Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17206 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17206 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

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sul ricorso proposto da:
PECORELLI OSCAR nato il 11/04/1979 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 12/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI
Il PG conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore ;
L’Avv. Domenico Dello Iacono si riporta ad entrambi i ricorsi chiedendone
l’accoglimento.

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 12 aprile – 15 maggio 2016, il
Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di
Oscar Pecorelli avverso l’ordinanza resa il 23 marzo 2017 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui era stata disposta la custodia
cautelare in carcere del Pecorelli, ha rigettato l’istanza e confermato l’ordinanza
applicativa della misura.

aggravato di Massimo Frascogna e Lazzaro Ruggiero, commesso mediante
esplosione di più colpi di pistola letali, in concorso con Marcello Mansi, Salvatore
Cipolletta, Mario Dell’Aquila, Giuseppe Gallo, Cesare Pagano, Antonio Lo Russo,
Raffaele Perfetto e Rito Calzone (capo A), di detenzione e porto illegali aggravati
di due pistole cal. 7,65 e cal. 38 (capo B) e di occultamento dei cadaveri delle
due vittime (capo C), reati tutti aggravati anche ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991,
per consolidare il prestigio ed il predominio sul territorio dei gruppi camorristici
dei Lo Russo e degli Amato-Pagano, fatti avvenuti in Napoli il 26 luglio 2007.
1.1. L’istanza di riesame ed il successivo contraddittorio scritto ed orale
avevano enucleato la deduzione della carenza dei gravi indizi di colpevolezza, per
l’assunta inadeguatezza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, con
particolare riferimento a Biagio Esposito e Carmine Cerrato, e dei relativi
riscontri, ivi incluse le dichiarazioni di Antonio Lo Russo, all’incongruenza
dell’orario riferito dai collaboratori come quello in cui sarebbe avvenuto l’omicidio
ed alla stessa presenza del Pecorelli sul luogo dell’omicidio in relazione al
controllo di polizia in località Baia Domizia alle 18:03 del giorno dell’omicidio.
Il Tribunale ha, per contro, ritenuto sussistenti i requisiti fondativi della
misura cautelare osservando che l’analisi delle emergenze acquisite, in relazione
alle censure mosse dalla difesa, consentiva di affermare che sussistevano i gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al Pecorelli dando per assodato
che la scomparsa del Ruggiero e del Frascogna nella data del 26 luglio 2007 era
stata subito attribuita ad un episodio di lupara bianca, anche se la verità era
emersa soltanto grazie ai contributi dei collaboratori di giustizia, specificamente
indicati nel provvedimento, con gli elementi ritenuti quali adeguati riscontri.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Pecorelli (avv.
Briganti) chiedendone l’annullamento e adducendo a sostegno un unico,
articolato motivo con cui lamenta violazione del canone di giudizio relativo alla
convergenza del molteplice e di tutti i criteri ad esso collegati, nonché mancanza
ed illogicità della motivazione circa la valutazione delle chiamate di correo.

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La misura era stata applicata in relazione ai delitti di duplice omicidio

Nella pur ampia disamina di tali chiamate effettuata dal Tribunale non si era
tenuto conto che il riscontro esterno della chiamata doveva vertere sul nucleo
centrale e significativo del fatto: essendo stato accusato, quindi, il Pecorelli di
essere l’esecutore materiale negli omicidi, il riscontro avrebbe dovuto essere
acquisito su questo punto. In tal senso le dichiarazioni dell’Esposito non erano
state poste correttamente in relazione con le altre emergenze e non erano
riscontrate da connotazioni individualizzati. Infatti, mentre l’Esposito aveva
dichiarato di aver assistito agli omicidi attribuendo al Pecorelli il ruolo di

ampio senza che però le sue parole fossero riscontrate. E sussisteva diversità fra
le versioni dei due dichiaranti circa il ruolo svolto dal Pecorelli, giacché mentre
l’Esposito aveva attribuito a quest’ultimo la condotta di avere ucciso il Ruggiero
con la pistola cal. 38, il Lo Russo aveva detto che il Pecorelli era intervenuto
perché la pistola dell’Esposito si era inceppata.
Il Tribunale aveva considerato l’Esposito quale concorrente morale, andando
oltre la stessa impostazione accusatoria, ma tale argomentazione rendeva
ancora più evidente che le dichiarazioni dell’Esposito e quelle del Lo Russo non
convergevano poiché quest’ultimo aveva attribuito la conoscenza dei fatti in
contestazione direttamente all’Esposito: e, se si dubitava delle conoscenze del Lo
Russo a proposito degli esecutori materiali, il suo contributo non poteva essere
utilizzato quale riscontro. Peraltro l’inquadramento dell’Esposito come
concorrente morale oltre che indimostrato non era neanche logico: in ogni caso,
se si fosse ritenuto che l’Esposito aveva mentito sul suo ruolo nell’agguato
omicidiario, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto essere poste a base
dell’accusa. Per il resto sussistevano soltanto elementi di contorno, anche con
riguardo alle dichiarazioni degli altri collaboratori, ma non si rinvenivano riscontri
individualizzanti.
Inoltre, le dichiarazioni dell’Esposito avrebbero dovuto essere ritenute non
veritiere per il fatto che la sua presenza sul luogo del delitto era risultata
incompatibile con il fatto che egli all’epoca era in vacanza a Baia Domizia, come
la difesa aveva dimostrato e come aveva confermato il controllo di polizia alle
ore 18:03 in quel luogo e in quel giorno. L’affermazione secondo cui
l’effettuazione di tale controllo non era incompatibile con la partecipazione
all’omicidio in Miano dopo le 20:00 era restata una mera ipotesi che non teneva
conto del tempo necessario per l’accertamento di polizia giudiziaria seguito al
controllo e di quello, superiore alle due ore, occorrente per raggiungere Napoli da
Baia Domizia nel periodo di fine luglio, caratterizzato dal traffico estivo.

3. Ha proposto ricorso avverso l’ordinanza anche l’altro difensore del

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esecutore materiale, il Lo Russo aveva attribuito al ricorrente un ruolo ancora più

Pecorelli (avv. Dello Iacono) chiedendone l’annullamento e adducendo a
sostegno un unico motivo con cui lamenta la violazione della legge penale ed il
vizio di motivazione, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
Anche in tal caso viene sottoposta a critica la valutazione del narrato dei
collaboratori Biagio Esposito ed Antonio Lo Russo. Si evidenzia, quanto al primo,
l’erronea collocazione del fatto nel settembre 2007, elemento non secondario
perché l’Esposito aveva sostenuto, anche per iscritto, in più interrogatori, di
essere tornato a Napoli nel settembre 2007, per cui il contrasto con il dato reale

al duplice omicidio avvenuto invece nel luglio 2007.
Quanto al Lo Russo, gli elementi di riscontro attribuiti al suo narrato (luogo
di esecuzione, preparazione dei tappeti, numero e tipo di armi usate, presenza di
un silenziatore, modalità di convocazione delle vittime) afferivano a particolari
non inediti, essendosi dimostrato che l’articolo giornalistico del 26 ottobre 2012
conteneva singolari sovrapponibilità rilevate dal provvedimento impugnato che
aveva escluso – in modo però apodittico – la possibilità di contaminazioni.
Infine, era stata di fatto obliterata la presenza del Pecorelli in Baia Domizia
alle ore 18:03 del giorno dell’omicidio, accertata mediante il riferimento certo al
controllo di polizia da lui subìto, orario incompatibile con quello dell’omicidio; il
momento dell’omicidio, a sua volta, era stato fissato dall’autorità requirente
intorno alle ore 20:00, ma l’orario non era combaciante con le indicazioni che
avevano fornito gli stessi collaboratori di giustizia, giacché l’Esposito aveva detto
di essere partito alle ore 19:00 da Mugnano per recarsi alla sala biliardo dove era
poi si era compiuto il fatto, ed il tempo di percorrenza, con un potente scooter,
era da quantificarsi intorno ad una decina di minuti: elemento che, sotto il profilo
logico, accentuava la criticità delle due chiamate valutate.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione, atteso che gli argomenti sviluppati dal ricorrente attenevano
a valutazioni di fatto alternative ed erano evidentemente inidonei a disarticolare
la motivazione resa dal Tribunale del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene l’impugnazione infondata e, quindi, da rigettarsi.

2. Per la verifica della ricognizione compiuta dai giudici del riesame, in punto
di gravi indizi di colpevolezza (le esigenze cautelari non hanno formato oggetto
di impugnazione), riguardata in relazione alle indicate censure, giova richiamare

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era evidente, non essendovi spiegazione di come egli avesse potuto partecipare

gli snodi essenziali del ragionamento svolto dal provvedimento impugnato.
Si rileva in esso che, fra i contributi dichiarativi, era stato quello di Giovanni
Piana nel 2008 a rivelare che le due giovani vittime gravitavano nell’ambito della
criminalità organizzata della zona di Mugnano ed erano state poi eliminate in
quanto avevano creato “dei problemi”. Il primo collaboratore a riferire i dettagli
in ordine al movente, all’esecuzione ed ai responsabili del duplice omicidio era
stato, quindi, Biagio Esposito che, in ripetuti interrogatori, aveva raccontato la
scena dell’omicidio all’interno di una bisca clandestina nel rione Palazzine di

giovani erano stati chiamati con una scusa. Costoro erano stati freddati con colpi
sparati dal Perfetto che aveva colpito il Frascogna, appena entrato, sparandogli
alla testa con una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore; immediatamente
dopo, il Ruggiero, entrato, era stato raggiunto anch’egli da un colpo di pistola,
ma non era morto subito e si muoveva ancora; a questo punto, il Pecorelli,
impugnata la pistola calibro 38, aveva nuovamente attinto con un colpo il
Ruggiero che era deceduto.
Il Tribunale ha positivamente effettuato la valutazione di attendibilità
dell’Esposito (che aveva confessato la partecipazione al fatto ed era da
qualificarsi chiamante in correità, avendo anche passato la sua pistola cal. 38 al
Pecorelli che aveva sparato il colpo di grazia al Ruggiero), unico elemento
dissonante – ma giustificabile per il tempo poliennale trascorso dai fatti risultando la collocazione del fatto nei mesi di settembre e ottobre 2007, mentre
la scomparsa delle due vittime era avvenuta nel luglio dello stesso . anno: si
trattava di elemento secondario, essendo stato accertato che anche nel luglio
2007 l’Esposito era a Napoli, conclusa la pregressa carcerazione dall’aprile 2007.
A riscontro delle dichiarazioni di tale collaboratore sono state valutate quelle
rese dopo sei anni da Antonio Lo Russo, all’epoca reggente dell’omonimo clan,
anch’egli chiamante in correità, che, appena interrogato, aveva ammesso di
essere stato il mandante di diversi omicidi, fra cui quello in questione,
specificando che ad uccidere i due ragazzi erano stati Biagio Esposito, Oscar
Pecorelli e Raffaele Perfetto e precisando che egli stesso aveva preparato la fossa
dove poi i due cadaveri erano stati seppelliti insieme al Perfetto ed al Pecorelli,
oltre che a Salvatore Silvestri e Mario Dell’Aquila, dietro la casa di costui. Al
momento dell’omicidio egli si trovava fuori dal locale e, nonostante si fosse
concordato che i colpi sarebbero stati sparati con silenziatore, aveva udito
sparare dall’esterno dopo che il Ruggiero e il Frascogna erano entrati nella bisca.
Anche le dichiarazioni del Lo Russo sono state oggetto di adeguato vaglio
quanto alla relativa attendibilità ed alla sostanziale precisione dei fatti riferiti.
I giudici del riesame, oltre ai riscontri relativi ai luoghi, hanno dato atto che

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Miano, dove già si trovavano Raffaele Perfetto ed Oscar Pecorelli e dove i due

per la posizione del Pecorelli erano sopravvenute le dichiarazioni di altri
collaboratori di giustizia: Carmine Cerrato, appartenente al clan degli AmatoPagano, che aveva visto partire dal covo e farvi ritorno i partecipanti all’omicidio,
ricevendone una descrizione sostanzialmente sovrapponibile a quella raccontata
dai primi due dichiaranti; Salvatore Vizioli, Michele Caiazza, Antonio Caiazza, i
quali avevano riferito in ordine alla genesi ed all’attribuibilità al clan del duplice
omicidio. In definitiva, per il Tribunale, le chiamate dell’Esposito e del Lo Russo
convergevano a carico dell’indagato Pecorelli il quale era uomo appartenente al

braccio destro del capoclan, al pari del Perfetto. Del tutto compatibile con la
partecipazione al delitto, avvenuta dopo le ore 20:00, era il controllo di polizia
che alle ore 18:03 il Pecorelli aveva subito a Baia Domizia lo stesso 26 luglio
2007, a circa 70 km di distanza, ossia a distanza tale da consentire il
raggiungimento di Miano in tempo adeguato per la partecipazione all’omicidio.
Risulta altresì specificato che i gravi indizi di colpevolezza, oltre al fatto
omicidiario, sussistevano anche con riferimento alla circostanza aggravante della
premeditazione, emergente dalla dinamica e dalla sequenza cronologica dei fatti
che avevano condotto all’esecuzione dell’agguato, nonché all’aggravante ex art.
7 di. n. 152 del 1991 nella sua duplice accezione metodologica e finalistica.

3. Posti questi dati, che rendono chiara l’adeguatezza dell’approfondimento
compiuto dai giudici del riesame, si puntualizza in via generale che, in tema di
misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di
sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.)
– oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.) – deve
riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge
o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può
intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice
di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur
formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione
a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di
merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento
cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di
legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato
adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza della gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato e verificare la congruenza della
motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni

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gruppo di fuoco del clan Lo Russo ed aveva preso parte alla spedizione in quanto

della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (v. sull’argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,
Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

4. Nel quadro precisato, quanto alla censura di omesso rilievo delle decisive
discrasie fra i contributi dichiarativi valorizzati per raggiungere l’approdo criticato
secondo le notazioni sopra riportate, non può riscontrarsene la fondatezza.

di Salvatore Lo Russo, all’epoca reggente dell’omonimo clan operante nella zona
di Miano, si è confessato mandante del duplice omicidio e che, rispetto
all’esecuzione di tale mandato, fra gli esecutori erano stati scelti fra gli uomini
più fidati anche il Perfetto ed il Pecorelli, unitamente a Biagio Esposito. Inoltre
dalle dichiarazioni analizzate dai giudici del riesame si desume anche la diretta
partecipazione del Lo Russo alla concreta organizzazione dell’omicidio, sia con
riguardo all’attività antecedente (ivi inclusa la preparazione della fosse in cui poi
le due vittime avrebbero dovuto essere seppellite), sia nell’attività
contemporanea ed immediatamente successiva al fatto, con il controllo
dell’azione dall’esterno della sala biliardo e con il successivo ingresso in essa
dove il Lo Russo ha visto direttamente i corpi, a terra, degli uccisi e il Pecorelli
unitamente al Perfetto ed all’Esposito nel luogo in cui erano stati appena trucidati
Frascogna e Ruggiero, nonché ha appreso direttamente da Lello (Perfetto) e da
Oscar (Pecorelli) che anche quest’ultimo aveva sparato.
La ricchezza di dettagli fornita da un esponente di vertice del clan quale era
Antonio Lo Russo – ricchezza effettivamente costatabile dall’esame dell’ordinanza
– è stata, con motivazione congrua, ritenuta idonea a fungere da riscontro alle
dichiarazioni dell’Esposito, in ragione della sovrapponibilità delle une alle altre sul
nucleo rilevante di esse. I dettagli differenziali su cui appunta la sua attenzione il
ricorrente e che sono stati analizzati in modo parimenti puntuale dal Tribunale
del riesame non riescono a scalfire (alla stregua del narrato globalmente valutato
dai giudici della cautela, per la probatio minor che rileva in questa fase)
l’adeguatezza e la non illogicità della conclusione che il movente, il luogo di
esecuzione del delitto, la convocazione delle vittime, l’identificazione dei
mandanti, degli esecutori materiali e dei soggetti incaricati della pulizia del luogo
del crimine e dell’occultamento dei cadaveri, la preparazione dei tappeti nella
sala biliardo, il numero e la provenienza delle armi utilizzate, il programmato uso
dei silenziatori, le modalità e gli autori della materiale esecuzione sono stati
esposti dai due collaboratori in modo convergente.
4.2. Il concreto elemento di dissonanza delle dichiarazioni dell’Esposito, che

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4.1. Il ricorrente omette anzitutto di considerare che Antonio Lo Russo, figlio

aveva collocato l’episodio criminoso nel tempo di settembre 2007, ricollegandolo
al fatto che egli ricordava di essere ritornato in Napoli, dopo la sua liberazione, in
questo periodo, laddove l’episodio si è verificato a fine luglio del 2007, risulta
giustificato dal Tribunale senza la determinazione di decisive cesure logiche,
essendo comunque cosa certa che il suddetto dichiarante era tornato in libertà
dall’aprile del 2007. Il Tribunale ha giustificato la discrasia con il tempo, di
svariati anni, trascorso fra i fatti e la narrazione: trattasi di giustificazione che,
fondandosi su dato obiettivo, non rende, nella presente fase e nell’economia del

L’ordito argomentativo dell’ordinanza impugnata, poi, è strutturato in modo
solido e logico anche nella parte interessata dalla censura (reiterata nel ricorso)
della mancata verifica dell’eventuale acquisizione da parte del Lo Russo delle
notizie riferite nel 2016 da un articolo di stampa risalente al 26 ottobre 2012: a
parte lo iato temporale fra pubblicazione di stampa e propalàzione da parte del
collaboratore, in sé non decisiva, il Tribunale ha segnalato che la ricchezza di
dettagli della narrazione del Lo Russo ha riguardato anche la fase,
immediatamente post factum, relativa al suo accesso all’ambiente in cui erano
stati trucidati il Frascogna ed il Ruggiero ed evidenziato il corrispondente
racconto densissimo di particolari, preciso e assolutamente pieno di elementi di
novità, come tali non reperibili dalla lettura dei giornali.
4.3. In ordine all’ulteriore censura (coltivata da entrambi gli atti) circa
l’illogicità della conclusione della compatibilità della presenza partecipativa
dell’Esposito alla fase della materiale esecuzione degli omicidi in Miano, appena
dopo le ore 20:00, dopo che lo stesso era stato controllato dalla Forze dell’ordine
in Baia Domizia, l’accertamento a cui i giudici della cautela hanno fatto
riferimento per fissare l’arco orario di riferimento (fra cui la testimonianza di
Teresa Di Perna, moglie del Frascogna, la quale aveva ricordato che il marito si
era allontanato da casa intorno alle ore 20:00 del 26 luglio 2007) e per ritenere
senz’altro compatibile la percorrenza dei circa 70 km di distanza fra Baia Domizia
e Miano da parte dell’Esposito per essere sul posto nell’ora dell’omicidio investe
la ricostruzione del fatto e, siccome non palesa elementi di patente
contraddittorietà tali da destrutturarne

l’iter logico, è incensurabile in questa

sede (impregiudicata ogni futura verifica nell’ambito della cognizione piena).
Nel resto le critiche mosse all’ordinanza impugnata propongono una diversa
valutazione dei dati di fatto che, a fronte della motivazione congrua e logica in
precedenza analizzata, non possono avere ammissibile ingresso in questa sede.
4.4. D’altro canto, le doglianze che, in entrambi gli atti di impugnazione,
hanno criticato come contraddittoria ed ingiustificata la verifica positiva di
convergenza del molteplice operata dai giudici della cautelare con primario

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complesso ragionamento verificato, illogica la relativa ricognizione.

riguardo al narrato dei due citati collaboratori mostrano di obliterare le rilevanti
notazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine ai riscontri ulteriori che
le suddette dichiarazioni hanno ricevuto dagli accertamenti di polizia giudiziaria e
dagli specifici riferimenti alla vicenda emergenti dagli ulteriori contributi
dichiarativi ed, •in modo particolare, da quelli di Carmine Cerrato che ha
riguardato anche il ruolo di stretto collaboratore di Antonio Lo Russo svolto da
Oscar Pecorelli e il coinvolgimento di quest’ultimo quale componente del gruppo
degli autori materiali del duplice omicidio.

quadro indiziario nel senso indicato, il Tribunale abbia fatto retta applicazione del
principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui le dichiarazioni accusatorie
rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione
che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di
prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la
concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti
eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali
del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente
attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 47352 del 11/04/2017, Lamanna, n.
m.; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309).

5. Di conseguenza, il ricorso, come articolato nei due richiamati atti, deve
essere respinto. A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,
di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai
sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma
e

c.p.p.
Così deciso il 27 ottobre 2017

1-ter, disp. att.

Pertanto, va conclusivamente ritenuto che, orientandosi nella delibazione del

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