Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 172 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 172 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. GIACOMO ROCCHI

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORE GIUSEPPE N. IL 27/01/1964
avverso l’ordinanza n. 9269/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

REGISTRO GENERALE
N. 14336/2015

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Fiore Giuseppe avverso il decreto del Ministro
della Giustizia che applicava nei suoi confronti per la prima volta il regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen..
Secondo il Tribunale sussistevano i presupposti per l’applicazione della
misura, alla luce della biografia delinquenziale di Fiore, della sua posizione di

collaboratore Abbrescia – che egli continua a gestire le attività illecite
dell’associazione dal carcere, riscontrata anche oggettivamente dal sequestro di
una lettera, della uccisione nel 2013 del figlio Vitantonio che, qualche giorno
prima, aveva partecipato ad un altro omicidio.
Non risultava decisiva la mancata condanna per reati di cui all’art. 416 bis
cod. pen. o aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991, atteso che le
esigenze di sicurezza potevano trarsi anche da fonti diverse; né l’esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 da parte del G.I.P.
nell’ordinanza cautelare concernente l’omicidio Caracciolese Fiore era decisiva,
attese le modalità mafiose della condotta.
In definitiva, secondo il Tribunale, era altamente probabile che Fiore
approfittasse del regime penitenziario ordinario per organizzare una risposta
illecita all’eclatante uccisione del figlio.

2. Ricorre per cassazione Fiore Giuseppe, riservando la presentazione dei
motivi ai difensori di fiducia.

3.

Ricorre per cassazione il difensore di Fiore Giuseppe, deducendo

violazione di legge
Il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di provvedere sulle censure
contenute nel reclamo e, in particolare, di affrontare il nucleo centrale della
decisione: le fonti che dimostrerebbero i collegamenti con la criminalità
organizzata.
Il decreto ministeriale basava la prova su una notizia confidenziale e
anonima riferita dalla Questura di Bari, secondo cui Fiore, nel corso di un
permesso di tre giorni, aveva ricevuto la visita di numerosi esponenti di spicco
della criminalità barese. La proposta di applicazione del regime di cui all’art. 41
bis ord. pen. era stata avanzata solo a seguito della successiva conoscenza da
parte degli inquirenti di permessi premio di cui Fiore aveva usufruito e per
impedire che ciò avvenisse nuovamente, benché gli organi preposti al controllo

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spicco nell’ambito di associazione di appartenenza, della circostanza – riferita dal

non avessero sollevato alcun rilievo sull’esecuzione dei predetti permessi.
L’informazione non poteva essere utilizzata, in quanto anonima e incontrollata.
Le ulteriori informazioni riguardavano fattt assai risalenti (2009) ek era
pretestuosa la indicazione della Questura di Bari di un possibile coinvolgimento di
Fiore Giuseppe nell’omicidio di Caracciolese Giacomo, nell’ambito di una faida
interna al sodalizio, quando il ricorrente non era mai stato indagato. Del resto, il
G.I.P. aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di un’associazione mafiosa e
aveva segnalato che le dichiarazioni di Abbrescia descrivevano fatti anteriori al

Fiore vi era stato un violento litigio per motivi di lavoro alcuni giorni prima.
Lo stesso Abbrescia aveva escluso che Fiore fosse a capo dell’associazione
mafiosa.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di
Roma che decide sul reclamo avverso il decreto di applicazione del regime di cui
all’art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge. Come riconosce
lo stesso ricorrente, tale vizio può essere riconosciuto, con riferimento alla
motivazione del provvedimento, quando essa sia del tutto assente o manchi dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Tale itinerario è, al contrario, perfettamente comprensibile dalla lettura
dell’ordinanza impugnata: il pericolo della ripresa di contatti con esponenti della
criminalità organizzata di cui Fiore ha sicuramente fatto parte (come dimostra la
condanna per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990) si deduce dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Abbrescia sulla condotta di direzione
dell’attività criminale da parte di Fiore dall’interno del carcere e dal riscontro ad
essa costituita dal sequestro di una lettera del suo luogotenente Caracciolese
(poi ucciso).
L’attualità del pericolo è, a sua volta, resa evidente dagli omicidi
Caracciolese e Fiore Vítantonio, risalenti al 2013 e dalla manifestata volontà di
vendetta da parte di Fiore, captata nelle intercettazioni ambientali.
In definitiva: se, in passato, Fiore certamente gestiva dal carcere gli affari
criminali della sua organizzazione, il duplice episodio di omicidio con modalità

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2009 e necessitavano di riscontri, sottolineando, ancora, che tra Caracciolese e

mafiose, l’essere di esso vittima il figlio e la manifestata volontà di Fiore di
vendicarsi rendono probabile i tentativi del ricorrente di tenere i contatti per
vendicarsi.

Se questo è l’iter logico seguito – che, come si deve notare, non tiene conto
delle informazioni confidenziali provenienti dalla Questura di Bari – le censure
mosse all’ordinanza si risolvono in critiche verso una motivazione insufficiente o
illogica, ma non certo mancante o incomprensibile: si veda, ad esempio, la

sottolineatura che le dichiarazioni di Abbrescia riguardano il periodo anteriore al
2009 e che il collaboratore di giustizia avrebbe negato un ruolo direttivo a Fiore.
Risulta, in definitiva, evidente che nessuna violazione di legge sussiste.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

censura concernente il negato coinvolgimento di Fiore negli eventi omicidiari o la

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