Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17194 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17194 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSATO SAMUELE, n. il 17/10/1970;

avverso l’ordinanza n. 132/2016 del Tribunale di Parma, del 21/11/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

vlette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci,
che il rigetto del ricorso;
Ot…

Data Udienza: 14/09/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/11/2016 il Tribunale di Parma, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione proposta ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. da Rosato Samuele in relazione ai reati di cui a
tre sentenze di condanna (rispettivamente per reati di: lesioni del novembre 2008;
violazione al codice stradale e falso del marzo 2008; resistenza a pubblico ufficiale e

2. Il Rosato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione, tenuto conto dell’arco temporale relativamente ampio di commissione dei reati e del comprovato stato di tossicodipendenza. Deduceva, inoltre, che non erano state spiegate le ragioni della non
incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla consumazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni
della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di
vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, non
massimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a
commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto,
deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui
la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità
delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica,
non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in

rapina del febbraio 2015).

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sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto

26/02/2014, B., Rv. 260896).

3. Tanto premesso sui fondamenti dell’istituto in esame, la Corte ritiene che il
giudice di merito abbia puntualmente applicato tali principi, con provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso in esame, il quale, anche per tale ragione, non può
trovare ingresso.
Il giudice a quo, infatti, ha ben interpretato la nozione di unità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., spiegando le ragioni per cui
gli episodi criminosi dovessero essere consigerati non unificabili sotto il vincolo della
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particolare diversità dei beni giuridici protetti dalle
continuazione, in relazione
disposizioni penali violate e alla notevole distanza temporale tra,M74:1
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, rimarcava che lo stato di tossicodipendenza,
dimostrato solo fino al 2013 (e non fino al 2015, data di commissione dell’ultimo
reato), non era idoneo a dimostrare l’esistenza di un programma criminoso unitario
e svalutava la dedotta condizione di tossicodipendenza del condannato, generatrice
solo di una generica spinta a delinquere.

4. Sul punto la difesa ricorrente non articola deduzioni specifiche idonee a superare i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati con l’ordinanza impugnata, limitandosi a generiche indicazioni ed evidenziando il contesto logico temporale e lo stato di tossicodipendenza; essa, tuttavia, non si rapporta con la
compiuta analisi delle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato, immuni da censure e non manifestamente illogiche.

5. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del

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P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 settembre 2017.

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