Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17184 del 23/01/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17184 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gligora Francesco, nato a Africo il 07/05/1975

avverso l’ordinanza del 10/11/2015 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo pronunciarsi il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 novembre 2015 la Corte di appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da Francesco
Gligora, volta all’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento
ai reati giudicati con due sentenze, divenute definitive, emesse nei suoi
confronti, la prima, dalla stessa Corte di appello in data 11 marzo 2013, in
riforma della sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di

Data Udienza: 23/01/2017

Milano del 13 marzo 2012, per i reati di associazione di tipo mafioso ed
estorsione in concorso, aggravata anche ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991
(commessi in Milano e altrove tra il 2005 e il 2009), e, la seconda, dalla Corte di
appello di Reggio Calabria il 3 dicembre 2008, in riforma della sentenza del
Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 4 luglio
2007, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti, commesso in Reggio Calabria, Pellaro, Melito Porto
Salvo e Africo nell’anno 2005.

i principi di diritto in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva,
rilevava, a ragione della decisione, che:
– la prima sentenza aveva dato conto della esistenza di un sodalizio mafioso
facente capo alla famiglia Flachi, che si dedicava a plurime attività criminose, tra
le quali il traffico di stupefacenti gradualmente dismesso; di altro sodalizio, cui
apparteneva l’istante, facente capo a Giuseppe Romeo e alla famiglia Morabito,
che si dedicava quasi esclusivamente all’attività di movimento terra, e della
struttura associativa contestata generata dalla saldatura di detti sodalizi, segnata
dall’attività di distribuzione per conto di TNT avviata nel 2008, giudicando
l’istante per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso e per le condotte
estorsive, senza alcun riferimento a condotte correlate al traffico di stupefacenti;
– con la seconda sentenza l’istante era stato invece giudicato per il reato
associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, risultato non di matrice
‘ndranghetista e soggettivamente e temporalmente diverso da quelli giudicati
con la prima sentenza;
– i fatti giudicati erano privi di alcun legame tra loro e frutto evidente di
autonome e complesse risoluzioni criminose, senza che il radicato e pervicace
programma di vita delinquenziale potesse essere confuso con la unicità del
disegno criminoso.
1.2. Con la stessa ordinanza la Corte di appello ha accolto la richiesta di
revoca dell’indulto applicato con la seconda suddetta sentenza, avanzata dal
Procuratore Generale il 21 settembre 2015 contestualmente alla espressione del
parere contrario alla richiesta di riconoscimento della continuazione, per avere il
condannato commesso nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della
legge n. 241 del 2006 (1 agosto 2006) il reato di associazione di tipo mafioso di
natura permanente, subendo condanna detentiva superiore a due anni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avvocato Daniele Sussman detto Steinberg, l’interessato
Gligora, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale

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1.1. La Corte, che richiamava le argomentazioni a sostegno della richiesta e

denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., erronea applicazione della
legge penale, motivazione di mera apparenza quanto alla ritenuta insussistenza
degli indici esteriori di un unico disegno criminoso e illogicità testuale del
discorso giustificativo della decisione.
2.1. Secondo il ricorrente, che si richiama alla domanda incidentale, allegata
al ricorso unitamente alle correlate sentenze, i cui contenuti riprende, egli,
secondo lo stesso postulato di accusa, recepito e convalidato all’esito del giudizio

militato all’interno di un’associazione

‘ndranghetista

che, organizzata

verticalmente per settori di competenza (estorsioni, concorrenza illecita,
violazioni in materia di rifiuti o di spaccio di sostanze stupefacenti), era
caratterizzata da saldature per amplificare le potenzialità economiche (come per
l’affare TNT) ovvero da accordi da adattare alle esigenze del momento, con
disponibilità di ciascuno a concorrere nella commissione di qualsiasi condotta
illecita.
Tale disponibilità, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere al
mantenimento in vita di un unico organismo, non può che essere stata deliberata
preventivamente da ogni consorte al momento dell’affiliazione al consorzio
mafioso, indipendentemente dallo specifico settore di competenza esercitato.
2.2. Assume, pertanto, rilievo, ad avviso del ricorrente, il fatto che egli,
nello stesso identico periodo temporale ovvero fino al momento del suo
trasferimento a Milano da Africo abbia svolto un’attività di commercio di sostanze
stupefacenti all’interno di un contesto illecito riconducibile alle dinamiche e alle
logiche tipiche del modello organizzativo

‘ndranghetista,

giudicato a Reggio

Calabria.
In tal modo i fatti illeciti, commessi nel periodo compreso tra il 2005 e il suo
arresto nel 2009, sono stati «tutti consumati in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, che prevedeva la partecipazione ad un sodalizio di stampo
mafioso e la preventiva deliberazione iniziale a commettere qualsivoglia condotta
illecita destinata a concretizzarne gli obiettivi».
L’ordinanza non poteva, pertanto, trascurare, al di là del rilievo che la
diversità soggettiva o la tipologia dei concorrenti nei singoli fatti di reato non è
preclusiva della operatività dell’istituto di favore e che non esiste la divaricazione
temporale tra le condotte, che egli ha militato in un consorzio illegale di stampo
mafioso dedito anche allo smercio di sostanze stupefacenti e che la comune
matrice ‘ndranghetista è stata evidenziata nella sentenza di Reggio Calabria.

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di merito definito con la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano, ha

Né ha alcun fondamento il riferimento fatto nell’ordinanza a un suo stile di
vita non prevedendo il suo certificato penale annotazioni diverse da quelle
relative alle sentenze in oggetto.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

1. Il ricorso, che attiene al contestato diniego del vincolo della continuazione
tra i reati in sede esecutiva, sviluppa censure manifestamente infondate ovvero
non consentite.

2. Si premette in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice
dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso
di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti
contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la
continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della
legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità,
almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a
reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da
sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez. 1, n.
48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,
Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele,
Rv. 255156; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 1, n. 37555
del 13/11/2015, dep. 2016, RG. in proc. Bottari, Rv. 267596).
Né è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine
che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo
finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine
perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non
immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa ovvero dell’ingresso in
essa dei soggetto interessato (tra le altre, Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008,
Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez.
6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481), rimarcandosi che
la unitaria genesi programmatica dei reati, costituente presupposto essenziale
per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non coincide con
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CONSIDERATO IN DIRITTO

l’atteggiamento mentale di chi, persistendo nell’adesione all’associazione
criminosa, persevera anche nella commissione dei reati attuativa dei suoi scopi
criminali in forza di una rinnovata adesione, psicologica e materiale, agli stessi, e
non di un originario atto volitivo.
In tale linea interpretativa si è anche affermato (Sez. 6, n. 3936 del
7/11/1987, dep. 1988, Adamita, Rv. 177973) che:
– i reati di associazione per delinquere, sia quello previsto dall’art. 416 cod.
pen. che quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 75 della legge 22

fra loro e con gli eventuali delitti programmati nell’ambito dell’associazione, non
potendo usualmente ravvisarsi tra tali reati un medesimo disegno criminoso;
– non può correlarsi sullo stesso piano ideativo, invero, una previsione
generica e indeterminata di commissione di un numero non predeterminato di
delitti con la previsione e la volontà specifiche di commettere un determinato
reato, oltre a sussistere incompatibilità concettuale e intrinseca tra due o più
reati associativi che non possono non differenziarsi tra loro nel programma
criminoso;
– il medesimo disegno criminoso è, tuttavia eccezionalmente ravvisabile, e
l’unificazione dei reati per continuazione possibile, allorché, in un contesto
temporale e ideativo determinato, lo stesso soggetto costituisca una o più
associazioni criminose o ad essa aderisca e decida ed attui materialmente uno o
più reati fra quelli programmati.
2.2. L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile
requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
A tal fine la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio
delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione (sentenze allegate o da acquisire ai sensi dell’art. 186
disp. att. cod. proc. pen.) e, attraverso il loro raffronto, alia luce delle ragioni
enunciate dall’istante gravato in tema di esecuzione -quando invoca
l’applicazione della disciplina del reato continuato- non da un onere probatorio,
ma dall’onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare, elementi specifici e
concreti a sostegno dell’istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009,
dep. 2010, Marianera, Rv. 245970; Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.
247356; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, n.
36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011), incombendo, invece, all’autorità
giudiziaria il compito di procedere, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc.

5

dicembre 1975 n. 685, non possono di norma essere unificati per continuazione

pen., che disciplina in genere l’attività probatoria in sede esecutiva, e ai sensi
dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda specificamente l’applicazione
della disciplina del reato continuato, ai relativi accertamenti (tra le altre, Sez. 5,
n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto M., Rv. 219253; Sez. 1, n. 34987 del
22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012,
Silvestrini, Rv. 253895; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino,
Rv. 262817).
2.3. La valutazione, poi, circa la sussistenza della unicità del disegno

merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da
adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia,
Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

3. Il Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha correttamente
interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.
e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta
applicazione dei suddetti condivisi principi.
Nell’ordinanza si è, invero, evidenziato, sulla scorta di dati, coerenti rispetto
alle risultanze dei provvedimenti esaminati e congrui rispetto alla
dell’istituto della continuazione,

ratio

l’iter logico seguito per escludere, nel caso

concreto, la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso dei reati
giudicati con le due sentenze in oggetto.
3.1. Il Giudice, che ha ripercorso criticamente le ragioni della richiesta, ha
richiamato i contenuti delle sentenze esplicando, con riferimento ai relativi
passaggi motivazionali, che le emergenze di ciascuna, sintetizzate sub 1.1. del
«ritenuto in fatto», erano tali da evidenziare la diversità delle situazioni
giudicate, e segnatamente l’assenza di un qualche legame tra la partecipazione
all’associazione di tipo mafioso e le condotte estorsive, oggetto della sentenza
dell’Il marzo 2013 della Corte di appello di Milano, e il traffico di stupefacenti e
tra il reato associativo finalizzato a detto traffico, giudicato con la sentenza del 3
dicembre 2008 della Corte di appello di Reggio Calabria, e i reati predetti
giudicati a Milano, in quanto «soggettivamente e temporalmente divaricato» da
essi e, alla pari degli stessi, «frutto di autonome, complesse risoluzioni
criminose».
3.2. L’apprezzamento dei dati fattuali è stato, infine, espresso con il rilievo
della loro capacità dimostrativa della non riconducibilità dei reati al medesimo
preventivo programma criminoso, giudicandosi generica, e smentita dalla
operata lettura delle sentenze, la deduzione della comune matrice ‘ndranghetista
dei fatti, e rappresentandosi la, invece emersa, «scelta [del ricorrente]di
6

criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di

orientare la propria vita al crimine», secondo «un radicato e pervicace
programma di vita delinquenziale».

4. Tale sintesi conclusiva -che, mantenuta nei limiti di una plausibile
opinabilità di valutazione, rappresenta ed esprime l’ontologica incompatibilità dei
fatti e delle circostanze, generati da eventi non prevedibili

ab origine, con

l’istituto della continuazione rettamente inteso, impedendone il riconoscimento, e
la non confondibilità del programma generico, che giustifica la reiterazione nel

l’identità e originarietà del disegno criminoso che presiede a detto istitutoresiste alle censure del ricorrente.
Le censure, formulate sotto il duplice profilo della incorsa violazione di legge
e dell’incorso vizio motivazionale, si risolvono, invero, in deduzioni di dissenso
rispetto alla disamina svolta.
Esse, inoltre, mentre del tutto infondatamente denunciano insussistenti
carenze interpretative e motivazionali in ordine alla sufficienza degli indici presi
in considerazione, non avendo l’ordinanza prescisso dal congruo riferimento alle
deduzioni poste a base dell’istanza, che ha motivatamente disatteso,
corrispondono ad alternative letture di merito di elementi già apprezzati ovvero
ritenuti subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale, sottratta
a sindacato di legittimità, nella reclamata diversa interpretazione dei profili
temporali e contenutistici delle condotte ascritte, in vista della loro, affermata e
indimostrata, riconduzione, senza soluzione di continuità, a un medesimo
contesto e proposito criminoso.
Non introduce, in particolare, elementi di riflessione il reiterato riferimento,
fatto dal ricorrente, alla deliberazione preventiva -nel momento dell’affiliazione al
consorzio di matrice ‘ndranghetista- della disponibilità sua, come di ciascuno dei
consorti, a concorrere nella commissione di qualunque condotta illecita in
funzione del mantenimento in vita dell’indicato unico organismo, vertendo il
giudizio da farsi non sul vincolo derivante dal generico programma dell’ente
criminale o sulla ripetizione criminosa, ma sulla rapportabilità dei reati giudicati
con le sentenze cui è riferita la richiesta a una più specifica ideazione criminosa
originaria sulla quale poggia l’istituto della continuazione, determinandosi,
altrimenti, come nella specie, un programma di attività delinquenziale, espresso
dai reati commessi, con deliberazione di carattere generico, che prescinde dalla,
invece necessaria, «individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di
tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali».

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
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tempo della condotta criminosa, o che sostiene l’associazione criminosa, con

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
presenza di profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione (Corte
cost., sent. n. 186 del 2000, mass. 25390), al versamento della sanzione
pecuniaria in favore della cassa delle ammende nella misura ritenuta congrua di
millecinquecento euro.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di nnillecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2017

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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