Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17192 del 14/09/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17192 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAUDANI ALFIO, n. il 07/04/1978;
avverso l’ordinanza n. 151/2016 del G.I.P. del Tribunale di Catania,
dell’11/10/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano,
che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Data Udienza: 14/09/2017
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’11/10/2016 il G.U.P. del Tribunale di Catania ha rigettato
la richiesta proposta nell’interesse di Laudani Alfio di rideterminazione della pena di
anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa inflitta, all’esito di giudizio abbreviato, con la sentenza della Corte d’appello di Catania del 02/02/2014, irrevocabile
il 14/01/2016 in ordine al reato di cui agli artt. 73 ed 80 D.P.R. n. 309 del 1990
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena irrogata non era divenuta contra
legem, in quanto compresa nei parametri edittali.
2. Il Laudani, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione, rilevando che erroneamente
il giudice dell’esecuzione non ha rideterminato la pena, per adeguarla ai nuovi limiti
edittali determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014 di dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter D.L.
n. 272 del 2005, convertiti, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 49 del
2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta presentata da Laudani Alfio di rideterminare la pena irrogata con sentenza definitiva in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990, per rapportarla ai nuovi limiti edittali determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014 di dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies
ter D.L. n. 272 del 2005, convertiti, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 49
del 2006.
3. Conformemente al parere espresso dal Procuratore generale presso questa
Corte dr. Giulio Romano nella requisitoria scritta, va rilevato che la medesima richiesta risulta essere già stata proposta dal Laudani dinanzi ai giudici di cognizione
e, in particolare, respinta dai giudici di merito con pronuncia divenuta irrevocabile a
seguito di sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 19389 del 14/01/2016, Pennisi). Alla
luce dei principi suesposti, pertanto, la richiesta stessa deve ritenersi preclusa ai
sensi del comma 1, ultima parte, art. 671 cod. proc. pen..
(detenzione di droghe c.d. “leggere”).
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t
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2017.
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