Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17208 del 11/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17208 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONFORTE GIOVANNI nato il 17/01/1968 a REGGIO CALABRIA

avverso il decreto del 18/04/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sCI:e le conclusioni del PG
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Data Udienza: 11/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 18 – 21 aprile 2017, il
Magistrato di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanzareclamo proposta con atto pervenuto il 22 gennaio 2016 da Giovanni Bonforte,
detenuto nella Casa circondariale di Oristano, avente ad oggetto la riparazione
ex art. 35-ter Ord. pen. per detenzione sofferta in violazione dell’art. 3 C.E.D.U.,
fra novembre 1986 e settembre 1999 nel carcere di Reggio Calabria, fra gennaio

2014 all’Il maggio 2015 nel carcere di Sulmona, in cui egli era stato ristretto.
1.1. A base della determinazione assunta il Magistrato di sorveglianza ha
rilevato che analogo reclamo riferito allo stesso periodo di detenzione era stato
rigettato con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 17 maggio
2016, sicché la presenza del giudicato rendeva inammissibile l’istanza.
1.2. Avverso il decreto reso dal Magistrato di sorveglianza ha proposto
reclamo il Bonforte deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
In primo luogo, era da precisare che, al momento della proposizione
dell’istanza all’Ufficio di sorveglianza di Cagliari, era ancora pendente il
procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, sicché non poteva
conoscersi la relativa decisione, emessa successivamente. Inoltre, il Tribunale di
sorveglianza di L’Aquila non si era affatto occupato del periodo detentivo da lui
trascorso nel carcere di Reggio Calabria, per cui già solo tale punto avrebbe
imposto di non assumere il provvedimento di inammissibilità. Poi, alla prima
istanza egli nel corso del mese di dicembre 2016 aveva fatto pervenire all’Ufficio
di sorveglianza di Cagliari una secondo istanza circostanziata, con l’indicazione
tutti i periodi detentivi sofferti e con le caratteristiche ed i limiti delle rispettive
camere di pernottamento. Infine, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza
di L’Aquila non aveva tenuto conto dell’esigenza di decurtare la superficie dei
letti ed era stato fuorviato dalle informazioni ricevute dalla Casa di reclusione di
Carinola in ordine alla concreta conformazione delle celle e del bagno annesso.
1.3. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto
impugnato e trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Cagliari, in
quanto, al di là delle questioni non delibabili in sede di legittimità pure accennate
dal ricorrente con riferimento a quelle già oggetto dell’esame compiuto
nell’ordinanza del 17 maggio 2016 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila,
appariva fondata la doglianza relativa alla mancata considerazione nel
provvedimento impugnato dell’insussistenza di pronuncia alcuna da parte del
Tribunale dì sorveglianza di L’Aquila in merito alla detenzione patita dal Bonforte
nel carcere di Reggio Calabria, riguardando infatti il suddetto provvedimento del

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1993 e l’agosto 1994, per due distinti periodi, nel carcere di Palmi e dal 9 giugno

17 maggio 2016 la disamina della detenzione patita dal ricorrente in istituti
diversi da quello ora menzionato.

2. L’impugnazione è fondata nei sensi che seguono e va accolta.
2.1. Dall’esame degli atti (consentito, trattandosi di

error in procedendo)

oltre che dello stesso decreto impugnato – emesso ai sensi dell’art. 666, comma
2, cod. proc. pen., dopo avere acquisito il solo parere del P.m. – si evince che il
Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che l’istanza fosse identica ad istanza

inumane, in relazione al parametro di cui all’art. 3 C.E.D.U., poi esitata in
seconda fase dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
In effetti, dalla comparazione fra le istanze, emerge che (come ha sostenuto
il ricorrente) quella proposta successivamente al Magistrato di sorveglianza di
Cagliari presenta una diversità parziale di oggetto rispetto alla prima: l’istanza
proposta innanzi al Magistrato di sorveglianza di Cagliari, già quella originaria del
gennaio 2016, ha avuto ad oggetto periodi detentivi – non soltanto quello
relativo al carcere di Reggio Calabria, ma anche quelli relativi al biennio 19931994 nel carcere di Palmi ed al biennio 2014-2015 nel carcere di Sulmona – non
presi espressamente in considerazione, nemmeno per disattendere la relativa
domanda, dall’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dunque,
almeno per l’analisi effettuabile prima facie, fuori dal corrispondente thema
decidendum.
A cospetto di tale situazione, il provvedimento è stato reso all’esito di
procedimento inaudita altera parte, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,
norma a lume della quale soltanto se la richiesta appare “manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge” ovvero “costituisce mera
riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”, il
giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara
inammissibile con decreto motivato.
2.2. E’ da concludersi, quindi, che è stata pronunciata

de plano

l’inammissibilità dell’istanza a fronte di una questione non delibabile ictu °culi,
relativa anche alla proponibilità o meno di una nuova istanza ex art. 35-ter Ord.
pen., avente ad oggetto periodi di detenzione parzialmente diversi da quelli
oggetto della precedente istanza, definita con provvedimento negativo:
questione la cui soluzione giuridica non si appalesava di scontata evidenza, oltre
che necessitante di preliminari accertamenti di fatto e di corretta interpretazione
della disciplina che regola l’istituto.
Di conseguenza – non essendo l’oggetto della domanda e le problematiche
dalla stessa involte tali da dar luogo al procedimento de plano, perché, in questo

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precedente riguardante anch’essa la riparazione per detenzione in condizioni

caso, non ricorreva prima facie nessuna delle due fattispecie tipizzate dalla
norma, nemmeno la seconda, attesi i ricordati profili di diversità di oggetto,
impregiudicata la disamina a farsi nella verifica di merito – era inibita la
definizione del procedimento senza il previo contraddittorio (Sez. 1, n. 50467 del
15/06/2017, De Martino, n. m.; Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016,
Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, Rv. 265366).
2.3. Essendo stato, il decreto impugnato, emesso all’esito del – non
consentito nella specie – procedimento

de plano, si è determinata l’erronea

678 cod. proc. pen., e dell’art. 35-ter legge n. 354 del 1975.
Deve, pertanto, pronunciarsi l’annullamento del decreto stesso con rinvio al
Magistrato di sorveglianza di Cagliari per il nuovo esame del reclamo, da
effettuarsi,previa l’instaurazione del contraddittorio delle parti ex art.

35-bis

legge n. 354 del 1975 (e disciplina richiamata).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di
sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in data 11 dicembre 2017

applicazione dell’art. 35-bis legge n. 354 del 1975, in rapporto agli artt. 666 e

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