Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17191 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17191 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI GIOVANNI, n. il 24/08/1972;

avverso l’ordinanza n. 376/2016 del Tribunale di Brindisi, del 20/10/2016;

t

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Orsi, che
chiedeva il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 14/09/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/10/2016 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della continuazione proposta
ai sensi dell’art. 671 cod. pen. nell’interesse di Colucci Giovanni in relazione alle
sentenze della Corte d’appello di Lecce del 09/10/2002, definitiva il 15/05/2003, e
del 15/06/2004, irrevocabile il 26/12/2004.

di contrabbando di T.L.E. commesso il 17/11/1997 in Ostuni in concorso con altri
quattro soggetti, mentre la seconda condanna atteneva ad una condanna in ordine
al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e a due episodi di contrabbando di T.L.E.,
commessi nel dicembre 1999, quale intermediario dell’associazione della quale era
stato riconosciuto partecipe ed acquirenti di T.L.E. operanti in Taranto.
Tali circostanze lasciavano presumere l’inesistenza di un programma criminoso
unitario.

2. Il Colucci, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa deduce che, dalla mera lettura dei capi d’imputazione relativa ai reati
per i quali era stato condannato, si evincevano l’esistenza del medesimo disegno
criminoso e il ridotto distacco temporale tra i vari episodi delittuosi di pochi mesi
l’uno dall’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni
della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di
vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, non
massimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a
commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto,
deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperien-

Il Tribunale ha osservato che la prima vicenda criminosa concerneva un episodio

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za, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui
la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità
delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica,
non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamen-

sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto
disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del
26/02/2014, B., Rv. 260896).

3. Tanto premesso sui fondamenti dell’istituto in esame, la Corte ritiene che il
giudice di merito abbia puntualmente applicato tali principi, con provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito invocato
col ricorso in esame, il quale, anche per tale ragione, non può trovare ingresso.
Il giudice a quo, infatti, ha ben interpretato la nozione di unità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., spiegando le ragioni per cui
gli episodi criminosi

dovessero essere considerati non unificabili sotto il

vincolo della continuazione; ha evidenziato, infatti, la diversità di contesto degli
stessi (il solo secondo delitto si inseriva in un ambito associativo di stampo mafioso
inpfiefrOinalizzato alla commissione anche di reati di natura diversa rispetto a quelli
di contrabbando di T.L.E.).
Sul punto la difesa ricorrente non ha articolato deduzioni specifiche idonee a superare i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati con l’ordinanza
impugnata, limitandosi a generiche indicazioni, quali l’identica natura dei reati
commessi (contrabbando di T.L.E.) e la vicinanza temporale, ma non si rapportava
con la compiuta analisi delle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento
impugnato, non manifestamente illogiche ed immuni da censure.

4. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

to, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in

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P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2017.

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Il Consigliere estensore
Aldi Esp • o

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