Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17195 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17195 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI APPELLO DI BARI
nei confronti di:
MARINO GIULIO, n. il 07/02/1983;
e da:
MARINO GIULIO, n. il 07/02/1983;
avverso l’ordinanza n. 396/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, del
02/12/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oro Angelillis,
che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 14/09/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/12/2016, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze
della Corte d’assise d’appello di Bari del 17/04/2014, irrevocabile il 17/06/2015 (omicidio, tentato omicidio e violazione legge armi aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del
1991 – fatti del 10/08/2008), e della Corte d’appello di Bari del 21/05/2014, irrevo-

commessi dal 01/11/2007), e rideterminava la pena complessiva nei confronti di
Marino Giulio in anni ventitré e mesi quattro di reclusione.
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile l’esistenza di un medesimo disegno
criminoso, avvolgente sin dall’inizio gli episodi giudicati, apparendo plausibile che il
Marino, sin dal 01/11/2007, in quanto partecipe del clan Di Cosola, avesse già programmato di commettere i reati – scopo rientranti nelle strategie criminali
dell’anzidetto gruppo delinquenziale, trattandosi di delitti perpetrati avvalendosi
delle condizioni di appartenenza a detto sodalizio, storicamente contrapposto al clan
Stramaglia, al quale le vittime appartenevano.

2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari propone ricorso per
Cassazione avverso la predetta ordinanza per inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen..
Il Procuratore sostiene la tesi dell’insussistenza di prove della commissione dei
fatti di sangue in via strumentale al perseguimento di fini espansionistici del clan
mafioso, non rilevando che i singoli delitti di cui alla prima sentenza fossero stati
commessi durante la permanenza del reato associativo. Deduceva, quindi,
l’impossibilità di configurare un programma criminoso sin dalla data di commissione
del primo reato.

3. Il Marino propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata
ordinanza per violazione di legge, non essendo stata effettuata la riduzione di un
terzo della pena per il reato satellite prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., nonostante la sentenza di condanna del 21/05/2014 fosse stata pronunciata a seguito di
giudizio abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre il motivo di ricorso del
condannato deve ritenersi assorbito nei termini meglio specificati infra.

cabile il 02/10/2015 (artt. 416 bis cod. pen., 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 – atti

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2. Va preliminarmente ricordato il consolidato orientamento di questa Corte
(Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Francini, Rv. 234980), secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi
linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un
programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contin-

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a
commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto,
deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici (fra gli
altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo
temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) hanno normalmente
un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
Detto accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una
motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Quanto
poi, in particolare, all’evocata relazione ai fini del presente giudizio tra reato associativo e reati – mezzo, la continuazione non è incompatibile con la commissione di
reati permanenti, ma il giudice deve valutare volta per volta l’esistenza o meno di
tutti o alcuni degli indici rivelatori della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso. In particolare, in materia di reato associativo la continuazione coi reati – fine
deve essere valutata dal giudice di merito tramite una verifica puntuale della preventiva individuazione da parte dei sodali – di tali reati nelle loro linee essenziali
prima dell’attuazione della condotta (Sez. 1, n. 46576 del 17/11/2005, Sarno, Rv.
232965).
È ipotizzabile, pertanto, la sussistenza della continuazione tra reato associativo e
reati – fine previa puntuale verifica che questi ultimi siano già stati programmati al
momento della costituzione dell’associazione (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, ord. n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100).
In particolare, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei
reati – fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed
essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché
legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immagi-

genti opportunità (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).

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nabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.
2014, Amato, Rv. 259481 – fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del
1991; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930).

3. Tanto premesso sul piano dei. principi, ritiene il Collegio che il giudice di esecuzione non abbia adeguatamente applicato gli stessi al caso in esame e non abbia

Il giudice territoriale, infatti, si è limitato a rilevare l’esistenza di un collegamento
tra reato associativo e reati – fine in considerazione della sola appartenenza del Marino al sodalizio di stampo mafioso e della funzionalità dei fatti omicidiari rispetto gli
interessi del clan, in quanto diretti nei confronti di esponenti di un’associazione avversaria.
L’ordinanza, però, non contiene nessuna motivazione in ordine alle ragioni per le
quali i delitti di sangue sarebbero stati preordinati sin dalla costituzione
dell’associazione criminosa e non sarebbero stati invece collegati ad esigenze meramente contingenti di quella fase storica del clan.
3.1. Va poi rilevato che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso proposto
dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, il motivo del ricorso presentato dal Marino – attinente alla sola modalità di calcolo dell’aumento di pena per
la continuazione – deve essere ritenuto assorbito (e non precluso).

4.

Pertanto, in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale,

l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari,
che, nel pieno esercizio del proprio potere valutativo, stabilirà l’eventuale sussistenza della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, alla luce dei principi di diritto
sopra esposti. Il motivo del ricorso proposto dal Marino va ritenuto assorbito.

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso del RG., annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per
nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, dichiarando assorbito il ricorso del Marino.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2017.

comunque adempiuto all’onere motivazionale.

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