Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17187 del 30/01/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17187 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTE CARMELO N. IL 21/08/1965
avverso l’ordinanza n. 1327/2016 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
27/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;
iclusionid

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/01/2017

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Felicetta Marinelli, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Udito, per il ricorrente, l’avvocato Maria Fallico, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 27 giugno 2016 ex art. 309 cod. proc. pen. il

preliminari dello stesso Tribunale il 3 giugno 2016, di assoggettamento di Carmelo
Piacente a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato della
commissione, in concorso con Simona Puccia (con lui convivente), dei seguenti
delitti: introduzione nel territorio dello Stato di armi da guerra (circa 123 tra
pistole mitragliatrici, fucili d’assalto e “Kalashnikov”, con relativi caricatori e
munizioni) e concorrente detenzione di tali armi, commesso nel periodo compreso
fra il 24 luglio 2014 e 1’11 dicembre 2015 (capi di incolpazione provvisori e) ed f);
introduzione nel territorio dello Stato di armi comuni da sparo (21 pistole calibro
9, 7,65, 7,62 e revolver) e concorrente detenzione di tali armi, commesso nel
periodo compreso fra il 21 agosto 2014 e il 1 giugno 2015 (capi di accusa
provvisori g) e h);
che la prognosi di colpevolezza di Piacente quanto alla commissione di tali reati
(unitamente ad altri delitti di introduzione nel territorio dello Stato di altre armi da
guerra, indicati nei capi provvisori d’accusa a), b) c) e d), allo stesso Piacente
contestati con precedente ordinanza dispositiva di custodia cautelare in carcere) è
dal giudice del riesame desunta da molteplici elementi indiziari, unitariamente
considerati, costituti: dal contenuto confessorio delle dichiarazioni rese dall’indagato
nel corso dell’udienza di riesame; dal contenuto di fatture per la vendita, a mezzo
Internet, dalla società slovacca AFG Security Corporation a Platania di partite di
armi, comuni da sparo e da guerra, munite di congegno artigianale di disattivazione,
illegale in Italia, dalla cui facile eliminazione deriva l’efficienza delle armi; dalla
spedizione di pacchi da Catania a Malta effettuata da Piacente mediante la società
Global Spedizioni di Catania; dalla riferibilità alla persona di Piacente della
destinazione dei pacchi in Malta; dal rinvenimento (il 19 giugno 2015) presso unità
immobiliare appartenente alla madre dell’indagato di una pistola mitragliatrice di
fabbricazione cecoslovacca e di documenti, in lingua ceca, relativi ad armi e
documenti relativi alla persona di Piacente; dai contenuti (sequestrati il 18 giugno
2015 e il 23 giugno 2015) di taluni pacchi, costituito da armi da guerra (pistole
mitragliatrici) e da armi comuni da sparo, da Piacente spediti al medesimo indirizzo
in Malta tramite la società Global Spedizioni di Catania; dai riscontri balistici eseguiti
sulle armi sequestrate; dal viaggio effettuato il 18 maggio 2015 a Malta da Piacente

Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini

e dalla donna con lui convivente; dai rispettivi contenuti delle memorie di tre
telefoni cellulari detenuti, rispettivamente, da Piacente e da Puccia; dal contenuto,
specificamente indicato, di, captate, conversazioni (in cui gli interlocutori erano,
Puccia e Piacente); da numerose consegne di colli, negli anni 2014 e 2015,
all’indirizzo di Puccia, di Piacente ovvero di Francesca Allegra (madre di Piacente),
spedite dalla medesima società austriaca di spedizioni utilizzata dalla società
slovacca AFG Security Corporation; dalle spese eseguite, mediante utilizzazione di

slovacca;
che per la cassazione di tale ordinanza Piacente ha proposto ricorso (atto
sottoscritto dal difensore, avvocato Marco Tringali) con il quale si deduce che la
motivazione dell’ordinanza impugnata è caratterizzata da violazione di legge e da
vizio di motivazione, in quanto: in essa manca la compiuta esposizioni dei motivi in
base ai quali sono stati ritenuti «non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa»,
essendosi il giudice del riesame limitato ad un generico riconoscimento della
sussistenza di gravi e qualificati indizi di colpevolezza di esso ricorrente quanto ai
delitti di cui ai capi e), f), g) e h); ferma restando la dichiarazione a contenuto
confessorio resa da esso ricorrente nel corso dell’udienza di riesame, le armi
indicate in tali capi provvisori di accusa, non sono state mai rinvenute e l’ordinanza
è priva di qualunque riferimento «alla concreta attività dell’indagato consistente nel
modificare le armi acquistate al fine di renderle nuovamente offensive
(neutralizzando la procedura slovacca di disattivazione delle medesime) e così
poterle rivenderle sul mercato nero»; inoltre, si è preteso formulare prognosi di
colpevolezza sulla base del contenuto di sole fatture e sul fatto che la società
slovacca venditrice fosse la medesima che avrebbe fornito le armi necessarie alla
realizzazione degli attentati terroristici di Parigi del gennaio 2015;
che tali motivi sono manifestamente infondati, in quanto caratterizzati dal
alquanto astrattezza, dal momento che:
a) il ricorrente non indica, neppure in forma sintetica, a quali motivi di riesame
l’ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta, con conseguente in apprezzabilità
della deduzione sul punto;
b) inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del riesame
cautelare non fonda la prognosi di colpevolezza sul rilievo che la società di diritto
slovacco, da cui egli effettuava gli acquisti, aveva fornito le armi necessarie alla
realizzazione degli attentati terroristici avvenuti in Parigi nel mese di gennaio del
2015, bensì sul fatto che armi erano state rinvenute nei colli da tale società spediti a
Piacente, nonché sul contenuto degli altri indizi specificamente indicati
nell’ordinanza impugnata, oltre che sulla confessione del ricorrente;

2

carte di credito, sostenute da Piacente e Puccia per gli acquisti fatti dalla società

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

7 20

8Qrna 11

c) che, infine, per la sussistenza dei reati contestati non è necessario che il
ricorrente abbia effettuato le modificazioni (descritte nell’ordinanza) alle armi ad
esso recapitate e da lui spedite in Francia ed in Malta, essendo invece sufficiente che
egli fosse consapevole del fatto che i dispositivi artigianali di neutralizzazione della
capacità offensive delle armi a lui spedite potevano essere agevolmente rimossi dai
destinatari finali delle stesse onde far loro riacquisire capacità offensiva;
che la manifesta infondatezza del ricorso determina la sua declaratoria di

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare in euro millecinquecento, da versare alla
Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle
ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento
al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
c.p.p.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2017.

Il Consigliere estensore
Maffo yannucci
(14Ù(14,1″:

Il Presidente
Antonell Patrizia Mazzei
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inammissibilità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e da tale statuizione deriva la

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