Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17205 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17205 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

sul ricorso proposto da:

BUGAMELLI LAMBERTO nato il 09/11/1963 a BOLOGNA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 23/02/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A ,r_ s.yiri
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Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 24 febbraio – 2 marzo
2017, il Tribunale di Bologna – decidendo sulla richiesta di riesame proposta
nell’interesse di Lamberto Bugamelli avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologha il 26
gennaio 2017, avente ad oggetto i tre fabbricati, ubicati rispettivamente in
Casalecchio di Reno, acquistato il 27 ottobre 2010, in Anzola dell’Emilia,

meglio descritti in atto – ha accolto parzialmente l’impugnazione annullando il
decreto limitatamente al fabbricato sito in Casalecchio di Reno, con correlativa
disposizioni di restituzione, ed ha confermato nel resto il provvedimento.
A fondamento di tale ordinanza il Tribunale ha rilevato che la contestazione
mossa al Bugamelli era di aver commesso, con riferimento agli acquisti
suindicati, altrettanti reati previsti e puniti, prima, dagli artt. 30 e 31 legge n.
646 del 1982, che aveva esteso l’obbligo di comunicazione ai soggetti destinatari
di misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, nell’ambito dei
quali erano da ritenersi inclusi coloro i quali, come il Bugamelli, erano stati
assoggettati a misura di prevenzione ai sensi dell’art. 1, nn.

1 e 2, legge n. 1423

del 1956, in forza del richiamo di cui all’art. 19 legge n. 152 del 1975, e, poi,
degli artt. 80 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011, ipotesi di reato in relazione alle quali il
G.i.p. aveva emesso il decreto di sequestro preventivo.
L’unica ragione di differenziazione rispetto al provvedimento impugnato si è
concretata nel rilievo dell’avvenuta prescrizione del reato relativo all’acquisto,
reato istantaneo perfezionatosi il 26 novembre 2010 e comunque entro il 31
gennaio 2011, con conseguente necessità di annullare il decreto quanto al
corrispondente sequestro dell’immobile ubicato in Casalecchio di Reno

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del Bugamelli
chiedendone l’annullamento ed affidando l’impugnazione a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 324, comma 7, e
309, comma 9, cod. proc. pen.
Nonostante il contrario avviso del Tribunale, era da ribadire che il
provvedimento genetico mancava di autonoma valutazione degli elementi
costituenti il fondamento della misura cautelare reale: la diffusa motivazione del
Tribunale non poteva offuscare le omissioni e gli errori riscontrabili nella richiesta
cautelare, acriticamente replicati dal G.i.p., in particolare lì dove: aveva dato per
scontato l’applicazione della legge n. 136 del 2010 al caso di specie; non aveva
differenziato le fattispecie di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 e di cui

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acquistato il 14 aprile 2014, ed in Bologna, acquistato il 14 aprile 2014, beni

agli artt. 80 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011; aveva fatto riferimento al decreto
emesso dalla Corte di appello di Bologna nel 2007, e non a quello emesso in
prima fase dal Tribunale di Bologna, in tempo antecedente di molti mesi; aveva
compiuto lo stesso errore del P.m. in tema di riscontro del dolo, mentre la natura
del tutto formale della condotta incriminata avrebbe dovuto indurlo ad una
verifica ancora più approfondita e concreta dell’elemento psicologico, violando
l’obbligo di desumere il dolo dagli elementi sintomatici, relativi alle vicende di
acquisizione del bene e dal valore dello stesso; si era adeguato al P.m. anche

ripetendo dati di fatto erroneamente esposti dalla richiesta, aveva indicato nel
decreto di sequestro la somma di euro 200.000,00 quale valore del mutuo
indicato nel capo di imputazione, mentre il suo importo era di euro 100.000,00.
Dati questi elementi, il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva erroneamente
ritenuto che il G.i.p. avesse reso una motivazione autonoma all’esito di una
compiuta ponderazione degli elementi istruttori.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione
dell’articolo 2 cod. pen., in riferimento all’applicabilità al presente caso della
legge n. 136 del 2010 e del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Tribunale aveva erroneamente omesso di rilevare che le novità introdotte
dalla legge n. 136 del 2010 e, ancora successivamente, dal d.lgs. n. 159 del
2011 non potevano essere applicate alle fattispecie come quella relativa alla
posizione del Bugamelli che aveva contemplato l’applicazione di una misura di
prevenzione per pericolosità soltanto generica esauritasi prima dell’entrata in
vigore delle suddette innovazioni.
Infatti, secondo autorevole interpretazione, il termine di dieci anni
dall’evento, condanna o applicazione della misura di prevenzione, integrava
elemento costitutivo della fattispecie, con l’effetto che al ricorrente poteva essere
ascritta la sola disciplina vigente al momento in cui la misura di prevenzione era
stata applicata ed era stata eseguita. Dall’entrata in vigore della legge n. 136 del
2010 l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 30 legge n. 646 del 1982 era stato
esteso alle persone già sottoposte con provvedimento definitivo ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, essendo invece pacifico che il
ricorrente era stato destinatario di una misura di prevenzione di cui alla legge n.
1423 del 1956: orientava nel senso sopra indicato anche la constatazione che
l’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 aveva fatto salva l’applicazione dell’art. 30 legge
n. 646 del 1982.
In considerazione, dunque, dell’anteriorità (2006) della misura di
prevenzione rispetto alla prescrizione dell’obbligo comunicativo per il suo
destinatario, introdotto non prima dell’anno 2010, se non dall’anno 2011, da

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con riferimento al tema della scusabilità dell’ignoranza della legge penale;

sanzione penale contestata al Bugamelli non poteva essergli ascritta per il divieto
stabilito dall’art. 2 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione o erronea applicazione
dell’art. 30 legge n. 646 del 1992, come innovato dalla legge n. 136 del 2010,
ovvero dell’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011.
La disciplina in esame, pur ove ritenuta applicabile alla posizione del
ricorrente, non era stata rettamente interpretata con riferimento alla mancata
verifica dell’individuazione dei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni

senso di escludere dalla relativa sfera tutti i beni immobili, essendo del tutto
limitativo del suo significato circoscriverne il riferimento ai beni di ridotto valore,
quali il cibo, il vestiario e prodotti per l’igiene.
D’altronde, se così fosse stato, il legislatore non avrebbe individuato quali
tetti di spesa al di sotto del quale non sussisteva l’obbligo di comunicazione
quello di euro 10.329,14. E per converso escludere l’applicazione della norma
tutti i beni mobili avrebbe comportato la conseguenza di ritenere non censurabile
la mancata comunicazione relativa ad acquisti, ad esempio, di pregiate pellicce o
beni equivalenti, certamente più costosi di un modestissimo alloggio destinato a
fine abitativo.
Nel caso di specie l’appartamento di Anzola dell’Emilia era stato acquistato
dal Bugamelli, con mutuo per la prima casa, proprio per andarvi ad abitare e
soddisfare il suo bisogno primario all’abitazione, sicché il ragionamento del
Tribunale, volto ad escludere in modo apodittico tale immobile da quelli destinati
al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, si era risolto in affermazioni
apodittiche.

3. Il Procuratore generale si è espresso per l’inammissibilità del ricorso,
osservando che il Tribunale aveva risposto in modo adeguato a tutte le censure
articolate dal Bugamelli avverso il decreto di sequestro, sia in ordine
all’apprezzamento dell’autonoma valutazione compiuta dal G.i.p., sia con
riferimento alla questione dell’irretroattività della disciplina sanzionatorio dedotta
dall’impugnante, disattesa in modo argomentato dai giudici di merito, sia con
riguardo all’esclusione dei cespiti immobiliari oggetto di sequestro dal novero di
quelli finalizzati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazioni non si profila fondata e, dunque, non può essere accolta.
Pare opportuno puntualizzare che, per quel che si trae dall’illustrazione della

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quotidiani. L’interpretazione più accreditata di tale norma non era affatto nel

fattispecie rinvenibile negli atti del procedimento, anche i casi relativi agli
acquisti del 2014 dovrebbero ritenersi ancora regolati dagli artt. 30 e 31 legge n.
646 del 1982: infatti, la disciplina di cui agli artt. 80 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011,
ai sensi dell’art. 117, comma 1, dello stesso d.lgs., non si applica ai procedimenti
nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fosse già stata
formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione: in tali casi,
continuano ad applicarsi le norme previgenti.

innanzi tutto escluso che potesse individuarsi la nullità del decreto per mancanza
di autonoma valutazione da parte dell’autorità emittente, avendo, al contrario, il
G.i.p., pur nel solco della condivisione delle prospettazioni avanzate dal P.m.
richiedente, motivato in modo autonomo le ragioni del proprio convincimento,
come dimostravano anche la diversità della problematica affrontata sull’obbligo
di comunicazione di ciascuna compravendita, il più stringato modo di trattare
l’elemento soggettivo e le aggiuntive considerazioni in tema di sequestro per
equivalente finalizzato alla confisca.
Premesso ciò, si considera assodato che, nel procedimento di riesame
avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di
annullamento del tribunale, introdotte dalla legge n. 47 del 2015 all’art. 309,
comma 9, cod. proc. pen., sono applicabili (in virtù del rinvio operato dall’art.
324, comma 7, cod. proc. pen.) in quanto compatibili con la struttura e la
funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del
sequestro probatorio, sicché il tribunale del riesame annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l’ autonoma valutazione degli
elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi
forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).
Va ribadito che la previsione di procedere ad autonoma valutazione da parte
del giudice emittente la misura cautelare gli impone di rendere chiare le ragioni
in forza delle quali ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato
coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura:
fatto che, tuttavia, non comporta la necessità di una riscrittura originale degli
elementi indizianti o del fumus commissi delicti, in tema di misura reale, e di
quelli riferiti alle esigenze cautelari, essendo dunque da considerare legittima
anche la motivazione

per relationem,

quando essa risponda al predetto

parametro normativo. Pertanto, vanno ritenute inosservanti dell’obbligo di
autonoma valutazione le motivazioni assenti del tutto dal punto di vista grafico e
quelle che sono segnate da un

iter

logico sostanzialmente mancante o

meramente apparente, in tal senso il giudice che adotta la misura cautelare

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2. Il Tribunale, nel respingere le doglianze formulate dall’impugnante, ha

abilitato a richiamare atti del procedimento, ma deve – per ogni contestazione
cautelare e ciascuna posizione attinta – esporre gli elementi che dimostrando
l’avvenuto, effettivo vaglio dei dati di fatto ritenuti decisivi spiegando la loro la
rilevanza ai fini della configurazione del fumus e dei perícula, essendosi cos’
sottolineato un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare in modo
percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed
imparzialità che presiedono alla funzione giudicante (Sez. 3, n. 35296 del
14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016,
Calandrino, Rv. 265983).

Nel caso di specie la motivazione resa dal Tribunale del riesame ha chiarito
in modo congruo e logico che sussiste sicura autonomia fra il contenuto della
richiesta dal P.m. e la parte motiva del decreto di sequestro emesso dal G.i.p.,
segnalando anche le differenze strutturali fra i due atti.
Sono state considerate dal giudice della cautela le singole contestazioni e
rispetto ad esse sono stati coordinati, nella prospettazione accusatoria, i diversi
atti di acquisto di immobili oggetto delle rispettive contestazioni per la mancata
effettuazione delle comunicazioni ritenute imposte dal quadro normativo sopra
indicato, con la connessa spiegazione inerente alla confiscabilità dell’oggetto
delle compravendite quale presupposto per l’emissione della misura.
Pertanto, la conclusione raggiunta dal Tribunale, alla stregua della quale il
fatto che le cadenze motivazionali abbiano ricalcato, in determinati punti, quelle
della richiesta dal P.m. è dovuto – non ad acritica rifrazione del contenuto del
primo atto sul secondo, bensì ed essenzialmente – al ragionato recepimento
dell’impostazione giuridica proposta dalla pubblica accusa, fornisce una
esauriente risposta alla questione posta dal Bugamelli e non può essere
censurata in questa sede.

3. Circa il complesso di censure involte dal secondo motivo, i giudici del
riesame hanno anche ritenuto che non sussistesse, nella prospettazione
accusatoria ed ai fini dell’apprezzamento del fumus delicti, alcuna violazione del
principio di irretroattività della legge penale, in quanto l’innovazione determinata
dalla legge n. 136 del 2010, che aveva esteso l’obbligo di comunicazione anche
ai prevenuti non indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose, era operante
al momento delle varie compravendite e lo era anche per coloro i quali erano
stati sottoposti a misure di prevenzione in tempo antecedente all’innovazione
stessa, senza che potesse ragionevolmente prefigurarsi la sussistenza la dedotta
situazione legittimante un errore sulla legge extrapenale, dal momento che il
precetto che il Bugannelli era accusato di aver violato integrava pienamente la
norma penale, e senza che potesse prospettarsi l’ignoranza scusabile della legge

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///

penale, considerato il comportamento semplicemente passivo serbato
dall’indagato, rispetto al quale, nei limiti dell’accertamento proprio della sede
cautelare, il G.i.p. correttamente aveva ritenuto l’evenienza del dolo.
La ricognizione giuridica alla base dell’approdo raggiunto dai giudici del
riesame poggia su basi di spessore adeguato e, quindi, la censura articolata dal
ricorrente non ne scalfisce la consistenza.
Appare utile richiamare sull’argomento la recente pronuncia della Corte
costituzionale (sent. n. 99 del 2017) che ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, legge n. 646 del 1982, nella

parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti
pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la
registrazione a fini fiscali, e dell’art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011
nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti
pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la
registrazione a fini fiscali.
Si segnala anche che il Giudice delle leggi, dopo aver precisato che il bene
giuridico protetto dalle indicate norme è rappresentato dall’ordine pubblico,
perché l’obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il
nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza
concreta e certa della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di
accertata pericolosità sociale e, dall’altro, a rendere obbligatoria per
l’amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale, ha ritenuto la legittimità
del quadro normativo sottoposto al suo esame secondo l’orientamento che nega
rilevanza, ai fini del perfezionamento del reato, alla veste pubblica o meno che
abbia assunto l’atto dispositivo del soggetto obbligato alla comunicazione: ciò,
perché lo scopo della norma incriminatrice è quello di permettere l’esercizio di un
controllo patrimoniale penetrante e analitico della polizia tributaria nei riguardi di
soggetti ritenuti, per il loro status di condannati o prevenuti in relazione a ben
determinate fattispecie, particolarmente pericolosi, così da accertare
tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall’eventuale
svolgimento di attività illecite.
La funzione perseguita, di conseguenza, dall’obbligo informativo muove
correttamente dal presupposto che possono non essere sufficienti, quando si
tratti di immobili o mobili registrati, la registrazione e/o la trascrizione degli atti
che determinano le variazioni patrimoniali, dovendo, altrimenti, porsi a carico
della polizia tributaria un onere di consultazione generalizzato e permanente di
tutti i pubblici registri.
Data questa impostazione, dal Collegio fatta propria, in ordine all’alternativa
ermeneutica relativa all’applicazione o meno della fattispecie incriminatrice

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fil

anche ai soggetti che abbiano commesso il reato o abbiano visto applicarsi la
misura di prevenzione in tempo antecedente all’entrata in vigore della legge n.
136 del 2010, deve fornirsi risposta favorevole alla tesi affermativa.
Si ritiene che sia configurabile il delitto di omessa comunicazione delle
variazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31, legge n. 646 del 1982, anche
quando il fatto, da cui origina l’obbligo, sia precedente all’entrata in vigore della
legge n. 136 del 2010, purché i beni e le disponibilità, oggetto dell’omessa
comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva: ciò,

istantaneo e, pertanto, quel che rileva è la condotta omissiva del soggetto, che,
nel momento in cui omette di comunicare l’esistenza di variazioni patrimoniali,
deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge (Sez. 2,
n. 28104 del 09/04/2015, Dangeli, Rv. 264137; Sez. 6, n. 37114 del
06/06/2012, Salvaggio, Rv. 253538).
Anche per quanto concerne la verifica dell’elemento soggettivo dei reati in
questione (sempre per il livello proprio della prospettiva cautelare), i giudici del
riesame hanno svolto considerazioni specifiche e adeguate nel senso della
consapevolezza e volontà dell’indagato di avere omesso la comunicazione
relativa alle due compravendite immobiliari per le quali il Tribunale ha
confermato la misura del sequestro.
Del pari corretta sotto il profilo logico-giuridico si configura, allo stato degli
elementi sintomatici indicati e degli argomenti esposti, la valutazione svolta dal
Tribunale sull’evenienza dell’elemento soggettivo: la coscienza dell’antigiuridicità
o dell’antisocialità della condotta non integra una componente del dolo, per la cui
sussistenza è necessario soltanto che l’agente abbia la coscienza e volontà di
commettere una determinata azione.
Si verte in tema di dolo generico che implica la consapevolezza dell’imputato
di essere stato condannato per reati di mafia od essere stato assoggettato alla
misure di prevenzione pure dal suddetto quadro normativo considerato, dovendo
esso trarsi di volta in volta da indici sintomatici legati alle vicende di acquisizione
dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (Sez. 6, n. 36659 del
17/06/2015, Anzalone, Rv. 264666).
Per altro verso, la conoscenza della legge penale è presunta dall’art. 5 cod.
pen., quando l’agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera
un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente,
senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione
illegittima o antisociale, sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla
legge penale, sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata.
Diversamente opinando, resterebbe svuotato di contenuto e di efficacia il

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per la ragione che il delitto in esame configura un’ipotesi di reato omissivo

principio dell’ordinaria non scusabilità dell’ignoranza della legge penale fissato
dall’art. 5 cod. pen., ad eccezione dell’ignoranza inevitabile (come stabilito da
Corte cost., sent. n. 364 del 1988), nella fattispecie, per quanto qui rileva, non
dedotta specificamente, né dimostrata, non potendo rilevare la mera, ipotetica,
incertezza circa i limiti applicativi della norma.

4. In ordine al terzo ed ultimo motivo, anch’esso non merita di essere
accolto.
La norma stabilisce l’obbligo di comunicazione per le variazioni intervenute

nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore
non inferiore ad euro 10.329,14 e specifica che sono esclusi i beni destinati al
soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
Il Tribunale del riesame – in ordine alla prospettazione dell’omessa verifica,
con particolare riferimento all’immobile di Anzola dell’Emilia, dedotto come bene
finalizzato a soddisfacimento dei bisogni quotidiani – ha analizzato il punto e, pur
muovendo da un concetto molto circoscritto di beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani, ha, con motivazione adeguata, escluso tale evenienza,
osservando nella sostanza che il complessivo oggetto dei beni acquistati – beni
immobili o porzioni di essi – in concreto escludeva che per le relative variazioni
patrimoniali potessero rientrare nell’ambito esimente suindicato.
La prospettazione del ricorrente non afferisce a deduzione in astratto
inammissibile, potendo anche una molto modesta porzione immobiliare essere,
in ipotesi, destinata al soddisfacimento di esigenze primarie, in prima analisi
sussumibili fra i bisogni quotidiani (Sez. 5, n. 28497 del 10/04/2013, Montalto,
n. m., ha annullato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare se
l’immobile acquistato potesse dirsi destinato al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani, a fronte della deduzione difensiva che si trattava acquisto di prima
casa).
Però essa appare in concreto del tutto generica, se inquadrata nel panorama
delle operazioni di cui alla complessiva imputazione provvisoria da cui ha preso
le mosse la misura cautelare poi circoscritta ad alcuni, comunque non a singoli,
cespiti immobiliari.
Il riferimento, pur sintetico, del Tribunale al complesso degli acquisti
compiuti dal Bugamelli si profila sufficiente a supportare l’esclusione della
finalizzazione anche di uno dei medesimi beni ai bisogni quotidiani del soggetto
già prevenuto, non essendo sufficiente, al riguardo, la mera deduzione della
destinazione abitativa del cespite immobiliare (Sez. 6, n. 16032 del 17/02/2009,
Turino, Rv. 243518).
Tenuto conto della fattispecie delibata nel provvedimento impugnato, quindi,

9

//(

in considerazione della pluralità di immobili per il cui acquisto la comunicazione è
reiteratamente mancata, l’approdo raggiunto dai giudici della cautela di
sussistenza del fumus delícti anche per tale aspetto non si fonda su di un iter
argomentativo giuridicamente improprio o logicamente viziato.

5. Pertanto, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2017

Il Const1iere es.tensore
ncenzo iani
G..

Il Presidente
MariaStefania 13.rromassi

P.Q.M.

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