Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17190 del 10/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17190 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Devole Altin, nato a Durazzo (Albania) il 29/06/1976

avverso l’ordinanza del 02/11/2015 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 novembre 2015 la Corte di appello di Firenze, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Devole
Altin, in atto detenuto presso la Casa circondariale Sollicciano di Firenze, volta
all’applicazione

in executivis della disciplina della continuazione tra i reati

giudicati con le sentenze illustrate nella premessa, emesse:

Data Udienza: 10/05/2017

- la prima dalla stessa Corte in data 8 luglio 2009 (irrevocabile in data 8
ottobre 2009) di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed
euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1 cod.
pen., 110, 605, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 legge n. 497 del 1974, commessi in
Firenze il 25 giugno 2007 (sub 1);
– la seconda dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Firenze il
12 giugno 2012 (irrevocabile il 19 ottobre 2012) di condanna alla pena di anni
uno di reclusione ed euro cinquecento di multa, posta in continuazione alla

terzo comma, n. 1 e 2 cod. pen., 628, terzo comma, cod. pen., 628, terzo
comma, n. 1 e 2 cod. pen., commessi in Firenze, San Miniato, Scandicci nel
periodo dal 21 maggio 2007 al 4 luglio 2007 (sub 2);
– la terza dalla stessa Corte il 15 giugno 2010 (irrevocabile il 13 maggio
2011) di condanna alla pena di anni dieci di reclusione ed euro trentaduemila di
multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma

1-bis, d.P.R. n. 309

del 1990, 110 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., accertati
in Pistoia il 24 luglio 2007 (sub 3).
La Corte, che premetteva che la valutazione da compiersi era limitata a
verificare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la unicità del disegno
criminoso tra le condotte giudicate con le prime due sentenze già unificate e
quelle in materia di stupefacenti oggetto della terza sentenza, rilevava, a ragione
della decisione, che:
– detta valutazione era stata già svolta in senso negativo per due volte dallo
stesso Ufficio con ordinanze di rigetto del 4 aprile 2012 e del 25 novembre 2013,
con le quali era stata esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione fra gli
episodi di rapina e di sequestro di persona, commessi in Firenze il 25 giugno
2007, e le condotte di detenzione illecita di stupefacente e armi, commesse in
Pistoia il 24 luglio 2007, trattandosi di reati aventi natura totalmente diversa e
per i quali la vicinanza cronologica e il collegamento probatorio, allegati
dall’istante, non erano idonei a dimostrare la unicità del disegno criminoso;
– le ordinanze prodotte dalla difesa nel corso dell’udienza, emesse in data 8
luglio 2011 quanto alla posizione di Devole Emiljan e il 23 aprile 2014 quanto
alla posizione di Seferi Hajri, non introducevano fatti nuovi tali da consentire una
rivalutazione del quadro complessivo per il riconoscimento della continuazione, in
quanto riguardanti fatti non corrispondenti a quelli in oggetto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Piero Rita, l’interessato Devole, che ne chiede

2

condanna di cui alla prima sentenza, per i reati di cui agli artt. 628, primo e

l’annullamento dolendosi, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen., della carenza e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente, il Giudice, a fronte delle osservazioni difensive
volte al riconoscimento della disciplina del reato continuato fra le sentenze
indicate nella richiesta, ha seguito un iter argomentativo insufficiente e a tratti
del tutto illogico, avuto riguardo alla ripercorsa ricostruzione dei fatti, giudicati
con le sentenze sub 1) e sub 3), e alla emersa circostanza che alcuni soggetti
(esso ricorrente, il fratello Devole Emiljan e Seferi Hajri) avevano posto in essere

condanna per la detenzione di stupefacente (con la sentenza sub 3) e per varie
rapine ai distributori di carburante, finalizzate a reperire denaro per finanziare
l’acquisto di stupefacente, commesse dagli stessi soggetti da soli o in concorso
con altri o da due di essi.
L’ordinanza, che ha rigettato la sua richiesta di riconoscimento della
continuazione tra i reati (stupefacenti e rapine), limitandosi a riportare le
argomentazioni svolte dalle precedenti pronunce e a negare il carattere di fatti
nuovi alle ordinanze favorevoli emesse nei confronti dei complici per non essere
le stesse le rapine, non ha, in particolare, logicamente considerato che al fratello
Devole Emiljan la Corte di appello di Firenze ha riconosciuto il vincolo della
continuazione tra i reati in materia di stupefacenti (sentenza sub 3) e altra
rapina ai distributori di carburante; che, quanto al Seferi, l’ordinanza, che aveva
rigettato l’istanza relativa alla condanna per gli stupefacenti (sentenza sub 3) e a
quella per altra rapina ai distributori di carburante, è stata annullata dalla Corte
di cassazione con rinvio, rilevando che non si era in particolare considerata la
causale dei due delitti, né si era valutato lo stato di tossicodipendenza del Seferi,
né si era tenuto conto della diversità del trattamento riservato a Devole Emiljan;
e che la continuazione riguardo al Seferi è stata, poi, riconosciuta in esito al
rinvio con ordinanza del 23 aprile 2014.
2.2. L’accoglimento della istanza del Seferi, intervenuto dopo il rigetto della
sua istanza, costituisce, ad avviso del ricorrente, un fatto nuovo sopravvenuto
che permette il superamento della irrevocabilità, che opera rebus sic stantibus,
non potendo la diversità delle rapine rispetto a quelle per le quali è stata
riconosciuta la continuazione ai coimputati portare a diversa valutazione,
essendo i reati da lui commessi del tutto analoghi a quelli commessi dal fratello
Devole Emiljan e dal Seferi per continuità cronologica, modalità, finalità e
situazione personale e sussistendo la diversità delle rapine anche tra il fratello e
il Seferi, in ordine ai quali si è, invece, affermato che la disparità di trattamento
sarebbe un vulnus nel sistema.

3

in concorso tra loro una serie di condotte illecite e diversificate, riportando

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta

concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Questa Corte ha più volte affermato che il principio della preclusione
sancito dalla norma

fondamentale di cui all’art. 649 cod. proc. pen., ha carattere generale e, con i
dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione e,
soprattutto, a ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti
giudiziali, rispetto ai quali assume anche la funzione di garanzia della osservanza
della tassatività delle ipotesi e dei relativi termini di decadenza (tra le altre, Sez.
6, 3586 del 26/11/1993, dep. 1994, Busterna, Rv. 196628; Sez. 5, n. 14893 del
29/01/2010, De Battisti, Rv. 246867).
Nel detto principio, che comporta che, data una domanda e una decisione
sulla stessa, tale decisione acquista stabilità in relazione alle questioni dedotte e
trattate con provvedimento definitivo, esonerando il giudice adito dall’obbligo di
esercitare il proprio potere decisionale nel merito per averlo in precedenza
esplicato e consumato, si iscrive -per quanto riguarda la fase della esecuzione (e
tutti i procedimenti incidentali, complementari e/o speciali variamente modellati
con il rinvio alle disposizioni dell’art. 666 cod. proc. pen.)- la regola, fissata
dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di
dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra
già rigettata, basata sui “medesimi elementi” (tra le altre, Sez. 1, n. 5613 del
21/12/1993, dep. 1994, Lo Casto, Rv. 196544; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009,
Anello, Rv. 242533; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406;
Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135), dovendo, invece,
considerarsi ammissibile la richiesta relativa allo stesso oggetto, ma basata sulla
prospettazione di nuove ragioni di diritto o nuovi elementi di fatto, diversi da
quelli già presi in considerazione anche implicita, indipendentemente dal fatto
che siano preesistenti o sopravvenuti (tra le altre, Sez. 1, n. 3739 del
14/10/1991, Franceschini, Rv. 188619; Sez. 5, n. 3264 del 20/10/1993,
Colecchi, Rv. 196033; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785;
Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, citata; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti,
Rv. 262596).

4

ne bis in idem,

processuale, derivante dal divieto del

3. La questione di diritto sottesa al caso di specie, posti i presupposti fattuali
enunciati nella parte espositiva dell’ordinanza impugnata e nel proposto ricorso
(sintetizzati rispettivamente sub 1 e sub 2 del “ritenuto in fatto”), attiene ai limiti
della configurabilità del divieto di reiterazione in esecutivis di procedimenti e
decisioni a fronte di statuizioni del giudice dell’esecuzione in materia di
continuazione.
3.1. Il Giudice dell’esecuzione -ritenendo pregiudicante la duplice
valutazione negativa della richiesta dello stesso istante, fatta con ordinanze del 4

applicazione dell’istituto della continuazione, azionata con l’incidente di
esecuzione, tra le sentenze indicate ai punti 1) e 2) della premessa
dell’ordinanza, afferenti a rapine, sequestro di persona, armi, già unificate per
continuazione in sede di cognizione, e la sentenza indicata al punto 3) relativa a
reati in materia di stupefacenti, e -apprezzando la non idoneità, quale fatto
nuovo, a una rivalutazione del quadro complessivo ai fini del riconoscimento
della continuazione di quanto dedotto dalla difesa con la produzione delle
ordinanze relative a Devole Emiljan e a Seferi Hajri, rispettivamente dell’8 luglio
2011 e del 23 aprile 2014- ne ha escluso la rilevanza ai fini reclamati per la
diversità degli episodi di rapina che, per ciascuno di essi, erano stati posti in
continuazione con i reati in materia di stupefacenti, di cui alla sentenza sub 3, e
per la loro estraneità ai fatti oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2).
3.2. Secondo la versione difensiva, la richiesta, ribadita nelle conclusioni
finali, attiene -premesso il richiamo anche in parte testuale alla sentenza del 15
giugno 2010 (sub 3) e alla univoca emergenza della commissione da parte del
ricorrente, del fratello Devole Altin e di Seferi Hajri di “condotte illecite e
diversificate”, nel settore degli stupefacenti (di cui alla sentenza sub 3) e in
quello delle rapine ai distributori di carburante (di cui alle sentenze di condanna
relative a uno di essi in concorso con altri, ovvero a due di essi da soli o in
concorso con altri)- alla valutabilità come fatto nuovo, sopravvenuto alla
statuizione di rigetto della pregressa richiesta, ovvero in essa non valutato, e alla
sua irrevocabilità rebus sic stantibus, delle ordinanze con le quali la Corte di
appello di Firenze ha accolto l’istanza di Seferi e, separatamente, quella di
Devole Emiljan di applicazione della continuazione fra il comune delitto di
detenzione e cessione di stupefacenti, commesso il 24 luglio 2007, e distinte, ma
analoghe, rapine ai danni di distributori di carburante, a loro volta analoghe a
quelle commesse in altre date dal ricorrente.
La sopravvenuta evenienza dell’accoglimento della istanza di Seferi assume,
poi, nella prospettazione difensiva, specifica valenza per essere stata pronunciata
detta ordinanza in sede di rinvio a seguito della sentenza rescindente di questa

5

aprile 2012 e del 25 novembre 2013- ha giudicato preclusa la richiesta di

Corte, che aveva, tra l’altro, rilevato che non si era considerata, nella sentenza
annullata, la causale dei reati e, quindi, la probabilità che i proventi della rapina
sarebbero stati utilizzati per acquistare stupefacente da destinare allo spaccio;
né si era apprezzato lo stato di tossicodipendenza del ricorrente; né si era tenuto
conto della disparità di trattamento tra il ricorrente Seferi e il coimputato Devole
Emiljan, nei cui confronti vi era stato, in presenza di analoga situazione
personale, il riconoscimento della continuazione.

sufficienza per negare il riconoscimento della continuazione per fatto nuovo della
rilevata diversità degli episodi di rapina, già unificati per continuazione, ovvero
unificandi per continuazione secondo la richiesta del ricorrente, ai reati, comuni,
di droga, appare corretta, in quanto coerente con i principi afferenti alla valenza
del novum in materia di continuazione in sede esecutiva, da apprezzarsi alla luce
non delle valutazioni operate, ma del fatto allegato, indicato nelle sentenze
ovvero nei provvedimenti che sorreggono la richiesta (nella specie, le ordinanze
relative al Seferi e a Devole Emiljan, la sentenza rescindente che ha preceduto la
prima e la sentenza, comune, sub 3, valorizzata nella detta sentenza
rescindente).
È, invece, preclusa la deduzione difensiva afferente al riferito stato di
tossicodipendenza del ricorrente, che non risulta essere stata introdotta con
l’incidente di esecuzione, e, pertanto, devolta al Giudice dell’esecuzione.

5. L’ordinanza deve essere, pertanto, annullata in ordine al diniego della
continuazione.
Tale annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello di Firenze,
che, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), procederà a nuovo
esame, tenendo presenti i principi richiamati e i rilievi formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello
di Firenze.
Così deciso il 10/05/2017

4. La prospettazione difensiva, che sorregge il rilievo conclusivo della non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA