Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17193 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17193 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLIVIERI SALVATORE, n. il 31/01/1978;

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 24/10/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

CikU

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano,
che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 14/09/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/10/2016 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod.
proc. pen. da Olivieri Salvatore di applicazione della continuazione in relazione ai
reati di cui alle sentenze della Corte d’appello di Brescia del 29/05/2006, irrevocabile il 14/07/2006, e della Corte d’appello di Bologna del 05/02/2014, irrevocabile il

Il giudice dell’esecuzione ha osservato che la prima sentenza concerneva un episodio di rapina commessa in 04/02/2005 in Cella Dati ai danni di un ufficio postale
e la seconda tre episodi di rapine commessi rispettivamente in date 05/03/2004,
11/03/2004 e 26/03/2004 in Boretto, Campegine, e Reggio Emilia ai danni di banche.
Tali reati presentavano connotazioni del tutto diverse ed autonome quanto a
modalità esecutive, obiettivo prescelto e componente soggettiva.

2. L’Olivieri, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione.
Il difensore deduce l’assenza di valutazione degli elementi sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso riscontrabili nel caso in esame (identità
dei beni giuridici protetti dalle disposizioni penali violate, contiguità cronologica ed
identità del modus operandi) nonché del documentato stato di tossicodipendenza
dell’Olivieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella
loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (Sez. 1, n. 49902 del
14/10/2015, Imperatrice, non massinnata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a

24/04/2014.

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commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto,
deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui
la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità
delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sinto-

cante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica,
non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto
disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del
26/02/2014, B., Rv. 260896).

3. Tanto premesso sui fondamenti dell’istituto in esame, in ordine al primo motivo di ricorso attinente alla valutazione dei presupposti di operatività dell’istituto, la
Corte ritiene che il giudice di merito abbia puntualmente applicato tali principi, con
provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio
di merito invocato col ricorso in esame, il quale, anche per tale ragione, non può
trova re ingresso.
Il giudice a quo, infatti, ha ben interpretato la nozione di unità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., spiegando le ragioni per cui
gli episodi criminosi dovessero essere considerati non unificabili sotto il vincolo della
continuazione; ha evidenziato, infatti, la natura diversa ed autonoma dei reati in
esame quanto a modalità esecutive, obiettivo prescelto, nominativi dei complici e la
loro distanza cronologica.
Sul punto la difesa ricorrente non articola deduzioni specifiche idonee a superare
i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati con l’ordinanza impugnata, limitandosi a generiche indicazioni, quali l’identica natura dei reati commessi e
l’identità del modus operandi, ma non si rapporta con la compiuta analisi delle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato, non manifestamente illogiche ed immuni da censure.

matico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non impli-

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4. Per quanto attiene all’ulteriore assunto del ricorrente, inerente all’omessa considerazione del suo stato di tossicodipendenza, va rilevato che, dal controllo degli
atti acquisiti nel corso del procedimento de quo emerge soltanto – da documentazione di epoca recente – che l’Olivieri si è presentato nel marzo e nell’aprile del
2004 presso il Sert di Cremona e che la sua tossicodipendenza risulta accertata dal
Sert di Foggia mediante gli appositi esami, effettuati in epoca successiva al 2006.
Legittimamente, dunque, il giudice dell’esecuzione, a fronte di pretesa tossicodi-

tando solo un problema tossicomanico successivo alla commissione dei reati oggetto della richiesta di applicazione della continuazione, non ha riservato ad essa alcuna considerazione, motivando il rigetto della domanda sulla base degli altri elementi
effettivamente rilevanti ai fini della decisione, in atti acquisiti.
Questa Corte ha, invero, affermato che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186,
disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv.
265716).

4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2017.

pendenza non adeguatamente certificata e neppure coeva ai fatti giudicati, risul-

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