ha rigettato l’istanzareclamo proposta dal Caruso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Caruso chiedendone l’annullamento e deducendo con unico, articolato motivo la
carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla
violazione dell’art. 3 CEDU.
La giustificazione del rigetto fornita dal provvedimento impugnato, secondo
cui le condizioni di detenzione patite dal ricorrente non potevano essere ritenute
inumane e degradanti, nonostante fosse stato accertato che il Caruso era stato
ristretto in cella in cui lo spazio pro capite risultare inferiore al limite minimo di
3,00 mq, era risultata sostanzialmente apparente: l’accertamento della carenza
di superficie minima all’interno della cella determinava, infatti, una forte
presunzione di violazione della norma invocata, per superare la quale occorreva
l’evenienza specifici ed validi elementi compensativi dell’accertata carenza di
spazio. Il Magistrato di sorveglianza aveva richiamato genericamente la relazione
della Casa circondariale Pagliarelli e la nota della Casa di reclusione Ucciardone
giungendo a conclusioni illogiche. Invero tali relazioni non erano né
personalizzate, né specifiche, per cui sulla loro base il giudice di merito non
aveva fornito alcun dato, in rapporto alla lunga detenzione patita, idoneo a
supportare la conclusione negativa raggiunta, mentre in realtà il Caruso detenuto per 87 giorni (dal 4 settembre al 22 novembre 2009) all’Ucciardone e,
poi, fino alla sua liberazione avvenuta nel dicembre 2016, nella Casa
circondariale Pagliarelli – aveva vissuto in uno spazio insufficiente e in celle prive
di riscaldamento ed acqua calda, con bagni senza finestra, doccia e bidet, in
violazione dell’art. 6 legge n. 354 del 1975 e dell’art. 7 d.P.R. n. 230 del 2000.

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Tribunale di sorveglianza di Palermo che, con ordinanza del 10 – 11 novembre

Pertanto, secondo il ricorrente, il Magistrato di sorveglianza, pur sostenendo
di essersi ispirato alla sentenza Mursic contro Croazia della Corte EDU, non ne
aveva seguito le indicazioni e le conclusioni, comunque mancando di considerare
che i principi da osservare erano quelli dettati dalla sentenza Torreggiani contro
Italia della stessa Corte.

3: Con memoria depositata in data 11 ottobre 2017, il Ministero della
Giustizia, rappresentato

ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, ha

notificato presso gli uffici dell’Avvocatura stessa, domiciliataria

ex lege

dell’Amministrazione, in violazione dell’art. 11 r.d. n. 1611 del 1933.
Pertanto, il Ministero ha chiesto in primo luogo la nuova notificazione del
ricorso, riservando nuove conclusioni dopo il perfezionamento della suddetta
formalità, vinte le spese.

4. Il Procuratore generale ha prospettato la necessità di pervenire alla
qualificazione del ricorso come reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord.
pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per
quanto di competenza, segnalando che la previsione normativa prevedeva
specifico reclamo al innanzi al Tribunale di sorveglianza e precludeva
l’esperimento diretto del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione – ammissibile soltanto per violazione di legge a norma
dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. (aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b,
d. I. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 10 del 2014) determina il rilievo di ufficio dei vizi procedimentali che hanno minato sia la
prima fase, svoltasi ripetutamente innanzi al Magistrato di sorveglianza, sia la
fase intermedia svoltasi innanzi al Tribunale di sorveglianza.

2. In ordine logico è, tuttavia, da affrontare in primo luogo la questione
posta dall’Avvocatura dello Stato, la quale ha lamentato di non aver ricevuto, in
violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 r.d. n. 1611 del 1933, la
notificazione del ricorso presso il proprio ufficio ove il Ministero è domiciliato ex
lege ed ha chiesto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione.
Tale richiesta non può essere accolta. La presente controversia concerne la
riparazione o il ristoro economico previsti dall’art.

35-ter Ord. pen., norma

introdotta per rimediare alle disfunzioni stigmatizzate nella sentenza della Corte

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dedotto in via preliminare il rilievo che il ricorso in esame non risultava mai

EDU, nel caso Torreggiani, così da “introdurre procedure attivabili dai detenuti
per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in
contrasto con l’art. 3 della CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in
vigore, avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri
termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e, anche
nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e
concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un
indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina

204 del 2016, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 35-ter cit., come inserito dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 92
del 2014, conv. dalla legge n. 117 del 2014, nella parte in cui non prevede, nel
caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione
di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico
previsto dall’art. 35 ter, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo
comma, e, in relazione all’art. 3 CEDU, 117, primo comma, Cost.).
Questa controversia – anche se relativa all’esercizio di diritto indicato dalla
suddetta norma in senso definitorio come “risarcimento del danno” – è regolata
secondo il rito penale, dovendo d’altronde tenersi in primaria considerazione il
rilievo che la principale fra le modalità satisfattive previste dalla norma stessa è
costituito dalla riduzione della pena da espiare, il rimedio pecuniario essendo
consentito solo ove non sia possibile la detrazione di pena.
Inquadrata così la prospettiva, si deve rilevare ulteriormente che: 1) la
legge non prevede la notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura dello
Stato; 2) le esigenze di difesa dell’Amministrazione sono assicurate dall’avviso
dell’udienza e dalla possibilità di prendere visione degli atti, tanto più che il rito
penale vigente non annovera nel sistema delle impugnazioni la proponibilità del
ricorso per cassazione incidentale.
Diviene allora consequenziale concludere, anche in relazione ai ristretti
termini di impugnazione per l’attivazione del ricorso alla via giurisdizionale ed
alla peculiare condizione del soggetto ricorrente, nel senso dell’inapplicabilità
della norma invocata dall’Avvocatura che, per le caratteristiche del procedimento
testé richiamate, si tradurrebbe in un ostacolo per l’applicazione del rimedio
riparatorio-risarcitorio pregiudicando il conseguimento dell’obiettivo fissato dalla
legge (Sez. 1, n. 52034 del 05/10/2017, Alonge, n. m.).

3. Trascorrendo allo scrutinio delle questioni poste dall’impugnazione,
dall’esame degli atti, oltre che dello stesso decreto dal Magistrato di sorveglianza
in data 8 – 14 settembre 2016 impugnato – emesso ai sensi dell’art. 666, comma

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successivamente introdotta dal legislatore” (in tal senso Corte cost., sent., n.

2, cod. proc. pen., dopo avere acquisito informazioni dalle varie Direzioni
dell’Amministrazione penitenziaria – si evince che il Magistrato di sorveglianza ha
dichiarato, senza instaurare il contraddittorio, l’infondatezza dell’istanza(ZetJAD
3.1. Quel provvedimento è stato reso all’esito di procedimento

inaudita

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altera parte, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., norma – richiamata dall’art.
35-bis Ord. pen. e da applicarsi in modo integrale quanto alla prima fase del
procedimento (salva l’individuazione nella disciplina dell’art. 35-bis Ord. pen. del
rimedio impugnatorio all’esito del compimento rituale della detta fase) – al lume

delle condizioni di legge” ovvero “costituisce mera riproposizione di una richiesta
già rigettata, basata sui medesimi elementi”, il giudice o il presidente del
collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto
motivato. E’ stata quindi pronunciata de plano lad reiezione ildell’istanza a fronte di
una questione non delibata, né delibabile íctu ()culi, siccome relativa al merito
della pretesa riparatoria – risarcitoria fatta valere del Caruso.
Di conseguenza – non essendo l’oggetto della domanda e le problematiche
dalla stessa involte tali da dar luogo al procedimento de plano, perché, in questo
caso, non ricorreva prima facie nessuna delle due fattispecie tipizzate dalla
norma – era inibita la definizione del procedimento senza il previo contraddittorio
(Sez. 1, n. 50467 del 15/06/2017, De Martino, n. m.; Sez. 1, n. 876 del
16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015,
Mecikian, Rv. 265366).
3.2. Il Tribunale di sorveglianza, a fronte del reclamo proposto dal Caruso,
avrebbe dovuto – in applicazione dell’art. 666, comma 2, ultima parte, cod. proc.
pen., in relazione al disposto dell’art. 568 cod. proc. pen. – qualificare
l’impugnazione avverso il provvedimento emesso irritualmente de plano quale
ricorso per cassazione.
Invece – optando per un’applicazione del rito di cui all’art. 676, 667, comma
4, e 666 cod. proc. pen., che ha obliterato il procedimento regolato dall’art. 35bis Ord. pen. – ha emesso il provvedimento del 10 – 11 novembre 2016 che ha
esorbitato dall’ordinaria dialettica procedimentale dichiarando non luogo a
provvedere, qualificando, all’opposto, il reclamo come opposizione e disponendo
che a provvedere fosse nuovamente il Magistrato di sorveglianza.
3.3. A questo punto il Magistrato di sorveglianza, all’esito dello svolgimento
dell’anomala fase di opposizione irritualmente prescritta dal Tribunale di
sorveglianza, ha emesso il nuovo provvedimento del 22 marzo – 3 aprile 2017
che ha replicato il primo rigetto, respingendo l’opposizione.

4. Posto ciò, il Collegio ritiene che – dopo l’emissione del primo

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della quale soltanto se la richiesta appare “manifestamente infondata per difetto

provvedimento, del tutto invalido perché emesso inaudita altera parte al di fuori
dei casi previsti dalla legge – l’omessa rilevazione anche ufficiosa della
corrispondente nullità e, viceversa, l’imbocco dell’anomala procedura di
conversione del reclamo in opposizione abbiano dato luogo ad altrettanti
provvedimenti, quello del Tribunale di sorveglianza ed il secondo del Magistrato
di sorveglianza, a loro volta viziati, in quanto emessi nell’ambito di un
procedimento non previsto dall’ordinamento e, quindi da caducarsi
necessariamente, al pari del primo.

provvedimento in data 8 – 14 settembre 2016 – contempli lo svolgimento ex

novo del rito in contraddittorio innanzi al Magistrato di sorveglianza e, poi, in
ipotesi di reclamo, l’ulteriore fase di merito prevista dall’art.

35-bis, in relazione

all’art. 35-ter, Ord. pen. innanzi al Tribunale di sorveglianza.

5. Va, in definitiva, annullata senza rinvio l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Palermo del 22 marzo – 3 aprile 2017, direttamente impugnata.
Deve essere parimenti annullata senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Palermo in data 10-11 novembre 2016.
Va, infine, annullato il primo provvedimento, quello reso dal Magistrato di
sorveglianza di Palermo in data 8 14 settembre 2016, con rinvio allo stesso
Magistrato di sorveglianza affinché dia luogo allo svolgimento del nuovo giudizio
applicando la disciplina processuale stabilita dall’art. 35-bis, in relazione all’art.
35-ter, Ord. pen., con l’istituzione del contraddittorio prescritta dalla norma,
anche con l’espresso richiamo agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Palermo in data 10/11/2016 n. 2016/4738 SIUS e annulla il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Palermo in data 08/09/2016 n.
2016/1722 SIUS, con rinvio a detto Magistrato di sorveglianza per nuovo
giudizio.
Così deciso in data 11 dicembre 2017

E’, infatti, ineludibile l’esigenza che il giusto procedimento – annullato il

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