Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17189 del 10/05/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17189 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Anastasio Giuseppe, nato a San Severo il 26/02/1984

avverso l’ordinanza del 25/06/2015 del Tribunale di sorveglianza di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla
sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 giugno 2015 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
rigettato ii reclamo proposto da Giuseppe Anastasio avverso l’ordinanza del 30
ottobre 2014 del Magistrato di sorveglianza di Foggia, che aveva rigettato la sua

Data Udienza: 10/05/2017

domanda di liberazione anticipata relativa ai periodi dal 5 dicembre 2012 al 27
febbraio 2013 e dal 12 agosto 2014 al 19 novembre 2014.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– il Magistrato di sorveglianza aveva posto a fondamento della decisione la
circostanza che l’istante, durante il periodo di sottoposizione agli arresti
domiciliari, era stato controllato il 15 dicembre 2012 mentre conversava,
affacciato alla finestra della propria abitazione, “con soggetto pregiudicato e
persona non coabitante”;

risultando Pietroforte Michele censurato, era riscontrata dalla nota trasmessa
dalla RS. di San Severo del 18 giugno 2015:
– dal certificato del casellario giudiziale risultavano tuttavia precedenti penali
a carico di Pietroforte Michele, nato il 4 agosto 1990, per ricettazione del 2009 e
furto del 2011;
– in ogni caso, anche prescindendo dagli indicati precedenti, sussisteva la
violazione delle prescrizioni per essere stato il reclamante controllato mentre
parlava con soggetto non coabitante,
– il riferimento al comportamento del condannato era sintomatico di omessa
fattiva partecipazione all’opera rieducativa nel precedente periodo detentivo,

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Luigi Marinelli, l’interessato Anastasio, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., errata applicazione della legge
penale in ordine al mancato accoglimento del proposto reclamo, mancata
valutazione di una prova decisiva e carenza e illogicità della motivazione sul
punto.
Secondo il ricorrente, il Tribunale con una istruttoria carente e superficiale
ha ratificato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ritenendo che egli si
fosse comunque reso protagonista dì una violazione delle prescrizioni imposte,
mentre con detto provvedimento si era posto l’accento non tanto sul colloquio in
sé quanto sul dato che il colloquio fosse stato effettuato con soggetto
pregiudicato, senza revocare la misura a comprova della sostanziale irrilevanza
dell’episodio.
A supporto dell’assenza di violazioni si era anche prodotta da parte del
difensore ex art. 391-bis cod. proc. pen. dichiarazione testimoniale del «soggetto
che, presumibilmente, ha colloquiato quella notte col Pietroforte», risultato
incensurato, e tale stato di incensuratezza del Pietroforte, confermato dal

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– la deduzione del reclamante che si era trattato di errore di persona, non

certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, doveva comportare
l’annullamento dell’ordinanza per dimostrato errore.
Né il Tribunale ha puntualmente e specificamente motivato in ordine alle
ragioni della esclusa prova della sua fattiva partecipazione all’opera di
rieducazione.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè non

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le deduzioni svolte sono, infatti, prive di correlazione con le ragioni
argomentate della ordinanza impugnata, che ha rilevato, con congruenti richiami
fattuali, che l’istante aveva violato il divieto di trattenere rapporti e/o comunicare
con persone non coabitanti, a prescindere dal fatto che il suo interlocutore fosse
gravato da precedenti penali.
2.1. Il Tribunale, invero, che pure ha dato atto che il Magistrato di
sorveglianza aveva posto a base della sua ordinanza, reiettiva della domanda, la
circostanza che l’Anastasio era stato controllato mentre, affacciato alla finestra
della sua abitazione, conversava con «soggetto pregiudicato e persona non
coabitante» e ha ripercorso gli esiti delle verifiche pertinenti a eventuali
pregiudizi penali dell’interlocutore del medesimo, identificato in Michele
Pietroforte, ha rimarcato la valenza del dato -che rendeva subvalente ogni
riferimento ai detti esiti- che il ridetto Anastasio era risultato, all’atto del suo
controllo, intento a parlare con un soggetto con lui non coabitante, integrando
tale condotta la violazione della prescrizione imposta.
Di tale assorbente rilievo non si è fatto carico il ricorrente, che, astraendo da
specifico confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, ha formulato
argomentazioni reiterative del dissenso espresso, a mezzo del reclamo, avverso
l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, trascurando di considerare che della
questione pertinente alla sussistenza o meno di pregiudizi penali a carico del suo
interlocutore il Tribunale aveva inteso prescindere nello sviluppo della decisione.
2.2. Né il giudizio negativo di apprezzamento della condotta come
dimostrativa della mancanza di una convinta partecipazione del ricorrente al
trattamento rieducativo, refluente sul semestre in valutazione, è stato contestato
dallo stesso, che, in termini generici, si è limitato a contrapporre come indubbia

3

pertinente alla motivazione dell’ordinanza impugnata.

la prova della sua fattiva partecipazione all’opera di rieducazione non contrastata
da diversi elementi, senza affrontare il tema della refluenza della violazione
incorsa sulla valutazione della propria condotta.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/05/2017

ritenuta congrua, di millecinquecento euro in favore della cassa delle ammende.

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