Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17201 del 26/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17201 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QERIMAJ OREST nato il 09/05/1989 a SCUTARI( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di UDINE
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/s~ le conclusioni del PG

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Data Udienza: 26/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 15 – 21 settembre
2016, il Tribunale di Udine ha rigettato l’istanza proposta il 7 luglio 2016
nell’interesse di Orest Qerimaj di accertamento della non esecutività della
sentenza emessa a suo carico dal suddetto Tribunale il 9 gennaio 2014, divenuta
irrevocabile a seguito della notificazione dell’estratto contumaciale senza
susseguente impugnazione nel termine di legge, laddove, secondo l’istanza, la

stessa al destinatario quale ritenuto latitante, per cui era stata chiesta la
declaratoria di non esecutività della sentenza stessa, ovvero, in subordine, di
restituzione nel termine per impugnare.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse del
Qerimaj con cui è stato chiesto il suo annullamento mediante la deduzione di due
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta mancanza, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale aveva omesso qualsiasi giustificazione in ordine all’accertamento
dell’elemento psicologico per la declaratoria di latitanza: il fatto che l’espulsione
del Qerimaj fosse avvenuta due anni prima dell’emissione del decreto di latitanza
confermava che essa era risalente ad epoca in cui le indagini preliminari del
procedimento penale a carico del medesimo imputato erano appena iniziate,
senza che questi avesse avuto alcuna notizia dell’esistenza di indagini a suo
carico: e dunque, al di là del richiamo del principio generale, il giudice di merito
non aveva fornito alcuna indicazione degli elementi da cui avrebbe potuto
desumersi che l’interessato si trovasse nella condizione di sapere effettivamente
che un qualche provvedimento restrittivo potesse essere emesso nei suoi
confronti.
2.2. Con il secondo motivo viene prospettata inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale.
Circa la possibilità che il Qerimaj aveva di chiedere l’autorizzazione a
rientrare in Italia, a cui si era riferito il provvedimento impugnato, essa
riguardava la posizione dello straniero che veniva espulso dopo aver assunto la
qualità di imputato e che quindi fosse a conoscenza diretta del procedimento a
suo carico: invece nel caso di specie il ricorrente non aveva avuto alcuna notizia
dell’esistenza di tale procedimento quando era stato espulso.
Extravaganti poi dovevano considerarsi le riflessioni del giudice
dell’esecuzione inerente all’ipotetica equipollenza delle notifiche nel corso del

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sentenza era da reputarsi ancora sub iudice per erronea notificazione della

procedimento con il rito degli irreperibili, in quanto quel che rilevava era il modo
di effettuazione della notificazione dell’estratto contumaciale.
Infine gratuite, oltre che contrarie al dettato dell’art. 169 cod. proc. pen.,
erano da ritenersi le argomentazioni relative alla superfluità delle ricerche
all’estero, per il fatto che il soggetto espulso avrebbe potuto trasferirsi altrove,
giacché tali affermazioni, se condivise, avrebbero comportato l’abrogazione di
fatto della norma ora citata: ed in ogni caso tali deduzioni ipotetiche collidevano
con il dato di fatto che il Qerimaj aveva una regolare residenza in Albania,

agevolmente accertabile con una semplice richiesta all’autorità consolare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, reputando essere
stato legittimamente emesso il decreto di latitanza, atteso che il cittadino
albanese era stato espulso il 13 novembre 2009, ossia in epoca successiva alla
consumazione delle condotte illecite, relative al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n.
309 del 1990, contestati come commessi dal gennaio 1008 all’aprile 2009, fatto
da cui il giudice procedente aveva correttamente desunto la volontaria
condizione di irreperibilità in cui si era posto il Qerimaj sapendo che un
provvedimento restrittivo poteva essere emesso nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è da ritenersi fondata, nei sensi che seguono.

2. Si premette che, a ragione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha
osservato anzitutto che l’asserzione di non esecutività della suddetta sentenza,
basata sulla dedotta illegittimità del decreto di latitanza emesso corso del
giudizio di primo grado, la quale poteva avere rilievo soltanto per contestare la
validità della notificazione dell’estratto contumaciale, poggiava sul fatto che il
provvedimento era stato emesso a carico di un cittadino straniero in precedenza
espulso e senza effettuare previe ricerche all’estero: però, nel caso in esame,
l’espulsione era stata eseguita due anni prima rispetto all’emissione del decreto
di latitanza, senza che risultasse provata l’effettiva rintracciabilità dell’imputato
in Albania, non potendo quest’ultimo elemento desumersi dalla sola nazionalità
dell’imputato.
D’altro canto, ha annotato il giudice dell’esecuzione, per l’accertamento della
volontarietà della sottrazione del destinatario al provvedimento restrittivo della
libertà personale, presupposto psicologico della latitanza, non occorreva
dimostrare la conoscenza da parte sua dell’avvenuta emissione del
provvedimento, ma era sufficiente che fosse emerso che l’interessato si era

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posto in condizioni di irreperibilità sapendo che il provvedimento poteva essere
emesso.
Il Tribunale ha aggiunto che, peraltro, lo straniero espulso poteva chiedere
l’autorizzazione a rientrare in Italia al fine di partecipare al giudizio che lo
riguardava, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 e che, comunque, le
notificazioni effettuate al difensore erano equipollenti a quelle da farsi
all’imputato irreperibile, quale avrebbe dovuto reputarsi l’imputato se non fosse
stato dichiarato latitante.

ha specificato che nemmeno essa poteva essere accolta, avendo il Qerimaj
proposto istanza di revisione della sentenza in data 11 maggio 2016 con il
conferimento di procura speciale al difensore, così dimostrando di avere già
avuto in quella data, con conseguenti decorso e consunzione del termine
credenziale di trenta giorni stabilito dall’art. 175 cod. proc. pen.

3. Si rileva che il Qerimaj ha proposto impugnazione con esclusivo
riferimento alla ratio decidendi che ha contrastato la sua istanza principale,
quella avente ad oggetto la dichiarazione di non esecutività della sentenza per
invalidità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.
Sul tema va innanzi tutto puntualizzato che in fase esecutiva può essere
sollevata la questione della validità del decreto di latitanza all’esclusivo fine di
contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale e, di conseguenza,
l’avvenuta formazione del titolo esecutivo (cfr. sull’argomento Sez. 1, n. 44988
del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129): più in generale, infatti, il vizio determinante
nella instaurazione del contraddittorio verificatosi nel giudizio di cognizione rileva

in executivis soltanto nella misura in cui determini l’invalidità della notifica
dell’estratto contumaciale, la quale non subisce alcuna preclusione collegata al
giudicato (arg. ex Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228, che ha
applicato in principio all’ipotesi della nullità dell’elezione di domicilio annullando
con rinvio l’ordinanza di rigetto – motivata in ragione dell’intervenuto giudicato dell’istanza di un condannato volta a dedurre l’inefficacia del titolo esecutivo
quale conseguenza dell’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità derivante dalla
nullità dell’elezione di domicilio).
In ordine, poi, alla concreta verifica della validità del decreto di latitanza,
appare fin d’ora rilevante ribadire che ai fini della dichiarazione di latitanza non
vanno obliterate le differenze che non rendono compatibili tale condizione con
quella della irreperibilità, sicché le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai
sensi dell’art. 295 cod. proc. pen., se devono comunque essere tali da risultare

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Il giudice dell’esecuzione ha preso in esame anche l’istanza subordinata, ed

esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di
procedere all’esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la
volontaria sottrazione di quest’ultimo all’esecuzione della misura emessa nei suoi
confronti, tuttavia non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi
specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità: di
conseguenza, nemmeno le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni
previste dall’art. 169, comma 4, cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 18822 del
27/03/2014, Avram, Rv. 258792).

dalla polizia giudiziaria, la verifica di esaustività delle stesse doveva e deve
essere riguardata in senso investigativo, per modo che è da ritenersi necessario
e sufficiente che si pervenga: 1) ad escludere l’evenienza di ulteriori, concrete
possibilità di esecuzione della misura – ciò che emergerebbe ove sussistessero
dati tangibili indicativi di uno specifico luogo di rifugio all’estero del soggetto
ricercato, acquisita contezza del quale dovrebbero essere utilizzati gli strumenti
di cooperazione internazionale di polizia per sperimentare la concreta possibilità
di arrivare all’apprensione del ricercato; 2) ad affermare la sussistenza del
presupposto della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura, senza la
quale l’emissione del decreto di latitanza sarebbe priva di quell’accertamento di
tipo sostanziale che vale a qualificare lo stesso status del soggetto ricercato che
per sua scelta si sottrae agli effetti della misura applicata.
In tale prospettiva, ferma l’esigenza di verifica di adeguatezza delle altre
ricerche effettuate anche nei luoghi in cui egli era prima dell’espulsione
rintracciabile, anche in vista dell’eventuale suo rientro, in modo irregolare, nel
territorio dello Stato, la necessità che le ricerche del Qerimaj, quando venne
emesso il provvedimento nei suoi confronti, si estendessero anche nel suo Stato
di origine non può essere aprioristicamente condivisa, posto che – nel caso di
specie e per quanto è emerso – l’autorità di polizia conosceva, o avrebbe dovuto
conoscere, il fatto che il Qerimaj era stato espulso fin dal 13 novembre 2009 e,
dunque, doveva presumersi non presente sul territorio dello Stato italiano, ma
ciò non significava anche che l’autorità stessa potesse conoscere dove egli si
fosse recato e dove, dopo un tempo ragguagliabile a due anni, si trovasse al
momento dell’effettuazione delle ricerche, non potendo valere in via
retrospettiva gli elementi di conoscenza acquisiti in tempo successivo alla
celebrazione del procedimento.
Determinante si rivela, per contro, il vizio di motivazione relativo alla verifica
di sussistenza della volontarietà della condotta del Qerimaj di sottrazione della
sua persona all’esecuzione della misura, requisito parimenti imprescindibile per
legittimare l’emissione del decreto di latitanza, da cui conseguono modalità

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Alla stregua dell’esposto principio, sotto il profilo delle indagini promosse

notificatorie obiettivamente semplificate per l’autorità procedente, ma
corrispondentemente dotate di garanzia attenuata per il destinatario.
Sul punto resta assodato che ai fini dell’accertamento della volontarietà della
sottrazione al provvedimento restrittivo non occorre dimostrare che l’interessato
fosse a conoscenza dell’avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento,
ma è necessario e sufficiente provare che il ricercato si sia posto in condizione di
irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi
confronti: è questa evenienza che, una volta positivamente apprezzata con

psicologico della latitanza e legittima l’esecuzione delle notificazioni mediante
consegna al difensore (cfr. Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827;
Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174; Sez. 6, n. 43962 del
27/09/2013, Hassad, Rv. 256684).
Ciò posto, è comunque fuori discussione che la valida emissione del decreto
di latitanza si basa sull’avvenuto accertamento della volontà del destinatario del
provvedimento di sottrarsi ad una delle misure indicate dall’art. 296, comma 1,
cod. proc. pen. ed alle conseguenti ricerche tese al suo reperimento,
accertamento che può fondarsi anche su presunzioni, sempre che le medesime
rappresentino il coerente esito inferenziale di un quadro di elementi
univocamente idonei a dimostrare tale volontà, in relazione alle circostanze di
fatto caratterizzanti il caso concreto, ivi incluse le abitudini di vita del ricercato.
Orbene, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha preso atto
dell’evento indipendente (almeno in via immediata) dalla volontà del Qerimaj che
lo ha obbligato alla fuoruscita dal territorio nazionale, ma non ha tenuto conto di
questo dato, obiettivamente molto rilevante, nella motivazione fornita per
valutare la volontarietà della condotta del ricercato nella sottrazione
all’esecuzione della misura.
Beninteso, l’espulsione avvenuta in tempo antecedente all’emissione del
provvedimento applicativo della misura non deve valere sempre e comunque ad
escludere la volontarietà della sottrazione all’esecuzione della misura stessa, ben
potendo l’autorità giudiziaria procedente trarre da circostanze ulteriori e di segno
diverso elementi, a loro volta, univocamente idonei a vincere la presunzione di
carenza di volontarietà della suddetta sottrazione che il forzoso allontanamento
del soggetto dal territorio dello Stato induce, in via ordinaria, ad istituire.
Sennonché la motivazione dell’ordinanza impugnata si profila, in ordine a
tale punto, carente e contraddittoria.
Il profilo di carenza lo si coglie nel fatto che il giudice dell’esecuzione, nel
discorso giustificativo reso, appare aver svalutato l’evento costituito dal
provvedimento di espulsione risalente al novembre 2009, senza approfondire in

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provvedimento del giudice, consente di ritenere dimostrato il presupposto

modo specifico l’eventuale sussistenza di elementi, concretamente apprezzabili,
idonei a far desumere che il Qerimaj in quel momento od anche in tempo
successivo si fosse posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o
un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti.
Il profilo di contraddittorietà della motivazione è rilevabile nelle
argomentazioni non conferenti addotte per corroborare la conclusione raggiunta,
senza l’approfondimento che la situazione di base esigeva.
In particolare, si rivela incongruo il riferimento alla disciplina dell’art. 17

sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza.
Invero, tale facoltà costituisce un posterius rispetto alla verifica della rituale
emissione del decreto di latitanza, in quanto la concreta possibilità di chiedere
l’autorizzazione a fare ingresso in Italia al fine della difesa processuale può
essere utilizzata dall’imputato nei cui confronti si sia ritualmente instaurato il
contraddittorio, anche nella peculiare forma della notificazione degli atti al
latitante: previa, però, la rituale emissione del corrispondente decreto (che è
invece il punto controverso in questo procedimento).
Del pari, l’equiparazione, sia pure a livello di ipotesi residuale, della
posizione del latitante con quella dell’irreperibile non è idonea a svolgere alcun
rilievo, perché, nel processo esitato dalla sentenza la cui esecutività forma
oggetto di contestazione, il Qerimaj è stato dichiarato latitante, non irreperibile.
D’altro canto, l’improprietà dei riferimento al rito degli irreperibili che, in
alternativa, si sarebbe dovuto seguire per il medesimo imputato è confermata
dal diverso livello di attività di ricerca che è necessaria (per come stabilito
dall’art. 159 cod. proc. pen.) per quel rito rispetto a quella da effettuarsi per
l’accertamento della latitanza.
Circa la differenza fra le due situazioni (irreperibilità e latitanza), oltre a
richiamare quanto si è già in precedenza evidenziato, va aggiunto che, mentre la
latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta
volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria
limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, l’irreperibilità
è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che
diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio: si
tratta, pertanto, di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la
conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la
latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma

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d.lgs. n. 286 del 1998, al lume del quale lo straniero parte offesa ovvero

nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante – che può in concreto
conservare rapporti con i propri conviventi – debba essere trattato come
irreperibile, se non se ne verificano le condizioni (cfr. sull’argomento già Sez. 5,
n. 5807 del 18/12/1997, dep. 1998, Rv. 210752). Poi, lo stesso profilo
diacronico e funzionale degli adempimenti muta con riferimento a ciascuna delle
due figure processuali indicate, dato che le notificazioni all’imputato latitante
devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o
d’ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione

passaggio di fase o grado, mentre l’efficacia del decreto di irreperibilità è
rigorosamente limitata alle fasi scandite dall’art. 160 cod. proc. pen.

5. Il vizio della motivazione così emerso impone, di conseguenza,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per
nuovo esame che tenga conto del principio di diritto testé affermato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Udine.
Così deciso il 26 settembre 2017

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