Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1719 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1719 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARNESANO CARLO N. IL 27/10/1963 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 2983/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
29/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

——‘

Data Udienza: 26/11/2013

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dr. Alfredo
Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

2011, emesso de plano dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, nel procedimento
a carico di ignoti recante numero 2983/2011 mod. 44, originato dalla denunciaquerela del ricorrente, presentata 1’8 giugno 2011, poiché non sono emersi
elementi utili per la identificazione dei responsabili, né per la ulteriore
prosecuzione delle indagini preliminari.
1.1 D ricorrente deduce violazione dell’art. 111 Costituzione, in relazione
all’articolo 408 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta del decreto,
avendo il giudice adottato il provvedimento, ignorando la richiesta del querelante
di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione; il mancato avviso di
presentazione della medesima, da parte del pubblico ministero, a giudizio del
ricorrente integra la fattispecie dell’atto abnorme, ricorribile in Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1 Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata
dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa
avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di
rendere possibile l’eventuale opposizione.
1.2 II pubblico ministero procedente, pur avendo iscritto la notizia di reato contro
ignoti per il delitto di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. e senza procedere ad
alcuna rettifica di tale iscrizione, ha ritenuto ed affermato, nella richiesta di
archiviazione, di non dare avviso ex art. 408 cod. proc. pen., “dal momento che
il denunciante non è parte offesa di alcunché, neppure nella più fantasiosa ed
astratta delle ipotesi”.
Il G.I.P. ha disposto archiviazione de plano, su modulo prestampato, senza
alcuna considerazione su tale specifico punto.
1.3 Ora non può esservi dubbio sulla natura di persona offesa dell’Arnesano, sia

2

1. Arnesano Carlo ha impugnato il decreto di archiviazione in data 29 luglio

in ordine al delitto di diffamazione, come risultante dall’iscrizione del
procedimento penale, sia rispetto ad eventuale delitto di falso, a mente del
principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “i delitti
contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla
genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche

concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di
persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione
alla richiesta di archiviazione” (Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv.
237855).
1.4 II provvedimento di archiviazione, emesso in data 29 luglio 2011 deve
pertanto ritenersi nullo, ai sensi dell’articolo 408, comma 2, e 178, lettera C,
cod. proc. pen..
Tale nullità, secondo un recente arresto di questa Sezione, può essere fatta
valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585
stesso codice (Sez. 5, n. 1508 del 13/12/2010, P.O. in proc. Giammona, Rv.
249085).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce, perché provveda agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica di Lecce per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

\4lPresidte

quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere

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