Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17200 del 26/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17200 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOCATELLI PASQUALE CLAUDIO nato il 13/03/1952 a ALMENNO SAN
BARTOLOMEO

avverso l’ordinanza del 04/03/2016 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 26/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 4 marzo 2016, il
Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Pasquale
Claudio Locatelli avente ad oggetto la declaratoria di non esecutività della
sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 5 ottobre 2010, confermata dalla
Corte di appello di Milano con sentenza del 6 ottobre 2011, irrevocabile il 21
giugno 2012, o, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare la

2.

Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore del

Locatelli che ne ha chiesto l’annullamento con la deduzione di un unico,
articolato motivo, in virtù del quale lamenta violazione di legge, in riferimento
agli artt. 156, 157, 169, 175, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.
Era infatti documentale che il processo si era celebrato in contumacia del
Locatelli e che le asserite notifiche non erano idonee a costituire una presunzione
di conoscenza effettiva da parte dell’interessato. Il processo si era svolto nei due
gradi di merito dal 20 luglio 2006, prima udienza innanzi al Tribunale, al 6
ottobre 2011, ultima udienza innanzi alla Corte di appello; ed il Locatelli era
stato detenuto dal 10 luglio 2006 al 27 febbraio 2007, mentre successivamente
era stato liberato su cauzione con obbligo di firma una volta a settimana presso il
Tribunale di Malaga fino alla fine del 2010, quando era stato arrestato e
rinchiuso nel carcere di Cadice Texeiro per scontare una pena definitiva
terminata il 3 agosto 2015: era conseguente quindi che egli non avesse ricevuto
alcun avviso del suddetto procedimento ed in ogni caso la sua mancata
partecipazione non era certamente dovuta alla sua volontà. Né il Locatelli aveva
avuto conoscenza del provvedimento conclusivo e nemmeno aveva manifestato
la volontà di rinuncia di impugnare.
Occorreva poi evidenziare che le notificazioni disposte dal Tribunale anche in
rinnovazione presso l’indirizzo di Madrid non erano andate a buon fine. Invece,
essendo il Locatelli detenuto, le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate
ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. pen.: le stesse notificazioni del decreto di
citazione a giudizio in primo e in secondo grado erano avvenute in violazione
dell’indicata norma.
In ogni caso era stato violato l’art. 169 cod. proc. pen., a mente del quale,
quando l’imputato non aveva ricevuto la raccomandata ivi prevista, l’autorità
procedente doveva disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod.
proc. pen. pervenendo alla fine, se del caso, alla declaratoria di irreperibilità.
Illegittima pertanto era stata la notificazione mediante la consegna degli atti al

2

sentenza contumaciale.

difensore ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 169 cod. proc. pen.,
poiché essa presupponeva pur sempre l’avvenuta ricezione della raccomandata.
Per altro verso, il fatto di essere stato detenuto all’estero nel corso del
processo che certificava il dato per cui la sua mancata partecipazione non era
certamente dovuta alla sua volontà avrebbe dovuto imporre, in ogni caso, al
Tribunale di restituirlo nel termine per impugnare la sentenza avendo egli diritto
alla celebrazione del processo con la sua partecipazione. La rinuncia a comparire,
secondo la disciplina di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., doveva
risultare in modo inequivoco, mentre poi la norma, come riformata dalla legge n.

17 del 2005, poneva una presunzione di non conoscenza del processo da parte
del condannato, presunzione certamente non vinta in questa vicenda. Sicché
anche il dubbio sull’effettiva conoscenza sulla volontaria rinuncia a comparire
avrebbe dovuto essere valutato in senso favorevole all’imputato.
In concreto, il Locatelli aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza solo
il 19 ottobre 2012, a seguito della richiesta di estradizione avanzata dall’Italia
alla Spagna sulla base di un mandato di arresto europeo notificatogli mentre egli
era ristretto nel Centro penitenziario di Puerto Santamaria III: ed era
documentalmente acclarato che la Spagna aveva consentito alla consegna del
Locatelli sulla considerazione che lo stesso potesse beneficiare della garanzia di
un nuovo processo, con l’affermazione che la sentenza dell’Autorità italiana non
era definitiva e che egli aveva diritto a proporre ricorso entro 30 giorni dalla
consegna, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità

dell’impugnazione, in quanto la prospettazione relativa alla restituzione in
termini appariva manifestamente infondata alla luce dei dettagliati passaggi
esposti dal Tribunale e più in generale il ricorrente non aveva preso posizione in
ordine a tali passaggi limitandosi ad addurre una generica non conoscenza del
processo ed il suo stato di detenzione all’estero in un certo periodo, durante il
quale peraltro il processo era stato rinviato dal Tribunale di Milano.

4. Con memoria di replica depositata il 21 settembre 2017, il difensore del
Locatelli (avv. Felici) ha richiamato ed in larga parte reiterato le deduzioni svolte
con il ricorso ribadendo l’assenza di rinuncia dell’imputato a comparire e a
difendersi, nessuna notifica essendosi perfezionata presso il suo indirizzo di
Madrid per l’applicazione corretta della fattispecie di cui all’art. 169 cod. proc.
pen.

5. Con ulteriore memoria di replica depositata il 21 settembre 2017, l’altro

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difensore del Locatelli (avv. Mercurelli) ha ripreso il tema relativo all’emersa
impossibilità in cui l’imputato si era trovato di partecipare al processo, lo stesso
provvedimento impugnato avendo dato atto che egli era stato arrestato in
Spagna nel 2006 per titoli diversi da quello attinente al procedimento in
questione, sicché non era affatto libero di abbandonare il territorio iberico e
quindi non poteva partecipare al processo, come del resto le ordinanze emesse
dal Tribunale di Milano nel processo di cognizione e le note del magistrato di
collegamento dalle stesse richiamate dimostravano, sicché, non avendo potuto

diverse vicende processuali, per il Locatelli era maturata comunque la forza
maggiore che ne legittimava la restituzione nel termine per impugnare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che l’impugnazione, allo stato delle allegazioni svolte e
degli atti prodotti, non sia fondata e vada quindi rigettata.

2. Va, in primo luogo, escluso che possano essere prese in esame le
memorie di replica depositate nell’interesse del Locatelli dai suoi due difensori in
data 21 settembre 2017 per l’udienza del 26 settembre 2017. Esse, infatti,
appaiono tardive, dal momento che il termine per la loro presentazione è
stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. in cinque giorni, però liberi, ossia senza la
considerazione per il loro computo del dies a quo, oltre che del dies ad quem (sul
punto v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673):
lasso non ricompreso fra il 21 ed il 26 settembre 2017 (che contempla quattro
giorni liberi).
Pertanto, delle due memorie non può essere ritenuta sussistente la
tempestività, con conseguente impossibilità di considerare il loro contenuto
deduttivo e illustrativo.

3.

I cardini del ragionamento svolto sul primo tema dal giudice

dell’esecuzione – che non risultano confutati dal ricorrente in modo adeguato in
alcuni passaggi determinanti – sono i seguenti.
Con la sentenza indicata in premessa, il Locatelli, ritenuto responsabile dei
delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 legge n. 685 del 1975 e 73, 74 e 80 d.P.R.
n. 309 del 1990, per aver partecipato, con eminente ruolo direttivo,
all’associazione per delinquere avente come oggetto l’attività di trasporto di
ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti da vari paesi esteri, nonché di
svariati reati fine del tipo indicato, era stato condannato alla pena di anni

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partecipare al procedimento per essere vincolato da misure coercitive relative a

ventisei di reclusione.
E’, sul tema, da precisare che alla sentenza resa dal Tribunale di Milano ha
fatto seguito quella della Corte di appello di Milano del 6 ottobre 2011,
confermativa della prima e poi divenuta irrevocabile, a seguito del ricorso per
cassazione esperito dall’imputato o nell’interesse dell’imputato, dichiarato
inammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28562 del 21 giugno
2012.
A fronte dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, il Locatelli, in
primo luogo, aveva opposto di non avere avuto mai conoscenza del

procedimento e della sentenza, per essere stato detenuto ininterrottamente in
Spagna ed, in subordine, aveva chiesto la restituzione nel termine per
impugnare la sentenza di merito, in quanto la consegna da parte dell’Autorità
spagnola era stata stabilita con la specificazione che la sentenza italiana avrebbe
potuto essere impugnata nei trenta giorni dalla consegna e per essersi, in ogni
caso, il processo svolto in Italia senza che il Locatelli avesse volontariamente
rinunciato a comparire.
Però, il giudice dell’esecuzione ha considerato rilevante osservare in
contrario che nel processo in questione il Locatelli era stato difeso per l’intero
suo corso dal suo difensore di fiducia (avv. Pietro Stilo). Inoltre, durante il primo
grado, dopo che era stato dichiarato contumace l’imputato, quando era emerso,
all’udienza del 16 novembre 2006, che il Locatelli era detenuto in Spagna del 10
luglio 2006 per mandati di arresto europei provenienti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il Tribunale aveva disposto
accertamenti e aveva invitato il Locatelli a dichiarare o eleggere domicilio nello
Stato italiano; poi, il Magistrato di collegamento con il Regno di Spagna, con
nota del 18 giugno 2007, aveva informato che – dopo che il 5 settembre 2006
era stata autorizzata la consegna del Locatelli in stato di detenzione e dopo che
tale provvedimento era stato sospeso dal Tribunale costituzionale, con messa del
medesimo in libertà provvisoria, dietro cauzione, con obbligo settimanale di
firma – il Locatelli aveva dichiarato il suo domicilio Presso determinato indirizzo
di Madrid; il Tribunale, operate le relative verifiche e dopo aver disposto la
notifica dell’avviso al difensore ex art. 157, comma

8-bis, cod. proc. pen., e

preso atto del rifiuto, sia pure postumo, del difensore di ricevere la notifica,
aveva constatato che la notificazione rimessa in Spagna aveva registrato il fatto
che l’avviso all’indirizzo indicato dal Locatelli all’atto della scarcerazione in
Spagna non era stato ritirato dal destinatario, sicché ne aveva dichiarato la
contumacia ed il processo era ritualmente proseguito senza l’emersione di altri
impedimenti; non era dato, quindi, individuare alcuna nullità della notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza, avvenuta, sia per la sentenza di primo

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grado, sia per la sentenza di secondo grado, presso lo studio del difensore.

4. Tanto avendo chiarito il giudice dell’esecuzione, è da rilevare che, in
ordine alla doglianza avente ad oggetto la carenza di esecutività della sentenza
impugnata per essere stato, il processo, celebrato senza l’instaurazione del
valido contraddittorio, il punto nodale affrontato nell’ordinanza impugnata,
relativamente alla sussistenza o meno della corretta declaratoria della
contumacia del Locatelli ha condotto il Tribunale a concludere che – quando,

l’avviso ex art. 169 cod. proc. pen. al Locatelli, all’epoca in Spagna, libero
rispetto al pregresso stato detentivo – l’avviso della raccomandata inviata a
norma della suddetta disposizione, regolarmente arrivato all’indirizzo stabilito,
ma non ritirato, aveva perfezionato la fattispecie legittimante la notificazione al
difensore.
Ora, non risulta adeguata confutazione del dato di fatto processuale
assodato in sede di merito e confermato dal giudice dell’esecuzione (al fine della
verifica della rituale notificazione dell’estratto contumaciale all’imputato nelle
forme surrogatorie previste dall’ordinamento) circa la regolare destinazione della
lettera raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen. all’indirizzo di dimora in Spagna
del Locatelli, come appurato dal Magistrato di collegamento.
E, se, certo, quando si tratti di imputato residente o dimorante all’estero,
qualora manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169
cod. proc. pen., l’Autorità procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi
indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità
dell’imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o
appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto
(ex art. 157, comma 5, cod. proc. pen.), con conseguente esclusione in tal caso
della legittimità della consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui
all’art. 169, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (v. anche Sez. 5, n. 34504
del 11/07/2011, Vezzosi, Rv. 250945; Sez. 5, n. 33658 del 20/04/2005, Papa,
Rv. 232336), va invece precisato che, se l’imputato, residente o dimorante
all’estero in luogo certo, rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente l’informazione sull’addebito e l’invito ad eleggere o
dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale, non occorre
procedere allo svolgimento di nuove ricerche: e la compiuta giacenza della
raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento
della procedura di notificazione (cfr. sul tema già Sez. 5, n. 47542 del
03/10/2016, F., Rv. 268538; Sez. 3, n. 19735 del 08/04/2010, Nascimento, Rv.
247551).

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dopo aver ricevuto le indicazioni dal Magistrato di collegamento, ha inviato

Orbene, nel caso in esame, a fronte dell’accertamento confermato da parte
del giudice dell’esecuzione del mancato ritiro, con conseguente compiuta
giacenza, da parte del Locatelli della raccomandata con l’avviso ex art. 169 cod.
proc. pen. regolarmente rimessagli all’indirizzo della sua dimora spagnola, il
ricorrente non appare avere confutato in modo specifico, con le conseguenti
allegazioni, la correttezza e fondatezza di tale accertamento.
Stante tale approdo, non si profila censurabile la conclusione del Tribunale in
ordine alla ritualità delle susseguenti notificazioni presso il difensore, ultima e più

contumaciale presso il difensore di fiducia.
Quanto alle nullità dedotte come verificatesi nel corso processuale, esse non
possono, in sede di incidente di esecuzione, rilevare se non sono state dedotte in
sede di cognizione e, poi, non risultano essersi riflesse sull’invalidità della
notificazione dell’estratto contumaciale (v., fra gli arresti recenti, Sez. 1, n. 7430
del 17/01/2017, Canalini, che ha avuto riguardo alla nullità dell’elezione di
domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, la cui rilevanza nel giudizio di
esecuzione è stata ritenuta rilevante nella misura in cui abbia determinato
l’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale, che non subisce alcuna
preclusione collegata al giudicato; v. anche Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015,
Fernandez Garrido, Rv. 264638).
Di conseguenza, l’inesecutività del titolo poi posto alla base dell’ordine di
carcerazione, oggetto della prospettazione fondata sull’art. 670 cod. proc. pen.,
non può essere ritenuta fondata.

5. In ordine, poi, al secondo punto, si constata che il giudice dell’esecuzione
non ha ritenuto accoglibile neanche l’istanza subordinata per essere stato il
Locatelli assistito – con mandato costante – da difensore di fiducia sia in primo,
sia in secondo grado, senza che potesse interpretarsi il provvedimento della
Audiencia Nacional spagnola di autorizzazione alla consegna nel senso che
avesse apposto la condizione che il detenuto potesse beneficiare del diritto alla
restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto si
trattava di un brano esclusivamente informativo inserito in quel provvedimento,
fermo restando che competeva esclusivamente all’Autorità giudiziaria italiana
verificare la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti tale restituzione,
nella specie non spettante per la ragione indicata.

6.

Assodato ciò, occorre rilevare che, allo stato degli atti acquisiti, la

conclusione raggiunta dal giudice dell’esecuzione – il quale non ha riscontrato
l’evenienza delle condizioni di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel

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rilevante delle quali la corretta notificazione dell’estratto della sentenza

testo ante legge n. 67 del 2014) per la restituzione del Locateli nel termine per
impugnare la sentenza di cognizione – risulta insuperata dalla doglianza svolta
dal ricorrente.
Dall’analisi che precede emerge, in primo luogo, l’assistenza processuale
fiduciaria prestata dal difensore nominato dal Locatelli, che ha consentito
all’imputato di beneficiare del relativo ministero difensivo, con le garanzie che
esso ha assicurato, in entrambi i gradi di merito, nonché attraverso la
proposizione del ricorso in sede di legittimità (esitato peraltro dalla pronuncia di

corrispondente dimostrazione, che il legame connesso a tale assistenza fiduciaria
si fosse per qualche oggettiva ragione dissolto in modo oggettivamente
percepibile.
Tale constatazione rileva in relazione al principio secondo cui non ha diritto
alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato
contumace che abbia nominato un difensore di fiducia, il quale lo abbia assistito
nello svolgimento di tutti i gradi del giudizio, proponendo le relative
impugnazioni, a meno che non risulti un’esplicita comunicazione al giudice
dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il difensore ed il suo assistito,
atteso che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce
fatto di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del
procedimento e del provvedimento, salvo che, appunto, non emerga una
comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale
e l’assistito (v. per l’affermazione di tale principio Sez. 3, n. 15760 del
16/03/2016, Kaya, Rv. 266583; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Minicozzi, Rv.
249466).
Per quanto concerne, inoltre, il dedotto limite che l’Autorità giudiziaria
spagnola, dando corso al mandato di arresto europeo del 17 settembre 2012,
avrebbe posto consentendo alla consegna del Locatelli con la precisazione che
questi avrebbe potuto beneficiare della garanzia di un nuovo processo, per tale
ragione avendo affermato che la sentenza dell’Autorità italiana non era definitiva
e che egli aveva diritto a proporre ricorso entro 30 giorni dalla consegna, ai sensi
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., occorre considerare (sulla scorta
dell’atto sussistente nel fascicolo nella sola lingua originale) che il diverso avviso
esposto dal giudice. dell’esecuzione, secondo cui nessun vincolo la disposizione di
consegna emessa all’esito della deliberazione del 4 dicembre 2012 dalla
Audiencia Nacional ha stabilito al riguardo, trova conforto nell’assenza di alcuna
esplicitazione dell’addotto limite nel dispositivo del provvedimento, essendosi
fatta menzione dell’azione ex art. 175 cod. proc. pen. nella parte della
introduzione in fatto, come informazione facoltativa sugli strumenti in linea di

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inammissibilità già ricordata). E manca una specifica allegazione, sorretta dalla

principio previsti dall’ordinamento italiano di cui il soggetto consegnato avrebbe
potuto avvalersi, se ne fossero, però, sussistite le condizioni.
Il che non può aver integrato un limite al dispiegamento della potestà
giurisdizionale del giudice italiano competente a decidere sulla relativa domanda
che il condannato consegnato avrebbe, se del caso, proposta.
Non risulta, dunque, dimostrato il richiamo alla necessità dell’applicazione
dell’istituto della restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
quale vincolo specifico apposto dall’Autorità giudiziaria spagnola alla disposizione

motiva in diritto e nella parte dispositiva, in cui invece sono state inserite le altre
statuizioni aventi efficacia diretta per il Locatelli: ossia la rimessione in libertà
provvisoria del medesimo, per il titolo oggetto del mandato di arresto europeo,
in uno alla sospensione del provvedimento di consegna fino al completamento
delle vicende giudiziarie che egli aveva in corso in Spagna.

6. Conseguenza ineludibile di queste considerazioni è il rigetto del ricorso.
Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26 settembre 2017

di consegna, assente essendo ogni riferimento all’istituto suddetto nella parte

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