Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17189 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17189 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
TIGANCOV VLADIMIR N. IL 09/01/1984
avverso la sentenza n. 531/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dai Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 15/02/2013

Premesso che il Tribunale di Bologna con sentenza in data 10.3.2011 ha assolto TIGANCOV
VLADIMIR anche dal reato previsto dall’art. 14/5-ter, commesso in Bologna il 10.4.2007,
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Visto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Bologna
con il quale si chiede l’annullamento della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà
della motivazione.
Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati alla luce delle modifiche

Si deve, infatti, considerare che dal 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta
nell’ordinamento giuridico interno gli articoli 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte
di giustizia della Unione europea, Sezione I, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il
quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la
“normativa di uno Stato membro [..] che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in
violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato,
permane in detto territorio senza giustificato motivo”; con la conseguenza che ai giudici penali

degli Stati della Unione spetta “disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n.
286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115”, tenendo anche “debito conto del
principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri”.

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del
Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo
da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è
sanzionabile con la pena della reclusione.
La normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi
incompatibile con la vigenza del delitto di cui all’art. 14/5-ter D.L.vo 286.
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha assolto l’imputato perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

intervenute nel nostro ordinamento giuridico.

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