Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17207 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17207 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SIN) fr4,sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO nato il 19/11/1952 a MILANO

avverso l’ordinanza del 21/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 21 – 30 giugno 2016, il
Tribunale di sorveglianza di Brescia, decidendo in sede di rinvio, ha revocato
l’ordinanza n. 1499/2011 emessa dallo stesso Tribunale in data 11 ottobre 2011
con cui era stato concesso a Pietro Mauro Palau Giovannetti dell’affidamento in
prova al servizio sociale.
A ragione del provvedimento il Tribunale – premesso che con ordinanza del
15 gennaio 2013 aveva emesso il provvedimento di revoca dell’ordinanza con cui

il Palau Giovannetti era stato ammesso in prova al servizio sociale e che,
proposto dall’interessato ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con sentenza
del 6 maggio 2015, aveva annullato con rinvio il provvedimento per la genericità
del contenuto dell’avviso di convocazione per l’udienza del 15 gennaio 2013, di
trattazione della questione della revoca rinviando per rinnovare la relativa fase
verificando anche la ritualità della notificazione dell’ordinanza concessiva della
misura alternativa – ha argomentato nel senso che, controllata la ritualità della
notifica suddetta, avvenuta la rinnovazione della fase prescritta dalla sentenza
rescindente ed effettuate le valutazioni di propria competenza rispetto al
contegno serbato dal condannato, dalle stesse non poteva che conseguire la
revoca della precedente ordinanza dell’Il ottobre 2011.

2. Avverso il provvedimento suindicato ha proposto ricorso il difensore del
Palau Giovannetti chiedendone l’annullamento, previa sospensione della sua
esecuzione da parte del Tribunale di sorveglianza, e deducendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione di legge processuale, ex
artt. 157 e ss. cod. proc. pen., stante l’erronea individuazione del luogo di
domicilio eletto, che era quello di Corso di Porta Romana, n. 54, di Milano, e non
Via G. B. Vico, n. 1, di Milano: il primo domicilio, infatti, era quello che risultava
dall’istanza di sospensione del 7 ottobre 2011 e dalla memoria del 4 febbraio
2016, atti con cui era stato mutato l’originario luogo di domicilio, senza
possibilità di far valere inammissibili equipollenti.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione della legge
penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione al mancato esercizio degli ampi poteri discrezionali assegnati al
Tribunale ed alla mancata valutazione del comportamento in buona fede tenuto
dall’istante.
Il provvedimento di revoca, assunto in luogo di quello avente ad oggetto la
mera declaratoria di inefficacia del provvedimento ammissivo, aveva un
contenuto ampiamente discrezionale e doveva, caso per caso, verificare la

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(

gravità oggettiva e soggettiva del comportamento dell’affidato. Tale potere non
era stato esercitato dal Tribunale che invece aveva applicato in via automatica
l’istituto della revoca – da distinguersi da quello della mera inefficacia – senza
che tuttavia ne sussistessero i presupposti: infatti, come emergeva dai fax del 12
agosto 2011 e del 10 ottobre 2011, il Palau Giovanetti si era messo a
disposizione degli assistenti sociali ancor prima dell’emissione del provvedimento
di affidamento; e il Tribunale di sorveglianza nella stessa ordinanza con cui
aveva concesso l’affidamento aveva dato atto dell’assenza di profili di

ragione di fatto e di diritto per revocare l’affidamento, senza peraltro attendere
la definizione dei ricorsi per incidente di esecuzione, aventi carattere
pregiudiziale, e senza pronunciarsi sullo scomputo inerente alla pena residua, da
ritenersi estinta, pure richiesto; non avendo pronunciato l’inefficacia del
provvedimento concessivo, ma la revoca, il Tribunale avrebbe dovuto dunque
considerare come afflittivo il periodo nelle more trascorso, con correlativo
scomputo.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta erronea applicazione delle norme
sull’ordinamento penitenziario e violazione degli artt. 25 e 27 Cost.
Il Tribunale, pur essendo stata dedotta la questione, non aveva ritenuto la
pregiudizialità della decisione del giudice dell’esecuzione che doveva determinare
esattamente la pena stabilendo se sussistesse una pena residua da espiare,
anche per l’applicazione dell’istituto della continuazione, nonché per l’evenienza
del novum di cui alla legge n. 67 del 2014 e dei richiamati d.lgs. n. 7 e n. 8 del
2016, per l’applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen. che riguardava alcuni dei
reati oggetto di esecuzione; ancora, era stata dedotta l’applicazione dell’art. 172
cod. proc. pen. con estinzione della pena per decorso del tempo.
Ne derivava la nullità dell’ordinanza . per mancanza di motivazione su un
punto decisivo della controversia.
2.4. Con il quarto motivo è lamentata la mancata assunzione di prova
decisiva, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il Tribunale, sul punto, aveva omesso di ammettere l’esame della assistente
sociale Tiziana L’Erario, la quale aveva curato i rapporti con il Palau Giovannetti
nella prima fase ed avrebbe potuto riferire sul positivo esito di tale fase e sulla
disponibilità manifestata dall’istante a mettersi a disposizione dell’Ufficio e
adempiere le prescrizioni, ancor prima che venisse ammesso all’affidamento in
prova. Il provvedimento impugnato dimostrava che i giudici di merito erano
addivenuti immediatamente alla revoca dell’ordinanza ammissiva non dandogli
modo di dar seguito ai contatti tentati con la suddetta assistente sociale che gli
aveva fatto presente di non essere più titolare del caso e che l’Ufficio si sarebbe

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pericolosità sociale del condannato; sicché, nel caso in esame, mancava qualsiasi

messo in contatto con lui: cosa però non avvenuta.

3. Il Procuratore generale ha formulato parere nel senso del rigetto del
ricorso, osservando che: la notificazione dell’ordinanza con cui il Palau
Giovannetti era stato ammesso all’affidamento in prova era avvenuta nel
domicilio eletto, posto che l’indicazione data dal difensore nella memoria del 7
ottobre 2011 non poteva integrare nuova elezione di domicilio e revoca della
precedente elezione; inoltre l’avvenuta proposizione del ricorso per cassazione

ne aveva avuto piena conoscenza; non sussisteva carenza di motivazione circa la
ragione che aveva indotto il Tribunale a pronunciare la revoca, chiaramente
esposta nel provvedimento; le altre deduzioni circa il suo adempimento alle
prescrizioni non avevano pregio in quanto il punto centrale era la mancata
presentazione nel termine perentorio di dieci giorni; gli altri motivi erano
inammissibili, attenendo allo svolgimento di atti non di competenza del Tribunale
di sorveglianza o all’ammissione di prova irrilevante, dal momento che l’oggetto
di essa non smentiva la mancata presentazione dell’affidato nel termine stabilito
dalla legge e dall’ordinanza per il compimento dell’atto necessario per dar corso
alla prova.

4.

In data 22 maggio 2017 è stata depositata memoria di replica

nell’interesse del ricorrente con cui si confutano le argomentazioni svolte dal
Procuratore generale e si ripropongono ulteriormente illustrandole le doglianze
articolate nell’atto di impugnazione, nonché, previo corrispondente invito ad
astenersi, si chiede la sostituzione, nel presente procedimento, di determinati
magistrati della Corte di legittimità al fine della formazione del Collegio
giudicante e la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al Ministro della Giustizia e a diverse altre Autorità.

5. All’esito della verifica dell’attribuzione del procedimento secondo le regole
tabellari, in vista della camera di consiglio del 27 ottobre 2017, il ricorrente ha
prodotto in data 11 ottobre 2017 ulteriore memoria difensiva con cui i temi
dedotti con l’impugnazione vengono nuovamente analizzati, con la reiterazione
delle assunte conclusioni ed anche con la formulazione di sollecitazione di
svariati fra i magistrati della Sezione adita ad astenersi, in relazione alla
paventata appartenenza dei medesimi a centri di interesse di ogni tipo, nonché
con la richiesta di trasmissione degli atti alle sopra indicate Autorità.

6. La Corte di cassazione, Sez. 5, con provvedimento in data 27 ottobre

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da parte del Palau Giovannetti avverso quel provvedimento dimostrava che egli

2017, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal Palau Giovannetti tesa
all’ottenimento della sostituzione dei magistrati designati per la trattazione del
ricorso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va in primo luogo ribadito che l’istanza, reiteratamente formulata dal Palau
Giovannetti avente ad oggetto, previo invito ad astenersi, la sostituzione di

giudicante è stata dichiarata inammissibile con il provvedimento di pari data già
richiamato.
Si aggiunge che nessuno dei magistrati sollecitati dal ricorrente ad astenersi
– che non fossero stati già componenti del Collegio che aveva emesso la
sentenza rescindente (Sez. 1, n. 46964 del 6 maggio 2015) – ha inteso accedere
alla sollecitazione formulata dal ricorrente, non ricorrendo gli estremi
normativamente stabiliti per far sorgere l’obbligo di astensione.

2.

La Corte ritiene che il ricorso meriti di essere accolto limitatamente

all’esigenza di rettifica della natura del provvedimento che ha inciso sulla misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale accordato al Palau
Giovannetti con l’ordinanza dell’Il ottobre 2011, per il resto invece dovendo
respingersi le doglianze dedotte con l’impugnazione.

3. L’iter logico adottato dal Tribunale sorveglianza per raggiungere l’approdo
criticato dal ricorrente ha preso le mosse dal rilievo che l’annullamento aveva
determinato il rinvio affinché si controllasse che al destinatario della procedura
fosse destinata la notifica appropriata dell’atto di convocazione, previa verifica
della ritualità della notificazione dell’ordinanza in data 11 ottobre 2011 di
ammissione del Palau Giovannetti all’affidamento in prova (da effettuarsi come
stabilito dalla sentenza n. 836 del 2000 della stessa Corte). I giudici di merito
hanno, quindi, dato atto che si era proceduto a fissare nuova udienza indicando
nel relativo decreto la tipologia di ordinanza, la sua data di emissione e il suo
contenuto, così sanando l’originaria genericità dell’atto.
Quanto all’altro punto, essi hanno precisato che il Palau Giovannetti aveva
impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza dell’Il ottobre 2011 con cui
era stato ammesso all’affidamento in prova, ricorso dichiarato inammissibile,
sicché questa situazione di fatto già avrebbe reso non necessaria, in linea di
principio, alcuna altra verifica circa la notificazione allo stesso interessato
dell’ordinanza stessa, ma, in ogni caso, dall’esame degli atti relativi al fascicolo

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svariati magistrati della Prima Sezione Penale chiamati a comporre il Collegio

di affidamento in prova, emergeva che l’ordinanza era stata notificata al Palau
Giovannetti in data 3 novembre 2011, ex art. 157 cod. proc. pen., con consegna
dell’atto a persona diversa dal destinatario, con invio da parte dell’Ufficiale
giudiziario della comunicazione stabilita dall’art. 157, comma 3, cod. proc. pen.,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il cui esame attestava che la
comunicazione era stata ricevuta dal portiere dello stabile: su questa base il
Tribunale ha concluso che la notificazione si era perfezionata, secondo la
disciplina generale di cui all’art. 157 cod. proc. pen., nel rispetto delle indicazioni•

2000, la quale non aveva affatto prescritto la notificazione personale, ma
soltanto il rispetto, anche retroattivo, delle formalità di cui all’art. 37 d.P.R. n.
230 del 2000.
Assolti gli adempimenti prescritti, i giudici specializzati hanno preso atto che
il Palau Giovannetti non si era mai presentato all’UEPE di Milano, nonostante
fosse a conoscenza dell’ordinanza ammissiva all’affidamento ordinario, nonché
del tempo e del luogo dell’adempimento relativo alla sottoscrizione del verbale
delle prescrizioni, da avvenire entro dieci giorni dalla notifica in questione: da ciò
hanno tratto argomento per concludere che l’esito ineludibile del contegno
serbato dal condannato doveva conseguire la revoca della precedente ordinanza
dell’Il ottobre 2011.

4. A fronte di tale assetto giustificativo fornito dal Tribunale di sorveglianza,
il primo motivo di impugnazione – che inerisce all’erroneità e, quindi, invalidità
della notificazione dell’ora richiamata ordinanza dell’il ottobre 2011, con cui il
Palau Giovannetti era stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione
dell’affidamento in prova al servizio sociale – non svolge alcuna obiezione al dato
evidenziato in premessa dal provvedimento impugnata: è risultato, infatti, che
l’ordinanza in questione è stata già impugnata con ricorso per cassazione dal
Palau Giovannetti con ricorso personale che è stato dichiarato inammissibile con
la sentenza emessa da Sez. 1, n. 1810 del 05/12/2012, dep. 2013, dal cui
esame non si evince deduzione alcuna di difetti relativi alla notificazione in
esame.
Il ricorrente ha reputato sostanzialmente irrilevante tale argomento: epperò,
è innegabile che il Palau Giovannetti aveva proposto l’impugnativa con ricorso
personale avverso lo stesso atto giudiziario – consistente in un ampliamento
della sfera giuridica richiesto, sia pure a certe condizioni, dallo stesso
destinatario dell’atto – senza la formulazione di alcuna doglianza relativa
all’omessa notifica di essa allo stesso ricorrente; fatto processuale che implica la
compiuta conoscenza dell’atto da parte dello stesso soggetto.

6

ricevute con il riferimento alla precedente sentenza di legittimità n. 836 del

Diviene, dunque, esposta

ad abundantiam

l’argomentazione svolta dal

Tribunale lì dove ha fornito giustificazione anche relativamente al controllo
diretto delle modalità di notificazione dell’ordinanza dell’Il ottobre 2011 nei
sensi sopra riportati, accertando che la notificazione dell’atto al Palau Giovannetti
è stata perfezionata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., con consegna di esso a
persona diversa dal destinatario e con la conseguente effettuazione della
formalità aggiuntiva della raccomandata con avviso di ricevimento (prescritta
dall’art. 157, comma 3, cod. proc. pen.), ricevuta poi dal portiere dello stabile in

di notificazione, da Via G. B. Vico, 1, al Corso di Porta Romana, 54, di MiJano,
l’unico atto antecedente all’emissione dell’ordinanza dell’Il ottobre 2011, ossia
la memoria del 7 ottobre 2011, con riferimento ad atto avente l’apparente
contenuto di una denuncia-querela, non avesse determinato l’elezione da parte
dell’interessato del nuovo domicilio ai fini del procedimento.
Per il resto la verifica richiesta dalla sentenza rescindente con il richiamo
della precedente pronuncia (Sez 1, n. 836 del 06/10/2000, dep. 2001, La Pietra,
Rv. 218931) ha avuto riguardo (come l’esame della decisione richiamata
conferma) all’accertamento che il destinatario del provvedimento che aveva
disposto la misura alternativa, in libertà, avesse avuto, con la notifica dell’atto,
effettiva contezza dell’ordinanza di affidamento e della conseguente necessità di
recarsi presso il centro di servizio sociale entro il termine fissato dall’art. 97
d.P.R. n. 230 del 2000 per sottoscrivere il verbale contenente le prescrizioni.
Il conseguimento di tale effettiva contezza, per la ragione sopra indicata, è
stato adeguatamente dimostrato dal Tribunale, per cui la corrispondente
doglianza deve essere ritenuta infondata.

5. Va disatteso anche il terzo motivo, in quanto non può ritenersi sussistente
la pregiudizialità della decisione del giudice dell’esecuzione in ordine alla
fissazione dell’esatta pena da espiare, all’esito dell’applicazione dell’istituto della
continuazione, nonché valutata l’evenienza del novum di cui alla legge n. 67 del
2014 e dei richiamati d.lgs. n. 7 e n. 8 del 2016, per l’applicazione dell’art. 673
cod. proc. pen. in ordine ad alcuni dei reati in esecuzione.
Siffatte determinazioni del giudice dell’esecuzione lasciano del tutto
impregiudicato il procedimento innescato dalla domanda di ammissione
all’affidamento in prova, dal provvedimento di ammissione e dalle conseguenti
verifiche della condotta del condannato dopo tale ammissione.
E’ stato già chiarito, nel contraddittorio con il Palau Giovannetti (dalla già
richiamata sentenza di Sez. n. 1810 del 05/12/2012, dep. 2013) che, stante
l’assenza di una norma che stabilisca la natura pregiudicante delle decisioni del

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questione; ciò, sul presupposto implicito che, in ordine al mutamento del luogo

giudice dell’esecuzione sui procedimenti attivati dal condannato anche per la
fruizione di misura alternative dopo la formazione del giudicato, così che possa
imporsi al Tribunale di Sorveglianza di sospendere o differire lo scrutinio delle
istanze proposte dal condannato e dei profili consequenziali in attesa delle
decisioni stesse.
Occorre quindi ribadire che l’instaurazione di un procedimento esecutivo non
determina di per sé ‘effetto sospensivo sull’esecuzione in corso. E’ soltanto
previsto che, fermo l’effetto ordinariamente non sospensivo dello stesso ricorso

esecutivo, la sospensione (non del procedimento, ma) dell’esecutività del
provvedimento è consentita, ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. allo stesso
giudice che lo ha emesso, in ragione (considerata la relativa deroga al principio
di obbligatorietà dell’esecuzione delle pene inflitte) dell’avvenuta valutazione
della, almeno verosimile, fondatezza dell’impugnazione.
Deve, quindi, ribadirsi che rettamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso
la possibilità di sospendere il procedimento in esame fino alla definizione degli
incidenti di esecuzione relativi alla posizione del Palau Giovannetti, fermo
restando che, se e quando taluno di questi procedimenti si concluderà con una
decisione avente effetto modificativo della pena oggetto di espiazione da parte
del condannato, la giurisdizione di sorveglianza prenderà in considerazione tale
esito, in quanto i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza (ex art.
666, comma 2, in relazione all’art. 678 cod. proc. pen.) ineriscono ad una
decisione assunta sulla base di valutazioni effettuate allo stato degli atti, per cui
qualsivoglia mutamento dei presupposti di fatto o di diritto dà titolo
all’interessato di riproporre l’istanza sulla base della nuova situazione, senza che,
per il nuovo ambito, valgano le preclusioni derivanti dalla precedente decisione.

6. La congiunta analisi del secondo e del quarto motivo impone di rilevarne
la fondatezza ma con circoscritto riferimento alla qualificazione del
provvedimento emesso dal Tribunale, non risultando invece fondate le censure
inerenti alla mancata considerazione delle attività compiute dal condannato,
nello svolgimento dei contatti con

i Servizi sociali, al fine di dare concreta

attuazione all’ordinanza dell’Il ottobre 2011, che aveva disposto il suo
affidamento in prova.
6.1. Come ha constatato il Tribunale di sorveglianza, il Palau Giovannetti pur avendo avuto piena conoscenza dell’ordinanza sopra indicata, del tempo e
del luogo in cui avrebbe dovuto sottoscrivere il relativo verbale – non ha dato
seguito all’avviso di presentarsi, libero nella persona, nel termine di dieci giorni
al Centro di servizio sociale per la sottoscrizione del verbale previsto dal quinto

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per cassazione che venga proposto avverso l’ordinanza che ha definito l’incidente

comma dell’art. 47, Ord. pen., nel quale erano stabilite le prescrizioni che il
soggetto avrebbe dovuto seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale,
alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati
locali ed al lavoro.
Tale dato di fatto è restato, secondo l’analisi svolta dal Tribunale,
inoppugnato, non avendo dedotto il Palau Giovannetti la ragione per la quale non
abbia ritenuto di recarsi a sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle
prescrizioni connesse all’affidamento in prova: le ulteriori prove, anche di ordine

per dimostrare che prima di essere ammesso all’affidamento in prova egli già si
era messo a disposizione dichiarandosi disponibile a rispettare le prescrizioni sono state rettamente considerate ininfluenti dai giudici di sorveglianza, giacché
il condannato avrebbe dovuto dedurre e dimostrare le ragioni giustificative del
ritardo, sfociato nell’inadempimento, rispetto all’obbligo normativamente posto a
suo carico, dopo il provvedimento di ammissione, di recarsi presso il Centro
sociale competente per sottoscrivere tempestivamente il verbale di
sottoposizione alle prescrizioni determinate dal regime di affidamento in prova.
6.2. Posto ciò, la statuizione emessa va, tuttavia, rettificata dovendo essa
qualificarsi (come pure ha dedotto il ricorrente) come declaratoria di inefficacia,
piuttosto che revoca.
E’ vero che il comma 2 dell’art. 97 d.P.R. n. 230 del 2000) stabilisce che il
Tribunale di sorveglianza,in ipotesi di mancata presentazione del soggetto nel
termine stabilito per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla misura
alternativa, revoca la misura stessa, salvo che risulti l’esistenza di fondate
ragioni del ritardo. E’, tuttavia, del pari certo che il comma successivo, sotto
l’assorbente profilo dell’individuazione degli effetti del provvedimento di
ammissione alla misura, stabilisce che l’ordinanza di affidamento in prova ha
effetto “se” l’interessato sottoscrive il verbale indicato dal quinto comma dell’art.
47 Ord. pen., con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste.
Di conseguenza, al di là della terminologia qualificatoria del provvedimento
di ritiro della misura alternativa, la presa d’atto dell’ingiustificata mancanza di
sottoscrizione del suindicato verbale determina l’accertamento che la misura
stessa non abbia in alcun momento avuto effetto.
Il principio della decorrenza degli effetti della misura alternativa dalla data
del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del
condannato e l’impegno del medesimo al loro rispetto si desume, dunque, dal
disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 97 del d.P.R. n. 230 del 2000 (in armonia con
quanto stabilisce l’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).
Nel caso in esame, non risultando il condannato aver sottoscritto il verbale

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testimoniale – oggetto delle istanze del ricorrente (e citate nel quarto motivo)

di accettazione delle prescrizioni dell’affidamento in prova, non poteva ritenersi
formalmente iniziato il periodo di affidamento in prova al servizio sociale (per
caso speculare di revoca erroneamente assunta in luogo della declaratoria di
inefficacia, v. Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926).
Pertanto, la conseguenza giuridica dell’ingiustificata mancata sottoscrizione
di tale verbale andava e va qualificata come declaratoria di inefficacia del
provvedimento concessivo della misura alternativa, non essendo mai decorsi gli
effetti della misura per il comportamento ascrivibile la Palau Giovannetti: il

efficacia della misura, sebbene, operando il generico riferimento alla formula
decisoria della revoca, non abbia specificato la natura delle conseguenze
scaturenti dalla causa stessa.
Il fatto che in ogni caso l’ordinanza di affidamento in prova emessa 1’11
ottobre 2011 sia da ritenersi priva di efficacia non esclude, pertanto, che, per
ogni possibile distinzione fra le conseguenze determinate dai rispettivi istituti,
debba disporsi la rettifica della natura del provvedimento che ha accertato la
mancanza di efficacia – non per la perdita degli effetti conseguiti, ma per la
genetica carenza del decorso degli effetti suoi propri – in accoglimento, per tale
singolo punto, dell’impugnazione, nel resto da rigettarsi.

P.Q.M.

Rettifica il provvedimento impugnato nel senso che trattasi di declaratoria di
inefficacia della misura alternativa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27 ottobre 2017

Il Cons

Il Presi9nte

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IN CANCELLERIA
17 APR 2018
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Tribunale di sorveglianza ha esattamente individuato la causa della carenza di

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