Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17203 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17203 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTURA ANGELO N. IL 15/09/1984
avverso la sentenza n. 100018/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 15/02/2013

Premesso che con sentenza ex 444 c.p.p. in data 15.2.2012 il Tribunale di Ragusa, sezione
distaccata di Vittoria, ha applicato a VENTURA ANGELO la pena di mesi 8 e giorni 10 di
reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 9/2 legge 1423/1956;

Rilevato che con i motivi di ricorso l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza in
quanto il giudice non aveva adeguatamente motivato sulla congruità della pena applicata;

c.p.p., in quanto si deve considerare sia la mancanza d’interesse dell’imputato, essendo stata
applicata una pena, peraltro concordata, nei minimi previsti dalla legge, sia che la sentenza ex
art. 444 c.p.p. può essere anche meramente enunciativa sulla ritenuta congruità della pena, in
mancanza di specifiche richieste delle parti sul punto, che nella specie non risulta che vi siano
state;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2013

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile ex art. 606/3

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