Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17181 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17181 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUCHIBA MOEZ nato il 21/04/1976

avverso la sentenza del 07/04/2017 del GIUDICE DI PACE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio.
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Data Udienza: 14/03/2018

1. Con sentenza del 7 aprile 2017 il Giudice di pace di Asti
condannava alla pena di euro 10.000,00 di multa Bouchiba Moez,
imputato del reato di cui all’art. 14-ter 1. 286/1998 per aver violato
l’ordine datogli dal Questore di Alessandria, il 25,11,2014, di
lasciare il territorio nazionale entro una settimana; fatto accertato in
Villafranca il 31.03.2016.
A sostegno della condanna il giudice territoriale motivava,
testualmente, con la seguente, unica espressione: “l’imputato non
risulta aver abbandonato il territorio nazionale”.
2. Avverso la condanna ricorre per cassazione l’imputato
contestandone la legittimità. Argomenta, in particolare, la difesa
ricorrente che in favore dell’imputato era stato dedotto che lo stesso
era padre della minore, di nazionalità italiana, Bouchiba Widet, nata
ad Asti il 23.12.2008 da matrimonio con Paschini Solange,
matrimonio ora cessato, che ciò imponeva la delibazione giudiziale
circa la legittimità dell’atto amministrativo di espulsione ai fini
della sua eventuale disapplicazione in sede penale e che, infine, alla
fattispecie doveva comunque trovare applicazione la norma di cui
all’art. 19 d. lgs. 286/98, ai sensi del quale è fatto divieto di
espulsione di parenti entro il secondo grado.
3. Ti ricorso è fondato quanto ai seguenti profili.
Quella impugna è motivazione apparente ed apodittica, articolata su
mere premesse richiamate secondo formule proprie dell’atto
amministrativo oltre che meramente assertiva, apoditticamente,
della condotta contestata. Manca in essa ogni profilo di motivazione
giurisdizionale, un qualsivoglia apprezzabile sillogismo logico
articolato attraverso una compiuta descrizione del fatto accertato,
della puntuale indicazione della sua riconducibilità alla ipotesi
tipizzata dalla norma incriminatrice e della valutazione degli
argomenti illustrati dalla difesa, in particolare quello relativo alla
legittimità dell’atto amministrativo di espulsione, tema
esplicitamente riportato nel verbale di udienza nel contesto delle
conclusioni difensive.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Attese le esposte premesse, la sentenza impugnata va
irrimediabilmente cassata con rinvio al giudice territoriale, affinchè,
in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio.
P. T. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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N\LL
Giudice di pace di Asti, in diversa eo4u:peàziette,
Roma, addì 14 marzo 2018

Del tutto omessa appare, infine, la motivazione circa il regolamento
sanzionatorio e la valutazione della istanza difensiva volta al
riconoscimento, in favore dell’imputato, delle circostanze attenuanti
generiche.

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