Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17202 del 29/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17202 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA RAFFAELE N. IL 14/06/1962
avverso l’ordinanza n. 4322/2016 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
14/11/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/09/2017

Lette le conclusioni del P.G., in persona del dott. Pietro Gaeta, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Noia ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione
proposta da Annunziata Raffaele avverso il decreto penale n. 105/2016 emesso

condannato alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all’art. 697 cod.
pen..

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’Annunziata, a mezzo del suo
difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Osserva che il decreto penale era stato notificato all’imputato in data
11.10.2016 e al difensore in data 26.09.2016 e che l’atto di opposizione era
stato tempestivamente depositato, in data 25.10.2016, presso l’ufficio ricezione
atti della Procura della Repubblica di Noia.
Deduce, quindi, che il G.I.P. aveva erroneamente dichiarato inammissibile
l’opposizione, per la cui tempestività andava considerata la data dell’effettivo
deposito presso l’ufficio di Procura che, in applicazione della regola generale in
tema di impugnazioni, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
A parte l’erroneo ed inconferente richiamo all’art. 568 cod. proc. pen.,
comma 5, chè l’ufficio di Procura non è “giudice incompetente” a conoscere
dell’opposizione al decreto penale di condanna, ma la parte richiedente
l’emissione del decreto, è stato già affermato da questa Suprema Corte con
riferimento alla specifica ipotesi del deposito della opposizione a decreto penale
presso gli uffici della Procura della Repubblica che “L’opposizione a decreto
penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa
deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le
cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 461 c.p.p., comma 4,
non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall’art. 591 c.p.p. per le
impugnazioni in generale” (sez. 3, 27.10.1998 n. 2737, Preisser 3., RV 212170).
D’altra parte, l’indirizzo interpretativo di questa Corte è consolidato
nell’affermare che l’impugnazione depositata irritualmente presso la Cancelleria
di un giudice diverso da quelli indicati dall’art. 582 cod. proc. pen. è ammissibile
solo nell’ipotesi in cui venga rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del
1

in data 27 giugno 2016 dal medesimo G.I.P., con il quale l’Annunziata era stato

giudice competente a riceverla. Sicché, in siffatta ipotesi, è a carico
dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da
quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la
data di presentazione rilevante ai fini della tempestività – salvo i casi
espressamente previsti, ex art. 582 cod. proc. pen., comma 2, e art. 583 cod.
proc. pen. – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo, (Sez.
5 n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno e altro, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del
14/10/2011, P.M. in proc. Nardo e altro, Rv. 252072).

pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende
di una somma che, valutata la vicenda processuale ed in relazione ai profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, si stima equo fissare in
euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017

Il consigliere

tensore

Il Presidente

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al

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