Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17183 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 17183 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nel procedimento a carico di:
NUKU PAULA nato il 18/06/1996 a SHKODER( ALBANIA)
avverso la sentenza del 27/02/2017 del TRIBUNALE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per conversione del ricorso in appello.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 27.2.2017 il Tribunale di Asti ha assolto
Nuku Paula dal reato di cui all’art. 4 I. 110/1975 per essere il fatto non punibile
per particolare tenuità.
Il Tribunale ha ritenuto che il fatto – porto senza giustificato motivo di
coltello cd. badisong – fosse di speciale tenuità, considerato che l’imputata era
transitata sotto il “metal detector” del palazzo di giustizia con il coltello in tasca,

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Asti denunciando, con unico motivo, la violazione dell’art.
131 bis cod. pen., sul rilievo che nel caso in esame le modalità della condotta e il
pericolo per l’ordine pubblico erano stati di particolare rilievo .

3. Il ricorso, pur avendo intitolato il motivo come “Inosservanza o erronea
applicazione della legge penale e processuale”, deduce il vizio di illogicità della
motivazione, avendo rappresentato la sussistenza, desumibilt_dal provvedimento
impugnato, di elementi di fatto – la lunghezza della lama, la pronta disponibilità
all’uso, il particolare luogo pubblico – che renderebbero illogica la decisione
assolutoria.
Ne consegue che, non essendo ammissibile il ricorso immediato per
cassazione per motivi inerenti la motivazione del provvedimento impugnato, va
disposta, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione
dell’impugnazione in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Torino.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Torino.
Così deciso il 28.3.2018.

che veniva subito rilevato, circostanza che portava ad escludere il dolo.

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