Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17184 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17184 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI LUIGI N. IL 24/07/1963
avverso la sentenza n. 4213/2012 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 05/02/2013

R.G. 26916/12
Motivi della decisione
Morelli Luigi ricorre avverso la sentenza di applicazione pena
13.7.2011 del Tribunale di Foggia, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,
lamentando vizio di motivazione poiché il giudice si è limitato a dar conto
dell’accordo tra le parti.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
È generico non essendo indicate le specifiche carenze di
Corte, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e
dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera
anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur
non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa
d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione
– anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che
non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del
citato art. 129. (Cass. Sez. 1^ sent. n. 752 del 27.1.1999 dep. 22.3.1999 rv
212742).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

P.Q.M.

motivazione, per altro verso, secondo il consolidato orientamento di questa

2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 5.2.2013.

Il Consigliere relatore

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