Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 172 del 23/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 172 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASARO CATERINA N. IL 29/06/1964
avverso la sentenza n. 503/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 23/09/2013
CONYDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa duella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere dì quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi. ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto ed gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzeni, RV 216583; Cass. IL 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo -fssare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del pcoceiLmento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dieci ) in .or, a. il 23 settembre 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
ad ASARO Caterina, per il reato di bancarotta fraudolenta, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo, in particolare, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;