Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17185 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17185 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Panico Antonio, nato a Sant’Anastasia il 06/01/1958

avverso l’ordinanza del 21/12/2015 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo pronunciarsi il rigetto del
ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2015 la Corte di appello di Napoli
decidendo, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta avanzata da
Antonio Panico, volta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 671 cod. proc.
pen. con riferimento ai fatti giudicati con le sentenze indicate dall’istante,
richiamate nella premessa della stessa ordinanza, emesse dallo stesso Ufficio,
rispettivamente, il 14 gennaio 2009, il 23 giugno 2009, il 25 marzo 2009 e il 26

Data Udienza: 23/01/2017

aprile 2013, e irrevocabili, ha dichiarato uniti dal vincolo della continuazione -in
parziale accoglimento della richiesta- i fatti giudicati con la sentenza emessa il 14
gennaio 2009, in riforma della sentenza del 2 luglio 2004 del Tribunale di Noia,
irrevocabile il 28 settembre 2010 (estorsione continuata aggravata ex art. 7
legge n. 203 del 1991, commessa in Sant’Anastasia dall’agosto 2002 con
condotta perdurante), e con la sentenza emessa il 25 marzo 2009, irrevocabile il
12 maggio 2009 (condotta associativa ex art. 416-bis cod. pen., commessa dal
luglio 1995 con condotta perdurante alla sentenza di primo grado, emessa il 16

Tribunale di Noia, irrevocabile il 23 giugno 2012, determinando la pena espianda
in complessivi anni quindici e mesi tre di reclusione.
Con la stessa ordinanza la Corte, che ha premesso il richiamo alle vicende
processuali e ai principi di diritto, ritenuti pertinenti, ha dichiarato inammissibile
(al punto I) l’istanza di continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza del 26
aprile 2013, irrevocabile il 14 febbraio 2014 (reato di cui all’art. 416-bis cod.
pen. accertato nel 1992), e con la sentenza del 25 marzo 2009, essendosi
respinta la stessa richiesta con la prima sentenza; ha rigettato (al punto II) la
richiesta di continuazione tra i reati giudicati con la predetta sentenza del 26
aprile 2013 e con la sentenza del 23 giugno 2009 (reato di cui all’art. 416-bis
cod. pen., e violenza privata e detenzione di armi, con l’aggravante di cui all’art.
7 legge n. 203 del 1991), essendo questi ultimi fatti relativi a un periodo
successivo; ha, inoltre, rigettato (al punto III) la richiesta di continuazione tra i
reati associativi, che avevano formato oggetto delle indicate sentenze del 25
marzo 2009 e del 23 giugno 2009, alla luce della diversità delle situazioni
giudicate, e ha, infine, escluso (al punto IV) la possibilità di ravvisare la
continuazione tra il reato di estorsione, oggetto della sentenza del 14 gennaio
2009, e le condotte associative giudicate con le sentenze emesse il 26 aprile
2013 e il 23 giugno 2009.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore di fiducia avv. Camillo Irace, l’interessato Panico, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione
all’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
quanto alla esclusa ravvisabilità della continuazione ai punti secondo, terzo e
quarto.
2.1. Secondo il ricorrente, che ha ripercorso i fatti giudicati con le sentenze
richiamate in istanza e ha ripreso dalle stesse i capi di imputazione e stralci delle
motivazioni:

2

marzo 2006), alla quale era stata già riunita altra sentenza del 2 marzo 2012 del

-

i fatti estorsivi, commessi dal mese di agosto 2002 con condotta

perdurante, e oggetto della sentenza del 14 gennaio 2009, sono stati
sicuramente reati-mezzo-fine del clan di cui egli era promotore, come attestato
anche dal disposto riconoscimento della continuazione tra detta sentenza e la
sentenza emessa il 25 marzo 2009;
– tra detti fatti, estorsivi e associativi, e il reato di cui all’art. 416-bis cod.
pen., ascrittogli in qualità di capo dell’omonimo clan, giudicato con la sentenza
del 23 giugno 2009, e unificato dalla stessa con i reati di violenza privata e porto

criminoso, rilevabile dal tempo di commissione dei reati, dall’oggetto degli stessi
e dalle finalità evidenziate dalla ritenuta aggravante;
– i fatti di cui all’art. 416-bis cod. pen., per i quali egli è stato condannato
con la qualifica di capo dal luglio 1995 (con condotta perdurante fino alla
sentenza di primo grado del 16 marzo 2006) con la sentenza del 25 marzo 2009,
e già unificati per continuazione con un fatto di estorsione dal Tribunale di Noia
con sentenza del 2 marzo 2012, si sovrappongono per buona parte a quelli
oggetto della sentenza del 23 giugno 2009, nella quale si è evidenziato che egli,
dopo la scarcerazione nel maggio 2006, aveva ripreso in pieno il ruolo di capo, e
la limitazione della contestazione al solo intervallo di tempo compreso tra maggio
e

settembre 2006 era conseguita non all’esaurimento della sua attività

camorristica in detti pochi mesi ma alla esistenza a suo carico di altri processi
con la medesima imputazione;
– anche nella sentenza del 26 aprile 2013, con la quale è stato condannato
per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato nel 1992, è evidenziato che
egli è stato una delle figure preminenti nell’associazione facente capo a Foria, a
D’Avino e a Orefice, che, a seguito del suo attentato, si è separato costituendo

una separata associazione criminale.
2.2. Diversamente dalle ragioni poste a fondamento del disposto rigetto, ad
avviso del ricorrente, la disciplina del reato continuato è senz’alto applicabile ai
fatti-reato oggetto delle sentenze a suo carico, per essere gli stessi frutto di un
medesimo disegno criminoso, trattandosi di un unico reato associativo, avente
carattere permanente, commesso nell’arco di tempo in cui egli «non ha mai
cessato di essere parte, con posizione apicale, della medesima associazione
camorristica, con il compimento dei reati mezzo-fine per l’associazione di
appartenenza», reati che, della stessa indole e specie, sono stati commessi nel
medesimo contesto territoriale e nell’arco di venti anni, ispirati tutti dalla
esigenza di svolgere la sua attività di promotore e organizzatore dell’omonimo
clan camorristico.

3

di armi, aggravati dall’art. 7 legge n. 203 del 1991, vi è identità del disegno

Né la continuazione può essere esclusa quando, come nella specie, il gruppo
criminale abbia operato in permanenza con fisiologici adattamenti della propria
composizione e azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne, ovvero
in presenza di eventi interruttivi, costituiti da fasi di detenzione o da condanne,
quando il segmento della condotta a essi successivo trovi la sua spinta
criminogena nel pregresso accordo con il sodalizio.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, le cui deduzioni e osservazioni sono infondate o non consentite,
deve essere rigettato.

2. Si premette in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice
dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso
di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti
contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
Tale possibilità in sede esecutiva ha, tuttavia, carattere sussidiario e
suppletivo, perché suppone, sì come espressamente rimarcato dal primo comma
della predetta disposizione normativa, che «l’applicazione della disciplina (…) del
reato continuato (…) non sia stata esclusa dal giudice della cognizione» (tra le
altre, Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, Somà, Rv. 232855).
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la
continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della
legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità,
almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a
reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da
sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez. 1, n.
48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,
Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele,
Rv. 255156; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 1, n. 37555
del 13/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc. Bottari, Rv. 267596).
Né è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine
che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo
finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine

4

concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non
immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa ovvero dell’adesione a
essa del soggetto interessato (tra le altre, Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008,
Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez.
6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481), rimarcandosi che
la unitaria genesi programmatica dei reati, costituente presupposto essenziale
per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non coincide con
l’atteggiamento mentale di chi, persistendo nell’adesione all’associazione

criminali in forza di una rinnovata adesione, psicologica e materiale, agli stessi, e
non di un originario atto volitivo.
In tale linea interpretativa si è anche affermato (Sez. 6, n. 3936 del
7/11/1987, dep. 1988, Adannita, Rv. 177973) che:
– i reati di associazione per delinquere, sia quello previsto dall’art. 416 cod.
pen. che quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 75 della legge 22
dicembre 1975 n. 685, non possono di norma essere unificati per continuazione
fra loro e con gli eventuali delitti programmati nell’ambito dell’associazione, non
potendo usualmente ravvisarsi tra tali reati un medesimo disegno criminoso;
– non può correlarsi sullo stesso piano ideativo, invero, una previsione
generica e indeterminata di commissione di un numero non predeterminato di
delitti con la previsione e la volontà specifiche di commettere un determinato
reato, oltre a sussistere incompatibilità concettuale e intrinseca tra due o più
reati associativi che non possono non differenziarsi tra loro nel programma
criminoso;
– il medesimo disegno criminoso è, tuttavia, eccezionalmente ravvisabile, e
l’unificazione dei reati per continuazione possibile, allorché, in un contesto
temporale e ideativo determinato, lo stesso soggetto costituisca una o più
associazioni criminose o a essa aderisca e decida e attui materialmente uno o più
reati fra quelli programmati.
2.2. L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile
requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
A tal fine la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio
delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni
enunciate dall’istante, gravato in tema di esecuzione -quando invoca
l’applicazione della disciplina del reato continuato- non da un onere probatorio,

5

criminosa, persevera anche nella commissione dei reati attuativa dei suoi scopi

ma dall’onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare, elementi specifici e
concreti a sostegno dell’istanza (tra le altre, Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008,
dep. 2009, D’Amato, Rv. 242476; Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010,
Marianera, Rv. 245970; Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356),
incombendo, invece, all’autorità giudiziaria il compito di procedere, ai sensi
dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina in genere l’attività
probatoria in sede esecutiva, e ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.,
che riguarda specificamente l’applicazione della disciplina del reato continuato, ai

219253; Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 2, n.
35600 del 12/06/2012, Silvestrini, Rv. 253895; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014,
dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817).
2.3. La valutazione, poi, circa la sussistenza della unicità del disegno
criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di
merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da
adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia,
Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

3. Il Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha correttamente
interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.
e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta
applicazione dei suddetti condivisi principi.
3.1. Nell’ordinanza si è, invero, evidenziato, sulla scorta di dati, coerenti
rispetto ai dati emergenti dagli atti processuali sui quali il Giudice ha operato le
sue valutazioni e congrui rispetto alla ratio dell’istituto della continuazione, l’iter
logico seguito per escludere parzialmente, nel caso concreto, la riconducibilità a
un sottostante originario disegno criminoso dei reati giudicati con le sentenze in
oggetto.
3.2. Il Giudice, che ha ripercorso criticamente le argomentazioni poste a
sostegno dell’incidente di esecuzione, ha indicato, innanzitutto, le ragioni
giustificative dell’accoglimento parziale della richiesta, richiamando il dato
oggettivo della unificazione per continuazione, già intervenuta in sede giudiziaria,
delle condotte estorsive giudicate con la sentenza del 2 marzo 2012 del Tribunale
di Noia con il reato associativo, commesso dal luglio 1995 con condotta
perdurante al 16 marzo 2006 (data della sentenza di primo grado), giudicato
dalla Corte di appello di Napoli il 25 marzo 2009, ed evidenziando la
commissione del reato di estorsione, giudicato con la sentenza della stessa Corte
del 14 gennaio 2009, nel periodo di esistenza e di attività del sodalizio facente
capo al ricorrente, di cui alla sentenza del 25 marzo 2009.

6

relativi accertamenti (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto M., Rv.

Nel procedere, quindi, previa illustrazione dei pertinenti principi di diritto,
all’esame per punti separati della richiesta, il Giudice:
– ha coerentemente rilevato, nel primo punto, la preclusione derivante alla
valutazione, richiesta in sede di esecuzione, dall’accertamento negativo della
continuazione, operato con la sentenza del 26 aprile 2013, che ha riportato, con
riguardo al reato associativo con essa giudicato rispetto al reato associativo
giudicato con la sentenza del 25 marzo 2009, e posto a base della declaratoria di
inammissibilità della istanza;

sottese, testualmente riprese, giustificavano anche il diniego della richiesta con
riguardo al reato giudicato con la sentenza del 26 aprile 2013 e i reati oggetto
della sentenza del 23 giugno 2009, relativi a un periodo ancora successivo e
segnatamente, come chiarito nella stessa sentenza, al periodo decorso dal
maggio 2006, quando il ricorrente, scarcerato, aveva cercato di riprendere il
proprio ruolo direttivo e intrapreso iniziative per la tutela degli appartenenti al
suo gruppo, in contrapposizione al clan Sarno;
– ha logicamente argomentato in ordine alla esclusa continuazione tra i reati
associativi costituenti oggetto delle sentenze del 25 marzo 2009 e del 23 giugno
2009, riguardanti epoche diverse come già accertato in sede di cognizione
respingendosi l’eccezione difensiva di

ne bis in idem,

e rimarcato con la

illustrazione delle vicende oggetto di accertamento giudiziale;
– ha congruamente rappresentato che doveva escludersi la possibilità di
ravvisare la continuazione tra il reato di estorsione, commesso fino al novembre
2012, oggetto della sentenza del 14 gennaio 2009, e i reati associativi giudicati
con le sentenze del 23 giugno 2009 e del 26 aprile 2013, relativi a diverse
epoche temporali e a diversi nuclei associativi.

4. L’apprezzamento svolto -che, esente da vizi logici e giuridici, rappresenta
ed esprime, congiuntamente al rilievo della preclusione da giudicato, l’ontologica
incompatibilità dei fatti e delle circostanze, generati da eventi non prevedibili ab
origine, con l’istituto della continuazione rettamente inteso, impedendone il
riconoscimento, e la non confondibilità del programma generico, che giustifica la
reiterazione nel tempo della condotta criminosa, o che sostiene l’associazione
criminosa, con l’identità e originarietà del disegno criminoso che presiede a detto
istituto- resiste alle censure del ricorrente.
Le censure, formulate sotto il duplice profilo della incorsa violazione di legge
e dell’incorso vizio motivazionale, si risolvono, invero, in deduzioni di dissenso
rispetto alla disamina svolta.

7

– ha ragionevolmente ritenuto che detto accertamento negativo e le ragioni

Esse, inoltre, mentre infondatamente denunciano insussistenti carenze
interpretative e motivazionali in ordine alla sufficienza degli indici presi in
considerazione, non avendo l’ordinanza prescisso dal congruo riferimento alle
deduzioni poste a base dell’istanza, che ha motivatamente disatteso,
corrispondono ad alternative letture di merito di elementi già apprezzati ovvero
ritenuti subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale, sottratta
a sindacato di legittimità, nella reclamata diversa interpretazione dei profili
temporali e contenutistici delle condotte ascritte, in vista della loro, affermata e

contesto e proposito criminoso.
Né introduce elementi di riflessione il riferimento alla unicità del reato
associativo ovvero alla esigenza del ricorrente, che ha ispirato la commissione
dei reati, di svolgere nel tempo l’attività di promotore e organizzatore
dell’omonimo clan camorristico, a fronte delle ragioni espresse nell’ordinanza e
vertendo, comunque, il giudizio non sul vincolo derivante dal generico
programma dell’ente criminale o sulla ripetizione criminosa, ma sulla
rapportabilità dei reati giudicati con le sentenze cui è stata riferita la richiesta a
una più specifica ideazione criminosa originaria sulla quale poggia l’istituto della
continuazione.

5. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/01/2017

indimostrata, riconduzione, senza soluzione di continuità, a un medesimo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA